DIRITTO PENALE: L’ambito di esclusione della punibilità secondo la legge Gelli Bianco

Elisa Boreatti

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La questione di diritto intertemporale.

Le Sezioni Unite sulla Gelli-Bianco. Cassazione Penale, Sezioni Unite, 22 febbraio 2018, n. 8770.

La Legge Gelli Bianco, rispetto alla Legge Balduzzi, ha eliminato ogni riferimento alla colpa lieve, rendendo pertanto irrilevante il grado della colpa.

Ricordiamo il primo inciso del secondo comma dell’art. 590 sexies c.p.: “Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa (…)”.

Dalla lettura della norma, ciò che rileva immediatamente è che le condotte negligenti e imprudenti sono implicitamente escluse dall’art. 590 sexies, il quale richiede in modo espresso che l’evento si sia verificato a causa di imperizia.

Sul punto, atteso che la Legge Gelli-Bianco ha avuto anche effetto abrogativo della previgente disciplina dettata dalla Balduzzi, è sorto un contrasto giurisprudenziale in merito ai i profili intertemporali di applicazione della legge Gelli-Bianco rispetto al previgente decreto Balduzzi, nonché sul perimetro applicativo del neo introdotto art. 590-sexies del Codice Penale. Ricordiamo, difatti, che in ossequio al principio di retroattività della legge penale più favorevole – espresso dall’art. 2 c.p. -, in caso di successione di leggi penali nel tempo, deve essere applicata la più favorevole.

Orbene, secondo una prima pronuncia (n. 28187 del 20 aprile 2017, Tarabori) la previgente disciplina era più favorevole, in quanto escludeva la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve in contesti regolati da linee guida e buona pratiche accreditate dalla comunità scientifica, mentre quella sopravvenuta elimina la distinzione tra colpa lieve e colpa grave ai fini dell’attribuzione dell’addebito, dettando al contempo una nuova articolata disciplina in ordine alle linee guida che costituiscono il parametro per la valutazione della colpa per imperizia in tutte le sue manifestazioni.

Secondo una diversa pronuncia (n. 50078 del 19 ottobre 2017, Cavazza), invece, la nuova disciplina sarebbe più favorevole, avendo previsto una causa di esclusione della punibilità dell’esercente la professione sanitaria “operante, ricorrendo le condizioni previste dalla disposizione normativa (rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali adeguate alla specificità del caso) nel solo caso di imperizia, indipendentemente dal grado della colpa”.

Ebbene, a causa della radicale diversità delle interpretazioni e delle rilevanti implicazioni applicative che ne deriverebbero, il Presidente della Sezione IV della Cassazione, ha ritenuto di dover rimettere la questione alle Sezioni Unite.

All’esito dell’udienza tenutasi il 21 dicembre 2017 (Sez. Un. 8770/2017, Mariotti), le Sezioni Unite hanno formulato il seguente principio di diritto:

l’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica:

  1. a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;
  2. b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;
  3. c) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto;
  4. d) se l’evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni, di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico.

L’interpretazione fornita dalle Sezioni Uniti, quindi, da un lato conferma che non è invocabile la nuova causa di esclusione della punibilità nelle ipotesi colpose connotate da negligenza o imprudenza (a), dall’altro reintroduce, nei casi d’imperizia, una gradazione della colpa, distinguendo diversi casi:

– il medico risponderà per imperizia sia grave sia lieve qualora manchino le linee guida o la buone pratiche (b);

– il medico risponderà per imperizia sia grave sia lieve qualora non individui le linee guida o le pratiche adeguate al caso concreto (c);

– il medico risponderà solo per imperizia grave se il caso era regolato da linee guida o buone pratiche, tenendo conto del grado di rischio e delle difficoltà del caso concreto (d).

 

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avv. Elisa Boreatti                                 dott.ssa Rosa Colucci

 

 

 

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