Maltrattamenti in famiglia o conviventi
Con questo elaborato si va ad analizzare il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.), in particolare dando consigli utili alla vittima del reato in questione.
Maltrattamenti contro familiari o conviventi quale fattispecie di reato
Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi è previsto dall’art. 572 del codice penale, modificato da ultimo con la Legge del 19 luglio 2019, n. 69 (recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”) denominata “Codice Rosso”, in vigore dallo scorso 9 agosto 2019.
Si riporta di seguito il nuovo testo dell’art. 572 c.p.
“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.
[La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.] comma abrogato
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato”.
Cosa si intende per maltrattamenti?
La definizione di maltrattamenti viene fornita dalla giurisprudenza. Il delitto di maltrattamenti ex art. 572 c.p. è un reato abituale proprio in quanto caratterizzato da una serie di fatti vessatori, uniti da un legame di abitualità e dalla coscienza e volontà di porre in essere tali atti. Infatti per ipotizzare la configurazione del reato in questione è necessaria una reiterazione nel tempo della condotta vessatoria, tale da determinare sofferenze fisiche e morali per il soggetto passivo, integrata da episodi legati da un contesto unitario e appartenenti al medesimo disegno criminoso (in tal senso Cass. Pen. n. 2130 del 9.1.1992; Cass. Pen. n. 7192 del 19.2.2004; Cass. Pen. n. 9923 del 5.12.2011; Cass. Pen. n. 25183 del 19.6.2012).
Chi è la persona offesa del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi?
Ai sensi dell’art. 572 la persona offesa, cioè la vittima dei maltrattamenti, è:
– Una persona della famiglia o convivente;
– Una Persona sottoposta all’autorità del reo ovvero a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte;
– Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti.
Cosa può fare la persona offesa del reato quando è vittima di maltrattamenti?
La persona offesa può sporgere denuncia-querela ed a tal fine potrà rivolgersi agli uffici delle forze dell’ordine e dunque a questure, commissariati di P.S. all’Arma dei Carabinieri.
In tale fase non è necessaria l’assistenza di un avvocato, ma può rilevarsi utile per una migliore esposizione degli elementi di fatto e di diritto per far sì che il procedimento penale nei confronti del colpevole prosegua il suo corso.
IMPORTANTE: è legittima ogni forma di registrazione che attesta la commissione del reato. Pertanto la querelante potrà allegare il file audio e/o video che attesta la commissione del reato alla denuncia querela.
IMPORTANTE: E’ attualmente possibile depositare la denuncia querela a mezzo di posta certificata all’indirizzo di posta certificata della procura competente.
Una volta depositata la denuncia-querela presso una delle sedi competenti alla ricezione di quest’ultima, le forze dell’ordine danno avvio alle indagini.
E poi cosa succede?
In seguito al deposito della denuncia-querela viene aperto un fascicolo presso la Procura della Repubblica al quale viene assegnato un ruolo generale.
In tale fase il pubblico ministero, personalmente o tramite la polizia giudiziaria, svolge le indagini per valutare se la notizia di reato è fondata o meno.
In altre parole, il pubblico ministero accerta se la persona sottoposta alle indagini preliminari abbia o meno commesso un reato: nel primo caso eserciterà l’azione penale ex art. 405 c.p.p., mentre nel secondo presenterà al giudice per le indagini preliminari richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.p.
IMPORTANTE: ricordarsi sempre di inserire nella denuncia di voler essere informati della richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero. Questo perché il querelante ha la possibilità di proporre opposizione avverso la richiesta del Pubblico Ministero, ma solo, ovviamente, se viene avvisato della richiesta di archiviazione.
Il termine entro cui proporre opposizione in caso di richiesta di archiviazione è indicato nel provvedimento notificato.
Il termine non è perentorio. Le indagini, quindi, possono sempre essere riaperte al sopraggiungere di elementi nuovi.
Successivamente, se viene esercitata l’azione penale ai sensi dell’art. 405 c.p. cosa può fare la persona offesa del reato?
La persona offesa potrà, assistita obbligatoriamente da un avvocato, costituirsi parte civile ossia ha la possibilità di esercitare l’azione civile all’interno del processo penale volta ad ottenere il risarcimento dei danni che sono scaturiti dal reato oltre che la condanna alle spese di giudizio del presunto reo.
Altra via percorribile dal soggetto danneggiato dal reato è quella di proporre un’azione civile autonoma rispetto a quello che è il processo penale per l’accertamento e la condanna al risarcimento del danno subito.
Se la vittima dovesse ritenere che la somma liquidata a titolo di provvisionale sia insufficiente a soddisfarla dell’intero danno patito, potrà instaurare un autonomo processo civile per l’accertamento e la condanna del danno ulteriore.
Cos’ha previsto il Codice Rosso in tema di termini processuali per il reato di maltrattamenti in famiglia?
Il codice Rosso ha previsto uno sprint per l’avvio del procedimento penale per alcuni reati affinché possano essere adottati più celermente eventuali provvedimenti di protezione delle vittime.
Infatti:
1. la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale;
2. il pubblico ministero, nelle ipotesi ove proceda per i delitti di violenza domestica o di genere, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Il termine di tre giorni può essere prorogato solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, pure nell’interesse della persona offesa;
3. gli atti d’indagine delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria devono avvenire senza ritardo.
In conclusione si suggerisce a chiunque sia vittima del reato di cui all’articolo 572 c.p. ovvero di ogni altro reato compiuto all’interno delle mura domestiche di tutelarsi, cercando di mantenere quanto più possibile la calma, iniziando a registrare in audio e se possibile anche in video le violenze subite e di seguito procedendo senza alcun timore a denunciare i fatti all’autorità competente chiedendo aiuto immediatamente alle forze dell’ordine e ad un Avvocato che sicuramente potrà consigliare e tutelare al meglio la parte.
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Avv. Gennaro Colangelo Dr.ssa Bruna Moretti
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