La Corte di Cassazione, sez. IV Penale, con sentenza n. 40262/2019 ha confermato la condanna per l’uomo alla guida della vettura che, ignorando il diritto di precedenza di una motociclista, lo investe provocandone la caduta e la conseguente morte.
Linea di pensiero del Tribunale e della Corte d’Appello.
I Giudici del Tribunale e della Corte d’Appello seguono la stessa linea di pensiero: una volta ricostruita la dinamica dell’incidente stradale, l’automobilista è stato condannato ad un anno di reclusione per omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
Si è accertato che l’uomo, alla guida del proprio veicolo, nonostante la pioggia battente che rendeva l’asfalto scivoloso e nonostante la scarsa visibilità, ha impegnato l’incrocio, ignorando il segnale di stop, senza dare la precedenza al motoveicolo che, guidato da una donna, stava arrivando anch’esso per impegnare l’incrocio.
La tempestiva reazione della donna, resasi conto dell’imprevisto ostacolo, ha però avuto conseguenze drammatiche: ella ha frenato bruscamente, perdendo l’equilibrio e rovinando al suolo. In seguito alla caduta, ha riportato lesioni gravissime che ne hanno cagionato la morte.
Conferma della Corte di Cassazione
Inutile il ricorso in Cassazione presentato dall’automobilista e finalizzato a dare una lettura meno severa del comportamento tenuto in strada, richiamando la imprudente condotta di guida della donna.
Il legale dell’uomo ha posto in evidenza che la persona in sella al motociclo aveva superato il limite di velocità, e ha posto sul tavolo la possibilità che la sua condotta imprudente sia stata causa esclusiva dell’incidente stradale che ne ha poi provocato la morte.
Questa visione viene respinta anche dalla Cassazione, che ritiene corrette le valutazioni compiute in Appello, laddove si è affermato che la condotta colposa della vittima non può reputarsi idonea a determinare da sola l’infortunio mortale.
Ciò comporta la conferma delle responsabilità dell’automobilista, poiché, osservano i giudici, “non è circostanza imprevedibile, eccezionale ed atipica che un altro conducente non rispetti i limiti di velocità, serbando una condotta a sua volta imprudente. In tema di circolazione stradale il conducente di un veicolo nell’impegnare un crocevia deve prefigurarsi anche l’eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nella condizione di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità”.
Avv. Elisa Boreatti Dott.ssa Bruna Moretti
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Si allega il testo della sentenza:
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, con sentenza n. 40262/2019 depositata il 2 ottobre 2019