LA SENTENZA: Quantitativo non irrilevante di hashish “per scorta” non è compatibile con l’uso personale

Elisa Boreatti

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Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 22 maggio – 27 agosto 2019, n. 36437

FATTO

 

Con sentenza del 27 marzo 2018 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del 30 novembre 2017 del Tribunale di Napoli Nord resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale Ge. Di Ro. era stato condannato alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed Euro 3555 di multa, con confisca e distruzione di quanto in sequestro, per il reato, così riqualificato, di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ritenuta la continuazione ed aggravato a norma dell’art. 80, comma 1, lett. b) D.P.R. 309 del 1990 in relazione all’art. 112, comma 1, n. 4 cod. pen., infine disponendo la sostituzione della misura cautelare applicando gli arresti domiciliari.

Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione ove ha spiegato di «avere deciso di acquistare un quantitativo più elevato di hashish come scorta per assunzioni future», e aggiunge che la sostanza «rinvenuta nelle tasche dei pantaloni del figlio, e spontaneamente consegnata, era stata suddivisa in sole undici stecchette, corrispondenti ai suoi consumi programmati». Allo stesso tempo, l’uomo ammette lo spaccio di cocaina, ma spiega che aveva fatto ciò per «affrontare le spese relative al pranzo per la comunione del figliolo».

 

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

 

La Suprema Corte per quanto concerne:

–  l’ipotesi di un «uso personale dell’hashish», viene osservato che «già il dato ponderale, di dieci volte superiore a quanto determinato dal Ministero della Salute con decreto dell’11 aprile 2006, assume consistente rilievo indiziario». Peraltro, «non avrebbe avuto alcun senso logico», osservano i magistrati, «conservare sulla pubblica via un quantitativo certamente non irrilevante di hashish, se fosse stato riservato al solo uso personale».

– la giustificazione addotta dall’uomo per lo spaccio di cocaina. Ebbene, su questo fronte i giudici ribattono che «lo scarso valore delle cinque dosi di cocaina ben poco poteva aiutare l’uomo, visti i cospicui oneri da affrontare per la spesa della festa» per il figlio. E questa considerazione rende ulteriormente poco plausibile «la dedotta circostanza dell’ingente acquisto personale» di hashish, proprio in ragione delle «necessità economiche» descritte dall’uomo e che, spiegano i giudici, «avrebbero consigliato un ben diverso utilizzo del proprio denaro, rispetto a quanto – in tesi – dilapidato nell’acquisto della sostanza per la soddisfazione della propria dichiarata dipendenza».

Si allega:

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 22 maggio – 27 agosto 2019, n. 36437

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