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La contravvenzione di cui all’art 689 cp ha natura di reato di pericolo e il titolare di un esercizio commerciale di vendita di bevande alcoliche è posto in una posizione di garanzia rispetto al bene giuridico tutelato.
In forza di questa posizione, il titolare ha un obbligo di diligenza che si declina sia nel dovere che egli ha di accertare direttamente l’età del consumatore sia di vigilare affinché detto controllo venga svolto anche dai suoi dipendenti.
La Suprema Corte, pertanto, ha ritenuto sussistente la responsabilità del gestore ai sensi e per gli effetti dell’art. 689 cp ancorché la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici sia stata eseguita dai suoi dipendenti.
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Riproduzione riservata
avv. Elisa Boreatti
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Allegato pdf della sentenza:
Corte di Cassazione, Sezione V Penale, depositata il 23 gennaio 2018, nr. 3028
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