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Sommario: 1. Premessa in fatto; 2. Posizione dell’imputato; 3. Decisione del Tribunale di Busto Arsizio- Sezione Penale. Sentenza allegata |
- PREMESSA IN FATTO
Lo Studio ha seguito la vicenda di un padre che è stato accusato da una delle sue figlie di aver abusato di lei.
A seguito delle dichiarazioni rese dalla figlia, il padre è stato destinatario di un ordine di allontanamento dalle sue figlie ed è stato rinviato a giudizio per il reato di cui agli art. 81, 609 bis e 609 ter nr.1 cps e 609 ter nr. 1 cp dinnanzi il Tribunale di Busto Arsizio, sezione penale.
Nel procedimento penale l’imputato è stato assistito dallo Studio Legale Boreatti Colangelo & Partners.
Nello stesso giudizio la figlia si è costituita parte civile chiedendo al padre una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno.
- POSIZIONE DELL’IMPUTATO
L’imputato e i suoi difensori tenuto conto dell’impianto accusatorio, hanno convenuto di proseguire il giudizio nelle forme del giudizio abbreviato condizionato (un tanto determinando la piena utilizzabilità ai fini della decisione di tutti gli elementi ritualmente acquisiti in sede di indagini preliminari) e di concludere in sede di discussione per l’assoluzione per non aver commesso il fatto.
Le ragioni che la difesa ha posto a fondamento della richiesta di assoluzione del proprio Cliente si ravvisano nel fatto che l’impianto accusatorio era basato sulle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa e che queste, stante anche la gravità dei reati contestati, dovevano essere attentamente valutate e vagliate anche alla luce del complessivo comportamento della persona offesa stessa.
- DECISIONE DEL TRIBUNALE
Il Tribunale di Busto Arsizio, celebrato il processo, ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste.
Il Tribunale, richiamando anche precedenti giurisprudenziale, ha in particolare affermato che “trattandosi di procedimento per violenza sessuale è chiaro che la prova debba basarsi essenzialmente sulla deposizione della persona offesa e nel caso in esame debba essere attentamente valutata la piena attendibilità delle dichiarazioni accusatorie sulle quali sole dovrebbe fondarsi la condanna del prevenuto posto che le ulteriori dichiarazioni raccolte dalla amica…sono solo dichiarazioni de relato…”. Ed ancora “Orbene è oramai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte l’orientamento secondo cui “la statuizione di condanna si può fondare anche sulla deposizione di un unico teste e pure sulla deposizione della sola persona offesa, salvo in quest’ultimo caso il controllo sulla sua attendibilità … anche se in tema di valutazione della prova, qualora si tratti della testimonianza della persona offesa, che ha sicuramente interesse verso l’esito del giudizio, è necessario vagliare le sue dichiarazioni con ogni opportuna cautela, cioè compiere un esame particolarmente penetrante e rigoroso attraverso una conferma di altri elementi probatori, talchè essa può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità soggettiva e oggettiva”.
Ed ancora. “Le dichiarazioni rese dalla vittima del reato, cui la legge conferisce la capacità di testimoniare, possono essere assunte quali fonti di convincimento al pari di ogni altra prova senza necessità di riscontri esterni; tuttavia il Giudice non è esentato dal compiere un esame sulla attendibilità intrinseca del dichiarante, che deve essere particolarmente rigoroso quando siano carenti dati obiettivi emergenti dagli atti a conforto dell’assunto della persona offesa”.
Nel caso di specie il Tribunale non rivenendo nel caso sottoposto alla Sua attenzione l’esistenza di riscontri oggettivi e soggettivi alle dichiarazioni di accusa mosse dalla minore al padre ha ritenuto giustamente di assolvere quest’ultimo.
Avv. Gennaro Colangelo Avv. Simone Cacciatore
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Allegato pdf della sentenza:
Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Penale, depositata in data 8 gennaio 2018.
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Riproduzione riservata
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