DIRITTO SUCCESSORIO: Successione ereditaria e dichiarazione di successione

Elisa Boreatti
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Sono la stessa cosa?

 

La successione ereditaria prevede il trasferimento del patrimonio ereditario dalla persona defunta agli eredi.

Ma cosa si intende con l’espressione “patrimonio ereditario”?

La giurisprudenza ha risposto facendo riferimento all’insieme dei rapporti patrimoniali attivi e passivi trasmissibili al momento della morte di una persona. Quindi, in parole più semplici, l’eredità comprende non solo i beni e i crediti, ma anche i debiti della persona defunta.

Esistono due tipi di successione:

testamentaria, quando è regolata da un testamento
legittima, quando, in mancanza di un testamento, è disciplinata esclusivamente dalla legge che prevede la destinazione dell’eredità a seconda del grado di parentela.
A fronte della libertà di disporre così come prevista nel testamento, l’ordinamento italiano stabilisce che una quota di eredità, la legittima, spetta di diritto ai parenti più stretti, come il coniuge e i figli. Questo aspetto rappresenta quindi un limite alla cosiddetta autonomia testamentaria.

Accettazione dell’eredità

Ora dal momento che l’eredità comprende beni, crediti e debiti del defunto per diventare eredi è necessario accettare l’eredità che può avvenire secondo due modalità:

in due modi:

formale, con un atto ricevuto dal notaio o dal cancelliere del tribunale del comune dove il defunto aveva l’ultimo domicilio
tacita, cioè desumibile da un comportamento specifico che manifesti la volontà di accettare l’eredità.
L’eredità si accetta in 10 anni dalla morte del de cuius.

L’eredità si può accettare in maniera pura e semplice (in tal caso il patrimonio si confonde) o con beneficio di inventario.

La dichiarazione di successione

Una volta accettata l’eredità, si deve presentare la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate per determinare le imposte da pagare sui beni e sui crediti ricevuti. Imposte di successione, che cambiano a seconda del grado di parentela e in base a quanto si eredita.

Il calcolo viene fatto dall’Agenzia delle Entrate sulla base di quanto indicato nella dichiarazione stesssa.

Si tratta di un passo di fondamentale importanza, in quanto costituisce condizione imprescindibile per poter poi disporre dell’eredità.

Anche qui ci sono modalità e tempistiche precise. Innanzitutto, la dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi entro 12 mesi dal decesso.

Modalità:

tramite un intermediario abilitato, come le banche
presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate
online
Se il defunto non possedeva case, aveva un patrimonio sotto i 100mila euro e ad ereditare sono solo coniuge e figli non occorre presentare la dichiarazione di successione.

Al di là di questi casi, invece, la dichiarazione è sempre obbligatoria, e quando ci sono immobili, insieme alla dichiarazione di successione è necessario presentare anche le volture catastali.

La dichiarazione è quindi un adempimento obbligatorio di natura fiscale che i chiamati all’eredità, salvo che non vogliano rinunciare, e i legatari devono fare e attraverso il quale viene comunicato il subentro degli eredi nel patrimonio del de cuius

è prevista una franchigia: quindi non è dovuta dal coniuge e dal parente in linea retta se no beni immobili e se valore beni mobili non supera 100.0000

                        tutti gli altri o se ci sono beni immobili  è dovuta

da chi viene presentata? dagli eredi e dai legatari, dagli amministratoti dell’eredità e dai curatori dell’eredità giacente, dagli esecutori testamentari. La presenta uno solo anche se gli eredi sono più di uno o da un intermediario

                        quando viene presentata: entro 12 mesi dal decesso

a chi all’agenzia delle entrate per via telematica

normativa di riferimento: TU 346/90. A partire dal 2014 le dichiarazioni devono essere trasmesse telematicamente

Imposta di successione (dal 2006 reintrodotta).

L’aliquota varia a seconda del grado e della linea di parentela intercorrente tra il de cuius e il beneficiario del trasferimento.

dovuta se patrimonio ereditario contiene immobili. Imposta è in autoliquidazione (ipotecaria+catastale). Quando nell’attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre autoliquidare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali (per esempio, per le formalità ipotecarie). Il pagamento delle somme dovute e calcolate in autoliquidazione avviene con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione – convenzionato con l’Agenzia delle Entrate – e intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica,

La base imponibile nella dichiarazione di successione – ovvero il valore netto dell’asse ereditario su cui verranno calcolate le imposte di successione – è determinata quale differenziale tra l’importo complessivo dei beni e dei diritti che rappresentano l’attivo dell’asse ereditario, e l’importo complessivo delle passività e degli oneri deducibili (si pensi, tra i principali, ai debiti personali del defunto). I

Il versamento dell’imposta di successione: L’imposta di successione liquidata dall’ufficio territoriale competente sulla base della dichiarazione presentata può essere pagata anche a rate, con specifiche modalità indicate sul sito. La rateazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.

Una volta calcolata la base imponibile, si può procedere ad applicare sulla stessa le imposte di successione, con le aliquote che saranno a loro volta stabilite sulla base del rapporto di parentela che intercorre tra il dante causa e l’avente causa.

In maggior dettaglio, le imposte sono pari al:

·         4% nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta (presente una franchigia di 1 mln euro per ciascun beneficiario);

·         6% nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado (presente una franchigia di 100 mila euro per ciascun fratello o sorella);

·         8% nei confronti degli altri soggetti.

Sono esclusi dal pagamento delle imposte di successione e pertanto non devono essere inseriti nella dichiarazione di successione alcune tipologie di beni, così in sintesi:

– tutti i Titoli di Stato, ossia i buoni, ordinari e pluriennali, del Tesoro e i certificati di creditori;

– tutti i titoli dello Stato, ossia i buoni, ordinari e pluriennali, del Tesoro e i certificati di credito;

– i crediti verso lo Stato che non siano ancora stati riconosciuti sussistenti con provvedimento dell’ente pubblico debitore;

– i crediti rivendicati in sede giudiziaria ma non ancora definiti da sentenza giudiziale;

– i beni mobili registrati nel Pubblico Registro Automobilistico;

– i T.F.R., Trattamenti di Fine Rapporto e le indennità da lavoro;

– i beni culturali, soggetti a vincolo come beni di pregio architettonico, storico o culturale.

Quanto poi a casi particolari di esenzione dall’imposta di successione essi riguardano:

– l’esenzione per quote sociali e azioni del coniuge e degli eredi in linea retta, trasferimenti di aziende, rami di azienda stabilita dall’art. 3 del D.Lgs. 346/1990. A seguito del decesso, gli eredi legittimi subentrano nel controllo del capitale sociale dell’impresa ai sensi dell‘art. 2539 c.c. e gli eredi non possono cedere le rispettive quote per i successivi cinque anni, pena il decadimento dell’agevolazione fiscale concessa;

– esenzione per polizze vita e assicurazioni previdenziali, volontarie o obbligatorie, prevista dall’art.12 del D.Lgs. 346/1990, poiché non rientrano nell’attivo ereditario e non devono essere considerate ai fini fiscali;

– esenzione per terreni agricoli o montani;

– esenzione per enti ecclesiastici, onlus e associazioni, prevista dall’art. 3 del D.Lgs. 346/1990

– esenzione per le associazioni che non perseguono scopi di pubblica utilità, ma solo se il testatore ha precisato che il patrimonio dovrà essere destinato dall’associazione per finalità di pubblica utilità con obbligo dell’associazione di dimostrare l’utilizzo dei beni ricevuti in successione per le finalità indicate dal defunto.

Cosa contiene la dichiarazione

L’articolo 29 del Testo Unico concernente l’imposta sulle successioni e donazioni effettua un elenco di elementi che corredano la dichiarazione. Senza procederne all’elenco si tratta in generale dei seguenti dati:

quelli che consentono al fisco di identificare il defunto, i chiamati o gli eredi e i legatari;
la composizione dell’attivo ereditario con una descrizione analitica dei beni e dei diritti che lo compongono;
le passività e gli oneri deducibili con i relativi documenti probatori;
il valore complessivo netto dell’asse ereditario;
le riduzioni e le detrazioni anch’esse con i relativi documenti di prova.
La mancanza delle prime due categorie di elementi determina l’irregolarità della dichiarazione ai sensi dell’articolo 32 del Testo Unico.

Quali documenti bisogna presentare per la dichiarazione di successione

Per poter proficuamente predisporre e inoltrare la dichiarazione di successione sono necessari una serie di documenti da predisporre con particolare attenzione, al fine di non pregiudicare l’efficacia dell’intera procedura.

Riepiloghiamo in tal senso:

certificato di morte in carta libera per uso dichiarazione di successione;
Un’autocertificazione sullo stato di famiglia storico;
fotocopia di un documento di identità in corso di validità di tutti gli eredi;
fotocopia del tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria regionale del de cuius e di tutti gli eredi;
atti di provenienza delle proprietà immobiliari intestate al deceduto e/o cointestate con altri soggetti;
atti di donazione che il defunto ha stipulato in vita in favore di uno o più eredi;
documenti tecnici sugli immobili intestati al deceduto (planimetrie catastali, elaborati planimetrici, mappale, copie accatastamenti DOCFA, eventuali variazioni successive);
2 copie autentiche della pubblicazione dell’eventuale testamento;
copia autentica del verbale di eventuale rinuncia all’eredità;
fattura dell’avvenuto pagamento delle spese funebri e delle spese mediche;
dichiarazione bancaria (saldo conto) / postale di sussistenza e consistenza di mutui ipotecari, conti correnti, libretti, investimenti finanziari, gestioni patrimoniali, fondi comuni di investimento, azioni, obbligazioni, certificati di deposito bancari, pronti conto termine;
attestato con eventuali ratei di invalidità civile maturati e non riscossi dal defunto;
dichiarazione del datore di lavoro con indicate le indennità maturate dal lavoratore dipendente (es. mensilità, 13ma, 14ma, TFR, ferie, ecc.);
dichiarazione societaria di titolarità di quote e valorizzazione delle stesse (sottoscritta dal commercialista);
verbale di apertura delle cassette di sicurezza, redatto da un funzionario dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio oppure da un pubblico ufficiale.
Come viene liquidata l’imposta

·         Una volta presentata la dichiarazione, anche se dopo la scadenza del termine di presentazione ma prima che l’Agenzia delle entrate abbia provveduto a notificare l’accertamento d’ufficio, l’ufficio liquida l’imposta in base ai risultati della dichiarazione. Questa dev’essere pagata, ai sensi dell’articolo 36 del Testo Unico, dagli eredi, in solito per quanto dovuto da loro e dai legatari, dai chiamati all’eredità nel possesso dei beni ereditari e nel limite del valore di questi e dai legatari relativamente ai propri legati.

·         L’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate notifica l’avviso di liquidazione decorsi sessanta giorni dal quale tali soggetti sono obbligati al pagamento dell’imposta. Il pagamento avviene tramite addebito su un conto corrente bancario in convenzione con l’agenzia delle entrate e  il cui iban viene indicato in dichiarazione.

·         Le imposte ipotecarie, catastali e di bollo relative agli immobili invece devono essere autoliquidate dagli eredi e dai legatari e versate tramite modello F24 che dev’essere allegato alla dichiarazione in copia.

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Avv. Elisa Boreatti

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