DIRITTO TRIBUTARIO: Con il “Saldo e stralcio delle cartelle” il contribuente può estinguere il suo debito verso lo Stato

Elisa Boreatti
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È stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/2018, la Legge n. 145/2018 contenente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, che introduce il cosiddetto Saldo e stralcio delle cartelle”.

Ma cosa significa “saldo e stralcio delle cartelle”?

E’ un modo attraverso il quale il contribuente, che non ha versato imposte nel periodo compreso tra il 1.1.2000 e il 31.12.2017 e il cui recupero è già stato affidato all’Agenzia delle Entrate, può regolarizzare la propria posizione versando, in una unica soluzione o a rate, una somma detta per l’appunto “a saldo e stralcio” – scopri come può assisterti il nostro Studio Legale.

 

Chi può aderire?

Le persone fisiche che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica nei seguenti casi:
•    quando il valore ISEE riferito al proprio nucleo familiare non supera 20 mila euro;
•    alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulta già presentata la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della legge del 27/1/2012, n. 3.

Quali debiti possono essere oggetto di “saldo e stralcio”?

I debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti da omesso versamento:

  • di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività previste dall’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
  • dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Cosa è e come viene calcolata la quota agevolata?

La quota agevolata è l’importo che viene versato dal contribuente per sanare in via agevolata la propria posizione debitoria.

L’importo è determinato sommando il capitale (determinato in misura ridotta secondo le percentuali di seguito indicate) + interessi di ritardata iscrizione a ruolo + le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Nulla viene sommato per interessi moratori e sanzioni.

Le percentuali dovute sono del:

  • 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE fino a 8.500 euro;
  • 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
  • 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.

 

Come aderire?

Per aderire al “saldo e stralcio” è necessario presentare entro e non oltre il 30 aprile 2019 apposita dichiarazione di adesione compilando il Modello SA-ST:

  • alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento
  • presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale

I dati attestati dal contribuente, in sede di presentazione della dichiarazione di adesione, saranno verificati dall’Agente della riscossione con l’INPS al fine di verificarne la congruenza e la sussistenza dei requisiti per accedere alla procedura.

Entro quanto l’Agenzia delle Entrate deve dare una risposta?

Una volta presentata la domanda, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione provvederà ad inviare entro il 31 ottobre 2019 una comunicazione al contribuente contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti, con l’indicazione del giorno e del mese di scadenza delle rate e l’importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento.

Come il contribuente  può pagare il debito?

Il contribuente ha la possibilità di decidere se estinguere il debito in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure in 5 rate così suddivise:

  • 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
  • 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
  • 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
  • 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
  • il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

Se il contribuente opta per il pagamento a rate si applica un tasso d’interesse pari al 2% annuo a decorrere dal 1° dicembre 2019.

Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate non accetta la domanda?

Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non accetti la domanda di adesione al “saldo e stralcio” invierà una comunicazione motivando il mancato accoglimento della domanda e limitatamente ai debiti definibili ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018, avvertirà il contribuente dell’automatica inclusione nei benefici della Definizione agevolata 2018 (“rottamazione-ter”) fornendo altresì l’importo da pagare e le relative scadenze di pagamento.

Riproduzione riservata

Avv. Elisa Boreatti                  Dott. Luigi Faggiano

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