DIRITTO VITIVINICOLO: i confini del concetto di “raggruppamento” previsto dall’OCM Vino (organizzazione comune del mercato)

Elisa Boreatti
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Tribunale amministrativo regionale Lazio sentenza numero 11140 dell’ 11 novembre 2017

 

Fatto.

Il Consorzio XXX – costituito in data 16 giugno 2016, originariamente da soli tre consorziati, aumentati nel tempo fino ad arrivare agli attuali quarantanove (a norma di statuto a numero illimitato) – riferisce che in data 29 giugno 2016 ha inviato al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali i documenti del progetto denominato “X”, con consegna del plico, corredato di tutti gli allegati richiesti, in data 30 giugno 2016, per la partecipazione del consorzio stesso (con 46 società partecipanti) alle procedure di selezione al finanziamento comunitario campagna 2016/2017 – relativamente a fondi dei programmi di sostegno di cui al Reg. (Ce) n. 555/2008 e del Reg.(Ce) n. 479/2008 di cui all’OCM Vino della misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi.

All’esito dei lavori del Comitato Tecnico di valutazione il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con Decreto direttoriale n. 58677 del 26 luglio 2016 ha provveduto alla formazione della relativa graduatoria e il Consorzio si è collocato al n. 2 della graduatoria, con attribuzione di 75 punti e ammissione alla erogazione del contributo.

Riferisce che in seguito con Decreto direttoriale n. 76507 del 14.10.2016 il Ministero ha modificato ed approvato la graduatoria finale dei progetti eleggibili a finanziamento e il progetto presentato dal Consorzio è stato escluso dalla graduatoria. Espone di aver presentato istanza di accesso, ottenendo riscontro parziale della documentazione richiesta.

 

Il consorzio presenta ricorso in via giurisdizionale sulla base dei seguenti motivi:

– Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione di legge e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, difetto di motivazione: sarebbe carente la motivazione sul mancato rispetto di quanto previsto dagli art. 6, comma 3 e art. 11, comma 1, lett. b) del DM 18 aprile 2016 n. 32072, risultando omessi i presupposti di fatto determinanti l’esclusione, atteso che il Consorzio beneficiario non avrebbe avuto neanche in corso la realizzazione di altri progetti riferiti al medesimo Paese e/o al medesimo mercato del Paese terzo. La qualifica di nuovo soggetto beneficiario dovrebbe essere verificata in capo al beneficiario stesso del finanziamento e quindi allo stesso Consorzio ricorrente, soggetto giuridico avente personalità giuridica propria diversa da quella dei consorziati, che in quanto tale avrebbe diritto di ottenere il punteggio spettante quale soggetto beneficiario che non abbia beneficiato di aiuti comunitari, senza che possa assumere rilievo la circostanza che altre imprese consorziate abbiano beneficiato di tali aiuti comunitari, come anche ammesso dal Ministero nelle “risposte alle domande frequenti” FAQ pubblicate (a differenza dei raggruppamenti di imprese).

– Eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti endoprocedimentali o tra diversi provvedimenti della PA. Ulteriore violazione di legge dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, difetto di motivazione: l’Amministrazione senza alcuna motivazione valida, neppure apparente, avrebbe contraddetto se stessa e i propri precedenti provvedimenti con i quali aveva dettato i criteri per l’attribuzione dei punteggi ai progetti presentati nell’ambito dei programmi di sostegno. Il nuovo decreto di approvazione della graduatoria avrebbe revocato la precedente graduatoria (seppur dotata di effetti non definitivi) senza motivare le ragioni sottese ad un tale annullamento sostanziale.

– Violazione di legge e delle disposizioni in materia di buon andamento e imparzialità della PA. Violazione del principio dell’affidamento: il Consorzio sarebbe stato costituito in base alla normativa regolatrice della procedura, tanto che il progetto risulterebbe collocato utilmente tra quelli eleggibili a contributo nella graduatoria approvata con Decreto direttoriale n. 58677 del 26 luglio 2016 e dalla esclusione successiva deriverebbe la grave violazione del principio di affidamento, con diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza della violazione di tale principio.

 

Diritto

Il TAR ha disatteso il gravame azionato sulla base del principio che segue.

Il termine “raggruppamento” indicato dall’art. 6 comma 3, d.m. 18 aprile 2016 n. 32072 (concernente i fondi dei programmi di sostegno di cui al Reg. (Ce) n. 555/2008 e del Reg.(Ce) n. 479/2008 di cui all’OCM Vino della misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi) ha una chiara ed evidente valenza generica e omnicomprensiva, riferendosi a qualsiasi forma di partecipazione di più soggetti e di unione tra soggetti giuridici (senza alcun riferimento specifico alle associazioni temporanee), a prescindere dalla veste giuridica e dalla personalità giuridica distinta e autonoma del raggruppamento rispetto ai singoli componenti partecipanti allo stesso.

Ne deriva che, ai fini dell’ammissione alla procedura in questione nel caso dei raggruppamenti, così intesi, tutti i singoli partecipanti debbono necessariamente non essere risultati beneficiari di contributi nell’ambito della medesima annualità per progetti destinati ai medesimi Paesi terzi.

Una diversa interpretazione della normativa in questione si presterebbe a consentire comportamenti elusivi volti a costituire soggetti (consorzi o altre tipologie di raggruppamenti) per poter superare il divieto del c.d. doppio finanziamento e ottenere l’accesso ai contributi, con la presentazione a nome dei medesimi di un diverso progetto da realizzarsi nello stesso mercato di riferimento.

Si allega il testo della sentenza

Tribunale amministrativo regionale Lazio sentenza numero 11140 del 11 novembre 2017

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