DIRITTO VITIVINICOLO: Il controllo sulle procedure di individuazione e assegnazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche alla luce dei Regolamenti europei 33 e 34/2019

Elisa Boreatti
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Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L 9/1 del 11-1-2019, sono stati pubblicati il Regolamento delegato (Ue) 2019/33 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 che, relativamente alle denominazioni di origine protette, alle indicazioni geografiche protette e alle menzioni tradizionali, nonché all’etichettatura e alla presentazione nel settore vitivinicolo, adottano una nuova disciplina in tema di:

  1. a) domande di protezione;
  2. b) procedura di opposizione;
  3. c) restrizioni dell’uso delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette;
  4. d) modifiche del disciplinare di produzione e delle menzioni tradizionali;
  5. e) cancellazione della protezione;
  6. f) etichettatura e la presentazione.

 

Come si pongono i regolamenti 33 e 34/2019 rispetto ai precedenti regolamenti?

I suddetti regolamenti:

– integrano il Regolamento (UE) n. 1308/2013 – recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – in quanto questi aveva “dei vuoti giuridici” con particolare riferimento alla procedura da seguire per le domande di modifica del disciplinare di produzione.

Di contro, si intende del tutto abrogato il Regolamento (CE) n. 607/2009 riguardante le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali – l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

 

A quali esigenze rispondono i Regolamenti 33 e 34/2019 e quali sono le novità che apportano?

L’emanazione di tali regolamenti va incontro all’esigenza di consentire agli Stati membri di avere un maggiore controllo sulle procedure di individuazione e assegnazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

Quanto alle innovazioni rispetto alla precedente disciplina, si segnalano le seguenti modifiche apportate in tema di etichettatura e imbottigliamento:

  • Modifica della disciplina della etichettatura temporanea:

L’art. 72 del Reg. 607/2009, infatti, prevedeva che se la Commissione decideva di non conferire la protezione a una denominazione di origine o a un’indicazione geografica, i vini già etichettati con quella denominazione o indicazione dovevano essere ritirati dal mercato oppure rietichettati. Oggi l’art. 22 del Regolamento 33/2019 prevede invece che, dopo la trasmissione alla Commissione di una domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica, i produttori possono indicarla in etichetta e nella presentazione nonché utilizzare loghi e indicazioni nazionali. Ove la domanda sia poi respinta, i prodotti vitivinicoli già etichettati possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.

  • Previste nuove regole per le indicazioni obbligatorie

Il nome della denominazione di origine protetta, il volume alcolometrico, l’indicazione imbottigliatore, per esempio, devono poter essere lette simultaneamente, senza girare il recipiente; i caratteri devono avere dimensioni pari o superiori a 1,2 mm a prescindere dal formato utilizzato (art. 40). I prodotti vitivinicoli con un’etichetta o una presentazione non conformi non potranno essere commercializzati all’interno dell’Unione né esportati (art. 42).

  • Sancito il divieto di utilizzare capsule o lamine a base di piombo nei dispositivi di chiusura dei prodotti vitivinicoli (art. 43).
  • Maggiore controllo su prodotti provenienti da diversi Stati membri:

L’art. 45 in tema di l’indicazione della provenienza prevede, ad esempio, che per i vini ottenuti da una miscela di vini originari di diversi Stati membri, utilizzando i termini «vino dell’Unione europea» oppure «miscela di vini di diversi paesi dell’Unione europea», o termini equivalenti; per i vini vinificati in uno Stato membro con uve vendemmiate in un altro Stato membro, utilizzando i termini «vino dell’Unione europea» oppure «vino ottenuto in […] da uve vendemmiate in […]», riportando il nome degli Stati membri di cui trattasi;

  • Viene rafforzato il controllo sugli imbottigliatori esteri:

L’art. 47 prevede che se l’imbottigliamento è realizzato in luogo diverso dalla sede dell’imbottigliatore, le indicazioni obbligatorie sono accompagnate da un riferimento al luogo specifico in cui è effettuato l’imbottigliamento e, se è effettuato in un altro Stato membro, dal nome di tale Stato membro.

  • Indicazione provenienza per i vini spumanti non a IG: possibilità di optare per il Paese dove avviene la seconda fermentazione.

 

Si allega il testo de

Regolamento 33/2019

Regolamento 34/2019

 

Riproduzione riservata

avv. Gennaro Colangelo         dott.ssa Rosa Colucci

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