DIRITTO VITIVINICOLO: Introdotti limiti al sistema delle autorizzazioni per “contrastare i fenomeni elusivi”

Elisa Boreatti
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Il D.M. 935/2018 ha introdotto nuove norme per evitare che le autorizzazioni all’impianto (o reimpianto) di nuovi vitigni vengano trasferite in regioni diverse rispetto a quelle concedenti.

Come già illustrato, a far data dal 1 gennaio 2016 con il D.M 12285/15 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento n. 1308/2013 del parlamento europeo e del consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli), il sistema delle autorizzazioni ha sostituito il regime dei diritti di impianto che consentiva ai viticoltori che volevano impiantare nuovi vigneti di acquistare i diritti da un altro produttore che aveva espiantato. Difatti, il diritto di impianto era commercializzabile e poteva essere venduto separatamente dalla terra, a differenza dell’autorizzazione che viene concessa gratuitamente dall’Autorità pubblica.

Sin da subito, tuttavia, il nuovo sistema ha mostrato criticità atteso che ogni anno vengono messe a bando nuove licenze nella misura dell’1% della superficie vitata nazionale (ossia circa 6.500 ettari l’anno per tutta Italia). È evidente che tale percentuale è insufficiente a soddisfare tutte le richieste, soprattutto in alcune aree del Paese.

Ed ecco che i viticoltori interessati ad aumentare la superficie a vigneto hanno cominciato a prendere in affitto i terreni di altri viticoltori, espiantato il vigneto lì presente e reimpiantato nella propria azienda. Si tratta di un sistema corretto formalmente ma che serve ad eludere il limite dell’1% fissato dalla legge.

Per evitare tale situazione il D.M. 935 del 13 febbraio 2018 ha introdotto un nuovo comma all’art. 10 del D.M. 12275/15 ora prevede che l’estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell’atto di conduzione non dia origine ad autorizzazioni di reimpianto in una regione differente da quella in cui è avvenuto l’estirpo.

La nuova normativa non si applica agli atti di trasferimento temporaneo registrati prima dell’entrata in vigore del decreto e per i quali è stata già effettuata l’estirpazione del vigneto, ovvero sia stata data la comunicazione d’intenzione di estirpo. Per il futuro, quindi, non sarà più possibile aggirare il limite tramite affitti fittizi.

Tale modifica è stata sollecitata da alcune regioni, quali Sicilia, Campania, Toscana, Umbria ed Emilia Romagna che, nel corso della Commissione Politiche agricole della Conferenza delle regioni, tenutasi il 10 gennaio 2018, avevano spinto per una norma contro l’elusione del divieto di trasferimento dei diritti di reimpianto tra una regione e l’altra.

In tal modo il Ministero delle Politiche Agricole ha introdotto un rimedio per arrestare la migrazione della capacità produttiva di vino.

Riproduzione riservata

avv. Gennaro Colangelo     dott.ssa Rosa Colucci

Si segnala che sul blog dello Studio è stato pubblicato:

– alla sezione normativa il Testo Unico del Vino così come modificato anche dal DM 935/2018

– alla sezione approfondimenti l’articolo “Le autorizzazioni sostituiscono il diritto di impianto viticolo”

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