DIRITTO VITIVINICOLO: Limite temporale delle autorizzazioni e ricorso presentato dalla Regione Veneto: il Tar Lazio deve decidere

Elisa Boreatti
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Il sistema delle autorizzazioni introdotto con il D.M. 12275/15[1], avendo previsto per ogni anno la concessione di nuove licenze nella sola misura del 1% della superficie vitata nazionale, ha favorito la diffusione del fenomeno degli affitti fuori Regione.

In particolare questo fenomeno si sostanzia nel fatto che un viticoltore prende in affitto un vigneto, anche in un’altra regione, e subito dopo la definizione del contratto di locazione, presenta alla regione la richiesta di espianto, con successivo reimpianto nella propria area di provenienza e di proprietà.

Come già esposto nel nostro precedente articolo del 16 maggio 2018, al  fine di fronteggiare e contrastare il ricorso a tale pratica, il D.M. 935/2018 ha introdotto un nuovo comma all’art. 10 del D.M. 12275/15 prescrivendo il divieto di estirpazione dei vigneti e il successivo reimpianto in una Regione differente da quella di origine prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell’atto di conduzione.

La suddetta norma se da una parte è volta a ripristinare un equilibrio nella distribuzione delle superfici vitate, dall’altra danneggia quelle Regioni che non dispongono di superfici vitate (ad esempio quelle del Triveneto).

E difatti, proprio la Regione Veneto ha presentato un ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio volto ad ottenere l’annullamento della predetta disposizione.

Il ricorso trova fondamento nel paragrafo 1 dell’articolo 66 del Regolamento Ue 1308/2013, il quale prescrive che “Gli Stati membri concedono automaticamente un’autoriz­zazione a produttori che hanno estirpato una superficie vitata successivamente al 1o gennaio 2016 e che hanno presentato una richiesta”, diritto assunto violato dalla regione Veneto dal nuovo articolo 10 del Dm n 12272/2015.

Si segnala altresì che in un primo momento la regione Veneto aveva richiesto la sospensione della norma impugnata, per poi tuttavia rinunciarci.

Si attende, pertanto, a giorni una decisione dei giudici amministrativi che avrà inevitabili ripercussioni sulla concessione delle licenze e sulla distribuzione della superficie vitata nazionale.

 

Avv. Gennaro Colangelo                                                           Dr.ssa Rosa Colucci

 

Riproduzione riservata

[1] Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al nostro articolo del 2 dicembre 2017.

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