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Al fine di individuare tutte le misure a sostegno delle aziende agricole e in particolare delle aziende vitivinicole, occorre una disamina sistematica della normativa europea e di quella nazionale.
Indice.
- Ambito europeo.
1.1. Politica Agricola Comune (PAC). Perimetro normativo.
1.2. Il quadro normativo e le fonti di riferimento a livello europeo.
1.2.1. Principali contenuti del Regolamento UE 1308/2013.
1.2.1.1. I programmi di sostegno al settore vitivinicolo.
- la promozione;
- la ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- la vendemmia verde;
- i fondi di mutualizzazione;
- l’assicurazione sul raccolto;
- la misura investimenti;
- l’innovazione;
- distillazione dei sottoprodotti.
- Ambito italiano.
2.1. I regimi iva per l’imprenditore agricolo.
2.1.1. Il regime di esonero ai fini iva per l’imprenditore agricolo.
2.1.1.1. Condizioni di applicazione del regime di esonero dell’imprenditore agricolo.
2.1.1.2. Gli obblighi di fatturazione del cessionario.
2.1.1.3. Emissione della fattura da parte del cessionario.
2.1.1.4. La gestione contabile per il cessionario.
2.1.1.5. Le cause di esclusione dal regime di esonero iva per l’imprenditore agricolo.
2.1.1.6. Regime di esonero dell’imprenditore agricolo e regime forfettario.
2.1.2. Il regime speciale iva per l’imprenditore agricolo.
2.1.2.1. Le percentuali di compensazione.
2.1.2.2. Tabella percentuali di compensazione in agricoltura.
2.1.2.3. Applicazione del regime speciale per i produttori agricoli.
2.1.2.4. Esclusione dal regime speciale iva.
2.1.2.5. Percentuali di compensazione nelle operazioni con l’estero.
2.1.2.6. Obblighi documentali per l’imprenditore agricolo in regime speciale.
2.1.2.7. Separazione delle attività.
2.1.2.8. L’applicazione del regime iva ordinario per l’imprenditore agricolo.
2.1.2.9. Rettifica della detrazione iva.
2.1.2.10. I regimi iva per le imprese agricole.
2.2. Irpef.
2.2.1. Rivalutazione dei redditi dominicale e agrario.
–
- Ambito europeo.
1.1. Politica Agricola Comune (PAC). Perimetro normativo.
Varata nel 1962, la politica agricola comune (PAC) rappresenta una stretta intesa tra agricoltura e società, tra l’Europa e i suoi agricoltori.
Con il riconoscimento di un mercato unico vi fu la necessità di uniformare le regole di indirizzo produttivo e commerciale dei settori merceologici che erano trattate ed integrate in maniera differente nei singoli stati europei.
Occorre intanto sottolineare che l’agricoltura, e quindi la viticoltura, è materia preliminarmente disciplinata a livello comunitario, seppure concorrente tra il diritto comunitario e quello nazionale.
Gli stessi organi europei hanno definito e attuato una specifica politica comune finalizzata a garantire il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno.
Tra l’altro lo stesso articolo 38 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea), che ha assegnato la materia agricola alle competenze dell’Unione Europea, ha definito i prodotti agricoli come i “prodotti del suolo, dell’allevamento, della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti…”, impostazione che quindi include, oltre alle uve, anche i mosti di uva parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall’aggiunta di alcole, i mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle) ed i vini di uve fresche.
Una strategia che ha trovato la propria espressione, almeno in termini finanziari e regolamentari, nella realizzazione di una Politica Agricola Comune (PAC), un insieme di regole con le quali l’Unione Europea ha di fatto affermato l’assoluta rilevanza del comparto agricolo, orientando scelte e valutazioni politiche verso un progressivo sviluppo degli Stati membri dell’Unione Europea, mediante un sistema di misure che riguardano anche il sistema vitivinicolo.
Gli obiettivi alla base della PAC si concretizzano nelle seguenti attività:
- sostenere gli agricoltori e migliorare la produttività agricola, garantendo un approvvigionamento stabile di alimenti a prezzi accessibili;
- tutelare gli agricoltori dell’Unione europea affinché possano avere un tenore di vita ragionevole;
- ad affrontare i cambiamenti climatici e la gestione sostenibile delle risorse naturali;
- preservare le zone e i paesaggi rurali in tutta l’UE;
- mantenere in vita l’economia rurale promuovendo l’occupazione nel settore agricolo, nelle industrie agroalimentari e nei settori associati.
L’agricoltura si distingue dalla maggior parte delle altre attività produttive per alcuni motivi specifici:
- nonostante l’importanza della produzione alimentare, il reddito degli agricoltori è inferiore di circa il 40% rispetto ai redditi non agricoli;
- l’agricoltura dipende di più dal clima e dalle condizioni meteorologiche rispetto a molti altri settori;
- vi è un inevitabile intervallo di tempo tra la domanda dei consumatori e la capacità degli agricoltori di soddisfarla – aumentare la produzione di frumento o di latte richiede tempo.
Occorre poi sottolineare, per quanto riguarda il settore vitivinicolo europeo, come l’ampia diversità del comparto, in termini territoriali, merceologici e commerciali, nonché il diverso peso della viticoltura sulle economie locali, hanno richiesto e tutt’oggi richiedono un considerevole impegno politico, finanziario e tecnico-giuridico per poter garantire l’applicazione di una disciplina generale solida ed efficace.
Per questo il legislatore europeo sottopone a periodica revisione il quadro normativo di riferimento, al momento valido per il periodo 2014-2020.
Si tratta in generale di una serie di regolamenti e di misure normative che, se da un lato disciplinano il settore a livello europeo, dall’altro limitano fisiologicamente le iniziative legislative e regolamentari dei singoli Stati membri: questi infatti possono intervenire con disposizioni nazionali integrative soltanto nel caso debbano emanare disposizioni attuative del dettato europeo o norme tecnicamente complementari.
Per quanto riguarda il settore vitivinicolo, gli atti delegati della Commissione Europea possono interessare – recita il Reg. UE 1308/2013 – le tematiche afferenti le sostanze specifiche impiegate nella produzione, o i componenti e i costituenti, compresi i loro requisiti quantitativi, la purezza e l’identificazione (articolo 75, paragrafo 3lettera F), la forma di coltivazione o allevamento il metodo di produzione, comprese le pratiche enologiche e i sistemi avanzati di produzione sostenibile (lettera G), il taglio dei mosti e dei vini e le relative definizioni, la miscelazione e le relative istruzioni (lettera H), le restrizioni all’impiego di determinate sostanze e il ricorso a determinate pratiche (lettera K) e le condizioni che disciplinano l’eliminazione, la detenzione, la circolazione e l’uso di prodotti non conformi alle norme di commercializzazione e/o alle definizioni, designazioni e denominazioni di vendita stabilite dal regolamento, nonché l’eliminazione dei sottoprodotti (lettera M).
1.2. Il quadro normativo e le fonti di riferimento a livello europeo.
1.2.1. Principali contenuti del Regolamento UE 1308/2013.
Il Regolamento UE 1308/2013, applicabile dal 1 gennaio 2014 riguarda l’intero settore agricolo.
Con particolare riferimento ai programmi di sostegno al settore vitivinicolo, il regolamento prevede:
1.2.1.1. I programmi di sostegno al settore vitivinicolo.
Dall’articolo 39 al 54 il regolamento prevede una serie di misure finalizzate all’eliminazione dei surplus produttivi con lo scopo di incentivare la competitività, la sostenibilità agricola ed ambientale dell’esercizio di impresa e, in generale il rafforzamento e l’ammodernamento del settore.
Queste misure sono, in particolare:
- la promozione;
- la ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- la vendemmia verde;
- i fondi di mutualizzazione;
- l’assicurazione sul raccolto;
- la misura investimenti;
- l’innovazione;
- distillazione dei sottoprodotti.
- A) Promozione (art. 45).
L’art. 45 del regolamento riguarda le misure di inf ormazione e promozione dei vini dell’Unione:
- a) negli Stati membri, al fine di informare i consumatori a sul consumo responsabile di vino nonché sui sistemi delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche vigenti nell’Unione; o
- b) nei paesi terzi, al fine di migliorarne la competitività.
Tali misure si applicano ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino e possono consistere soltanto in una o più delle seguenti:
- a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell’Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare o di ambiente;
- b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
- c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell’Unione;
- d) studi di nuovi mercati, necessari all’ampliamento degli sbocchi di mercato;
- e) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione.
Il contributo dell’Unione alle misure di informazione o promozione non supera il 50 % della spesa ammissibile.
- Ristrutturazione e riconversione dei vigneti (art 46).
Le misure relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti hanno lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino.
La concessione del sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è subordinata alla presentazione, da parte degli Stati membri, dell’inventario del rispettivo potenziale produttivo.
Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti, che potrebbe inoltre contribuire al miglioramento dei sistemi avanzati di produzione sostenibile e dell’impronta ambientale del settore vitivinicolo, può riguardare soltanto una o più delle seguenti attività:
- a) la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;
- b) la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;
- c) il reimpianto di vigneti quando è necessario a seguito di un’estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell’autorità competente dello Stato membro;
- d) miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti, in particolare l’introduzione di sistemi avanzati di produzione sostenibile.
Il sostegno non si applica al rinnovo normale dei vigneti, ossia il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà di uva da vino secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale.
Gli Stati membri possono stabilire ulteriori specifiche, in particolare riguardo all’età dei vigneti sostituiti.
Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti, compreso il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti, può assumere soltanto le forme seguenti:
- a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all’esecuzione della misura;
- b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.
La compensazione concessa ai produttori per le perdite di reddito può ammontare fino al 100 % della perdita e assumere una delle seguenti forme:
- a) l’autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove fino al termine del regime transitorio per un periodo massimo non superiore a tre anni;
- b) una compensazione finanziaria.
Il contributo dell’Unione ai costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non supera il 50 %. Nelle regioni meno sviluppate il contributo dell’Unione ai costi di ristrutturazione e di riconversione non supera il 75 %.
- La Vendemmia verde (art. 47).
Per vendemmia verde si intende la distruzione totale o l’eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie viticola.
L’articolo 47 del Regolamento stabilisce la possibilità, per i viticoltori, di beneficiare di un sostegno alla Vendemmia Verde, sotto forma di pagamento forfettario per ettaro.
Il viticoltore che intende aderire al sostegno per la Vendemmia verde deve presentare una sola istanza di adesione per tutte le superfici vitate che risultano in conduzione alla data di presentazione dell’istanza, coltivate con le varietà cabernet franc, cabernet sauvignon, carmenere e merlot, così come risultano iscritte nell’elenco delle vigne atte a produrre i vini ad IGT e/o vini varietali, indipendentemente dall’utilizzazione degli anni precedenti.
- D) Fondi di mutualizzazione (art. 48).
L’art. 48 prevede la costituzione di fondi di mutualizzazione al fine di offrire assistenza ai produttori che desiderano assicurarsi contro il rischio di fluttuazioni del mercato.
Il Regolamento prevede che tale sostegno possa essere concesso sotto forma di un aiuto temporaneo e decrescente destinato a coprire le spese amministrative dei fondi.
- E) Assicurazione sul raccolto.
Il sostegno per l’assicurazione del raccolto contribuisce a tutelare i redditi dei produttori quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie.
I contratti di assicurazione debbono esigere che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi.
Il sostegno a favore dell’assicurazione del raccolto può essere concesso sotto forma di un contributo finanziario dell’Unione non superiore:
- a) all’80 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali;
- b) al 50 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:
- i) delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di altre perdite causate da condizioni climatiche avverse;
- ii) delle perdite causate da animali, fitopatie o infestazioni parassitarie.
Il sostegno per l’assicurazione del raccolto può essere concesso se i pagamenti dei premi assicurativi non compensano i produttori di un importo superiore al 100 % della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra compensazione che il produttore abbia eventualmente ottenuto in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato.
Il sostegno per l’assicurazione del raccolto non crea distorsioni di concorrenza sul mercato delle assicurazioni.
- Innovazione nel settore vitivinicolo (art. 51).
L’art. 51 del Regolamento prevede un sostegno per gli investimenti materiali o immateriali destinati allo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie.
Tale sostegno è diretto ad aumentare le prospettive di commercializzazione e la competitività dei prodotti vitivinicoli dell’Unione e può includere il trasferimento di conoscenze. I tassi massimali di aiuto concernenti il contributo dell’Unione al sostegno fornito a norma del presente articolo sono gli stessi di cui all’articolo 50, paragrafo 4.
Può essere concesso un sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione.
Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa e il suo adeguamento alle richieste del mercato e ad aumentarne la competitività e riguardano la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l’efficienza energetica globale nonché trattamenti
sostenibili.
- Distillazione dei sottoprodotti.
- Può essere concesso un sostegno per la distillazione volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione.
L’importo dell’aiuto è fissato per % vol/hl di alcole ottenuto. Non è versato alcun aiuto per il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti da distillare che sia superiore al 10 % del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.
L’aiuto è versato ai distillatori che effettuano la trasformazione dei sottoprodotti della vinificazione consegnati ai fini della distillazione in alcole greggio con un titolo alcolometrico minimo del 92 %.
Gli Stati membri possono subordinare la concessione del sostegno al deposito di una cauzione da parte del beneficiario.
L’aiuto comprende un importo forfettario destinato a compensare i costi di raccolta dei sottoprodotti della vinificazione. Tale importo è trasferito dal distillatore al produttore, a condizione che quest’ultimo sostenga i relativi costi.
L’alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.
–
- Ambito italiano.
2.1. I regimi iva per l’imprenditore agricolo.
Il codice civile definisce la figura dell’Imprenditore Agricolo all’art. 2135, il quale recita quanto segue:
“È imprenditore agricolo colui che esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento di animali e attività connesse”.
L’Imprenditore Agricolo, ai sensi dell’articolo 34 del DPR n 633/72 può adottare, a scelta, uno tra tre diversi tipi di regimi IVA. Si tratta dei seguenti:
- il regime IVA di esonero: si tratta del regime naturale per gli imprenditori agricoli con volume d’affari annuo non superiore a € 7.000;
- il regime speciale: è il regime naturale per gli imprenditori agricoli con volume d’affari annuo superiore a € 7.000 che effettuano cessioni di prodotti di cui alla Tabella A, parte I, DPR n. 633/72;
- il regime ordinario: regime adottabile per opzione qualora l’imprenditore agricolo ceda beni non presenti nella tabella A sopra indicata. Non si tratta di regime naturale, ma opzionale.
2.1.1. Il regime di esonero ai fini iva per l’imprenditore agricolo.
Il regime di esonero è disciplinato dal comma 6 dell’articolo 34 del DPR n. 633/72. Si tratta del regime fiscale naturale per gli imprenditori agricoli con volume di affari annuo non superiore a € 7.000.
Per poter applicare questo regime il volume d’affari deve essere costituito per almeno due terzi dalla cessione di prodotti agricoli.
Questo regime consente all’imprenditore agricolo di essere esonerato da qualunque adempimento ai fini IVA. L’unico adempimento a cui sottostare è la conservazione e la numerazione progressiva di tutte le fatture di acquisto ricevute.
L’imprenditore agricolo in regime di esonero deve anche conservare copia delle autofatture emesse da parte degli acquirenti. Gli acquirenti dell’imprenditore in regime di esonero devono emettere autofattura, in luogo dell’emissione della fattura da parte del cedente.
In questo modo la vendita è certificata ed è concretamente applicato il regime di esonero. Questo regime consente anche l’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA e IRAP.
In caso di vendita diretta a privati consumatori non vi è l’obbligo di emettere né lo scontrino né la ricevuta fiscale. Inoltre l’agricoltore in regime di esonero non è tenuto all’iscrizione al Registro delle Imprese tenuto a cura delle Camere di Commercio (articolo 2 della Legge n. 77 del 25/3/1997).
Qualora l’imprenditore agricolo nell’anno avesse effettuato prestazioni di servizi con per un valore superiore ad un terzo rispetto alla cessione di prodotti agricoli non può usufruire di questo speciale regime. Diventa importante, quindi, valutare la propria situazione di anno in anno.
2.1.1.1. Condizioni di applicazione del regime di esonero dell’imprenditore agricolo.
Il regime speciale di cui all’art. 34 co. 6 del DPR n. 633/72 si applica ai produttori agricoli:
- che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari pari o inferiore a 7.000 euro;
- il cui volume d’affari sia costituito per almeno i due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, Parte I, allegata al DPR n. 633/72.
Tale regime consente di fruire dell’esonero dal versamento dell’imposta, nonché dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione IVA annuale (di conseguenza, opera l’esonero dall’obbligo di comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA ex art. 21-bis del D.L. n. 78/2010).
Ricade sugli acquirenti l’obbligo di documentare le operazioni effettuate dai soggetti in regime di esonero mediante autofattura.
Restano fermi gli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto, delle bollette doganali e delle copie delle “autofatture di vendita” emesse dagli acquirenti.
2.1.1.2. Gli obblighi di fatturazione del cessionario.
Come ho avuto modo di spiegarti l’imprenditore agricolo in regime di esonero non ha l’obbligo di emissione della fattura. In questo caso l’adempimento viene posto a carico del soggetto cessionario o committente dell’operazione.
Tale soggetto, infatti, quando acquista beni o utilizza i servizi dell’imprenditore agricolo in regime di esonero IVA, è tenuto ad emettere autofattura, in luogo del cedente che è esonerato.
Nell’autofattura deve essere indicata la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione.
L’IVA deve, quindi, essere scorporata dall’importo totale pagato all’imprenditore agricolo ed eventualmente documentato dal documento di trasporto (DDT) redatto dal cedente.
L’agricoltore cedente ha l’obbligo di conservare l’autofattura emessa dal cessionario o committente e ha il beneficio di “trattenere” l’IVA indicata nell’autofattura, essendo esonerato dall’obbligo di versamento. Il cessionario o committente provvederà a registrare la fattura emessa per conto del produttore agricolo separatamente nel registro degli acquisti.
2.1.1.3. Emissione della fattura da parte del cessionario.
Il cessionario o committente soggetto passivo IVA è tenuto a:
- Mettere “autofattura” (in caso di fatturazione elettronica occorrerà indicare i dati dell’agricoltore esonerato nei campi relativi al soggetto cedente e selezionare il valore “cessionario/committente” nella sezione relativa al soggetto emittente);
- Indicare sul documento l’imposta, determinata applicando in luogo delle aliquote IVA ordinarie le percentuali di compensazione relative a ciascun prodotto compreso nella Tabella A, Parte I, allegata al DPR n. 633/72 (per le operazioni diverse dalle cessioni dei prodotti agricoli in parola, invece, si applicano le normali aliquote IVA. Vedi R.M. n. 450313/92);
- Consegnare copia della “autofattura” al produttore agricolo;
- Annotare il documento separatamente sul solo registro degli acquisti (in tal caso, infatti, l’IVA viene versata dal cessionario all’agricoltore esonerato, unitamente al prezzo di vendita, ed è trattenuta dall’agricoltore a titolo di compensazione dell’imposta assolta sugli acquisti).
2.1.1.4. La gestione contabile per il cessionario.
Nell’adempiere l’obbligo di fatturazione a suo carico, il cessionario, nel rispetto di un’ordinata contabilità, può numerare le fatture nel modo più confacente alla propria organizzazione aziendale (es. numerandole progressivamente e facendo seguire al numero una o più lettere identificative), con l’unico limite dell’univocità, ossia dell’identificazione certa del documento, anche tramite la sua data (Risposta interpello n. 132/E/2019).
In caso di operazioni effettuate tra agricoltori esonerati o nei confronti di privati, non sussiste l’obbligo di autofatturazione per l’acquirente.
2.1.1.5. Le cause di esclusione dal regime di esonero iva per l’imprenditore agricolo.
L’efficacia del regime di esonero per l’imprenditore agricolo cessa:
- Dall’anno solare successivo, in caso di superamento del limite di €. 7.000, ma non del limite di 1/3 delle cessioni di altri beni;
- Dallo stesso anno, in caso di superamento del limite di 1/3 delle cessioni di altri beni, indipendentemente dall’ammontare del volume d’affari realizzato.
il superamento del limite di 1/3 delle cessioni di altri beni
Nel caso in cui venga superato il limite di 1/3 delle cessioni di altri beni, resta ferma, fino alla conclusione dell’anno (C.M. n 328/E/97) l’applicazione, alle cessioni di prodotti agricoli e ittici:
- Delle percentuali di compensazione, sia
- L’obbligo di autofatturazione da parte dei cessionari/committenti.
Nel caso in cui a fine anno risulti confermato il superamento del limite di 1/3 delle cessioni di altri beni, la C.M. n. 328/E/1997 impone al produttore agricolo:
- Alcune specifiche annotazioni, da effettuare entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è cessata l’efficacia del regime di esonero;
- Entro lo stesso termine, la liquidazione e il versamento dell’IVA dovuta per l’intero anno solare, riferito alle operazioni diverse da quelle agricole effettuate nello stesso periodo. Operazioni per le quali sono state applicate le aliquote proprie dei beni e servizi ceduti.
2.1.1.6. Regime di esonero dell’imprenditore agricolo e regime forfettario.
Prima di tutto occorre chiarire che un contribuente che adotta il Regime Forfettario può esercitare attività agricola. Spesso mi arrivano tantissime domande su questo argomento, in quanto si crede che l’attività agricola non sia esercitabile in Regime Forfettario.
La conferma di questo arriva dalla Circolare n 7/E/2008 dell’Agenzia delle Entrate. Con questo documento di prassi è stata valutata positivamente la coesistenza del regime dei minimi con l’esercizio di attività agricola in regime di esonero.
E’ possibile, quindi, effettuare un parallelismo tra contribuenti minimi e contribuenti in Regime Forfettario, ritenendo che la disciplina sia applicabile anche a questi ultimi.
Aspetto da sottolineare è che l’adesione al Regime Forfettario fa riferimento all’esercizio di attività professionale. Quindi, di attività non agricola.
Nel documento di prassi l’Agenzia ha valutato la posizione di un geometra che voleva aprire partita IVA in Regime Forfettario come professionista. Tale soggetto possedeva redditi agrari in regime di esonero.
L’Agenzia ha avallato la possibilità di aprire Partita IVA in Regime Forfettario. Possiamo dire, quindi, che la possibilità di operare in Regime Forfettario è concessa a tutte le altre categorie di attività professionali se si possiedono redditi agrari in regime di esonero.
Per riassumere, sussiste un’incompatibilità tra Regime Forfettario e attività agricola solo quando queste rientra nel reddito di impresa. Questo significa che non viene considerata una causa ostativa al Regime Forfettario l’attività che rientra nel reddito agrario.
2.1.2. Il regime speciale iva per l’imprenditore agricolo.
Il regime speciale per l’imprenditore agricolo è disciplinato dall’articolo 34 del DPR n. 633/72. Questo costituisce il regime IVA “naturale” per i produttori agricoli. Tale regime prevede la detrazione dell’IVA, non sulla base degli acquisti effettuati, bensì sulla base di percentuali di compensazione. Si tratta di stime, determinate da apposito Decreto Ministeriale (D.M. 23 dicembre 2005).
L’imprenditore agricolo che adotta questo particolare regime è chiamato ad applicare alle cessioni di prodotti agricoli l’aliquota prevista per il bene ceduto versando solamente l’IVA che risulta a debito dopo l’applicazione della percentuale di compensazione.
Le fatture di vendita vengono emesse applicando le aliquote IVA ordinarie (4%, 10% e 22%). Tuttavia all’Amministrazione finanziaria viene versata la differenza fra l’aliquota ordinaria e quella di compensazione, che è più bassa o al massimo uguale a quella ordinaria.
Aspetto importante riguarda il fatto che suddetto regime si applica solamente alla cessione di prodotti agricoli di cui alla Tabella A, parte I, del DPR n. 633/72 cui si rimanda.
Le percentuali di compensazione, sono individuate da alcuni decreti ministeriali appositamente individuati. Tali decreti sono:
- DM del 12/05/1992;
- DM del 30/12/97
- Infine, il DM del 23/12/2005.
2.1.2.1. Le percentuali di compensazione.
Le percentuali di compensazione sono le percentuali in base alle quali i produttori agricoli che applicano il regime speciale per l’agricoltura di cui all’art. 34 del DPR n. 633/72 possono determinare in modo forfetario la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti.
Inoltre, esse fungono da aliquota IVA (in luogo delle normali aliquote proprie dei prodotti ceduti) con riferimento alle seguenti operazioni:
- Cessioni di beni effettuate dai produttori agricoli “minori” che operano in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR n. 633/72;
- Passaggi di beni effettuati dagli agricoltori soci nei confronti delle cooperative ed altri organismi associativi di cui all’art. 34 co. 2 lett. c) del DPR n. 633/72 che applicano il regime speciale.
2.1.2.2. Tabella percentuali di compensazione in agricoltura.
Le percentuali di compensazione sono determinate con successivi decreti ministeriali. Di seguito si fornisce un riepilogo delle principali percentuali attualmente in vigore.
Tabella percentuali di compensazione:
Categorie di prodotti (riferimento Tabella A, parte I, allegata al DPR n. 633/72) | Percentuali di compensazione |
Agrumi | 4% |
Vini di uve fresche, compresi i vini spumanti con esclusione di quelli liquorosi e alcolizzati e di quelli contenenti più del 22% in volume di alcole, di cui al n. 36) | 12,3% |
Api | 7,30% |
Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo | 7,65% |
Latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto | 10% |
Prodotti di cui ai numeri 11), 12), 34), 47), 48), 49), 56), fra i quali sono compresi le uova di volatili in guscio, il miele naturale, la cera d’api greggia; i cascami di lana, ecc. | 8,8% |
Carni, frattaglie e parti di volatili da cortile commestibili, di pollame fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; Grasso di volatili di cui al n. 6) | 8,5% |
Carni, frattaglie e parti di conigli domestici e altri animali destinati all’alimentazione umana, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate | 8,3% |
Animali vivi della specie suina | 7,95% |
Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo | 7,65% |
Volatili da cortile vivi, compreso il pollame; Volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati di cui al n. 3), | 7,5% |
Cavalli, asini, muli e bardotti vivi di cui al n. 1) | 7,3% |
Animali della specie ovina e caprina di cui al n. 2) | |
Conigli domestici, lepri, ed altri animali vivi, destinati all’alimentazione umana, escluse le rane e il pollame; api e bachi da seta di cui al n. 4), | |
Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura; legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale, di cui ai nn. 43) e 45) | 6% |
Prodotti di cui ai nn. 7) e 8), derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura, dalla mitilicoltura, dalla ostricoltura e dall’allevamento di rane e altri molluschi e crostacei. | 4% |
Latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie | |
Altri prodotti compresi nella citata Tabella A, parte I, diversi da quelli altrove indicati | |
Prodotti di cui ai nn. 44) e 46), fra cui, legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato, sughero naturale, cascami di sughero, ecc. | 2% |
2.1.2.3. Applicazione del regime speciale per i produttori agricoli.
A norma dell’art. 34 co. 1 del DPR n. 633/72, i produttori agricoli, così come definiti dalla medesima disposizione, possono esercitare la detrazione IVA in modo forfetario, applicando le percentuali di compensazione all’ammontare imponibile delle cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A,parte I, allegata al DPR n. 633/72.
Pertanto, detti produttori, all’atto della cessione dei prodotti agricoli e ittici, determinano l’imposta da addebitare in rivalsa secondo le modalità ordinarie, applicando all’ammontare imponibile di ciascuna operazione le aliquote IVA proprie dei singoli prodotti.
Per determinare la detrazione IVA, invece, applicano allo stesso ammontare imponibile le percentuali di compensazione stabilite per gruppi di prodotti. Quanto più è elevata la percentuale di compensazione, e quanto più essa si avvicina all’aliquota IVA applicata ai singoli prodotti, tanto maggiore è il beneficio per il produttore agricolo.
2.1.2.4. Esclusione dal regime speciale iva.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 34 del DPR n. 633/72, il metodo forfetario di detrazione non si applica se i prodotti agricoli sono stati acquisiti con atto non soggetto ad IVA presso un operatore economico (cedente, donante o conferente) che applica il regime ordinario dell’IVA.
Il regime può applicarsi, invece, nei casi in cui il cedente, donante o conferente sia un soggetto che opera in regime speciale.
2.1.2.5. Percentuali di compensazione nelle operazioni con l’estero.
A norma dell’art. 34 co. 9 del DPR n. 633/72, i produttori agricoli che effettuano cessioni non imponibili, quali:
- Cessioni all’esportazione (art. 8 co. 1 del DPR n. 633/72);
- Cessioni a viaggiatori extra-UE (art. 38-quater del DPR n. 633/72);
- Le cessioni verso sedi diplomatiche e consolari (art. 72 del DPR n. 633/72);
- Cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli;
- Cessioni nei confronti di esportatori abituali che hanno presentato la dichiarazione d’intento.
Hanno diritto ad esercitare la detrazione, ovvero a chiedere il rimborso, dell’imposta che risulterebbe dall’applicazione delle percentuali di compensazione alle operazioni sopra menzionate.
2.1.2.6. Obblighi documentali per l’imprenditore agricolo in regime speciale.
I produttori agricoli sono ordinariamente soggetti agli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento e dichiarazione annuale. Tuttavia, beneficiano dell’esonero dall’obbligo di certificazione fiscale per le (sole) cessioni al dettaglio soggette al regime speciale (art. 2 co. 1 lett. c) del DPR n. 696/96).
Di conseguenza, ai sensi dell’art. 1 lett. a) del DM 10.5.2019, per tali operazioni essi sono esonerati anche dall’obbligo dei corrispettivi telematici ex art. 2 co. 1 del D.Lgs. n. 127/2015.
2.1.2.7. Separazione delle attività.
La separazione delle attività è obbligatoria ex art. 36 co. 4 del DPR n. 633/72 se, oltre all’attività agricola principale, il soggetto effettua:
- Attività imponibili diverse (non limitandosi ad operazioni occasionali);
- Attività agricole connesse avvalendosi del regime di cui all’art. 34-bis del DPR n. 633/72.
I produttori agricoli che, nell’ambito della stessa impresa, effettuano sia cessioni rientranti nel regime speciale, sia, in via occasionale, operazioni imponibili diverse (es. vendita di prodotti non agricoli, ecc.), non sono tenuti a separare le attività.
Tuttavia, pur nell’ambito di una contabilità unificata, devono registrare distintamente tali operazioni e indicarle separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale.
La detrazione dell’imposta relativa alle operazioni diverse da quelle soggette al regime speciale è effettuata in modo analitico (art. 34 co. 5 del DPR n. 633/72).
2.1.2.8. L’applicazione del regime iva ordinario per l’imprenditore agricolo.
Il regime ordinario, si applica solo a seguito di apposita opzione da effettuare in sede di dichiarazione IVA (quadro VO). In particolare la scelta avviene tramite comportamento concludente, dandone comunicazione nel quadro VO della prima dichiarazione IVA annuale successiva (art. 34 co. 11 del DPR n. 633/72). La scelta vincola il soggetto fino a revoca e comunque per un periodo minimo di tre anni.
Tale regime si caratterizza per il fatto che l’IVA dovuta si determina sulla base della differenza tra l’IVA a debito derivante dalla cessione di beni o servizi e l’IVA a credito sugli acquisti, anche di beni strumentali, inerenti tali cessioni.
Per valutare la convenienza per il regime normale occorre considerare l’ammontare delle spese che si ritiene di dover sostenere, e confrontare l’ammontare dell’IVA detraibile in base alle percentuali di compensazione con l’IVA sulle fatture di acquisto.
In generale, nel caso di investimenti, quali l’acquisto di un trattore o la costruzione di stalle, risulta conveniente applicare il regime normale IVA.
2.1.2.9. Rettifica della detrazione iva.
In caso di mutamento del regime da ordinario ad agricolo e viceversa, occorre procedere alla rettifica della detrazione ex art. 19-bis2 co. 3 del DPR n. 633/72, limitatamente ai beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati, nonché ai beni ammortizzabili posseduti alla data del cambio di regime se ciò si verifica nell’ambito del c.d. “periodo di tutela fiscale” (C.M. 328/97).
2.1.2.10. I regimi iva per le imprese agricole.
Oggi, sempre più spesso assistiamo al fatto di vedere l’imprenditore agricolo che oltre a vendere i propri prodotti effettua anche altre attività. Può essere il caso, ad esempio, per la produzione di energia elettrica, magari sfruttando energie rinnovabili.
Ebbene, in questi casi non possiamo parlare di attività agricola tradizionale, bensì di attività agricola mista.
In questo caso se l’impresa adotta il regime speciale ed effettua una prestazione diversa dalla cessione di prodotti elencati nella tabella A, occorre distinguere due ipotesi:
- Cessione occasionale;
- Cessione a titolo di impresa;
Se la cessione è a carattere occasionale, l’impresa versa l’IVA relativa a tale cessione e non deve compiere particolari adempimenti.
Qualora invece tali cessioni siano sistematiche si configura, ai fini IVA, una vera e propria attività e quindi diventa necessario optare per l’applicazione del regime normale oppure adottare la cosiddetta contabilità separata che prevede la possibilità di avere, con riferimento allo stesso numero di partita IVA, due regimi diversi tra loro con riferimento alle rispettive cessioni o prestazioni.
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2.2. Irpef.
La tassazione delle imprese agricole ha sempre ricevuto da parte del legislatore fiscale un trattamento di favore sul presupposto che l’agricoltura svolge un’azione di presidio del territorio ed è chiamata a sopportare il rischio connesso alle avversità atmosferiche che possono arrivare fino a mettere a rischio l’intera produzione.
Gli articoli da 32 a 34 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al D.P.R. n. 917/1986 recano la specifica disciplina del reddito agrario, la quale si applica:
- alle attività agrarie (quali la coltivazione del terreno e silvicoltura, l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e la produzione di vegetali, tramite l’utilizzo di strutture anche provvisorie fisse o mobili, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste);
- alle attività agrarie connesse, di cui al terzo comma dell’articolo 2135 c.c., ma limitatamente a quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, da ultimo, con D.M. 13 febbraio 2015 .
Sono, dunque, escluse le altre attività connesse indicate dal terzo comma dell’art. 2135 cc, cioè le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del patrimonio rurale e forestale, o di ricezione e ospitalità.
Il regime del reddito agrario prevede, in estrema sintesi, che il reddito sia determinato, in base all’articolo 34 del TUIR, mediante l’applicazione di tariffe d’estimo.
Inoltre l’articolo 56-bis del TUIR stabilisce, al comma 3, che, per le attività agrarie connesse dirette alla fornitura di servizi, di cui al già citato terzo comma dell’articolo 2135 c.c., il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento.
Il perimetro delle attività connesse all’esercizio dell’impresa agricola definibili produttive di reddito agrario (mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo) è stato in un primo tempo ampliato dal legislatore, con la legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005, articolo 1, comma 423), che lo ha esteso alle attività produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli. Recentemente (con il D.L. n. 66/2014 e il D.L. 192/2014) tale perimetro è stato nuovamente ristretto, nel senso che per le suddette tipologie di attività il reddito imponibile è determinato, a decorrere dal 2016, applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione IVA, e non più il criterio di determinazione del reddito agrario definito su base catastale. Questo “minor favore” del legislatore è stato attutito dalla previsione di una disciplina transitoria intermedia per gli anni 2014 e 2015.
Si segnala poi che la recente legge in materia di agricoltura sociale, legge n. 141 del 2015, definisce attività connesse a quella agricola ai sensi dell’articolo 2135 cc. le attività, esercitate dall’imprenditore agricolo, finalizzate a:
- b) prestazioni e attività’ sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
- c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative, anche attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
- d) progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, (quali accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica).
Inoltre, con la legge di bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) è stato previsto che lo svolgimento dell’attività enoturistica si applichi lo stesso regime fiscale previsto per l’attività agrituristica: il reddito imponibile è determinato applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio di tale attività, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento (art. 1, comma 503).
A proposito di fiscalità agricola, si ricorda che il decreto-legge n. 91 del 2014 (legge n. 116 del 2014), all’art. 7, comma 3, ha disposto l’abrogazione dell’articolo 31, comma 1, del TUIR (D.P.R. 917/1986), il quale prevedeva che, se un fondo rustico, costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali, non era stato coltivato, neppure in parte, per un’intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale, per l’anno in cui si fosse chiusa l’annata agraria, si considerava pari al 30 per cento di quello determinato secondo le tariffe d’estimo ai sensi degli artt. 28 e ss. del TUIR.
2.2.1. Rivalutazione dei redditi dominicale e agrario.
Il comma 4 dello stesso art. 7, poi, è intervenuto sulla rivalutazione dei redditi dominicale e agrario, che, ai soli fini IRPEF per i periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015, il comma 512, articolo 1 della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) aveva stabilito nella misura del 15 per cento. Il predetto decreto-legge, in particolare, ha incrementato l’entità della rivalutazione portandola dal 15 al 30 per cento nel periodo d’imposta 2015, mettendola poi a regime, nella misura del 7 per cento, a decorrere dal periodo d’imposta 2016.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è, invece, pari al 5 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e al 10 per cento per il periodo di imposta 2015. Ai fini della determinazione dell’acconto per gli anni 2013, 2015 ed il 2016, i contribuenti debbono tener conto delle rispettive nuove rivalutazioni.
Con la legge di stabilità per il 2017, è stata prevista l’esenzione ai fini Irpef, per il triennio 2017-2019, nei confronti dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (art. 1, comma 44 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
Ai fini IRAP, l’articolo 1, comma 70 della legge n. 208 del 2015 ha modificato l’articolo 3 del decreto legislativo n. 46 del 1997, abrogando la lettera d) del comma 1 del medesimo articolo 3 (che indicava i produttori agricoli titolari di reddito agrario con un volume di affari annuo superiore a 7.000 euro tra i soggetti passivi dell’aliquota ridotta dell’1,9%) e aggiungendo la lettera c-bis) al comma 2, che individua i soggetti che non sono passivi del tributo, tra i quali sono stati inclusi tutti i produttori agricoli, a prescindere dalla veste giuridica (imprenditori individuali e società, anche cooperative). Restano assoggettate all’IRAP le attività che hanno sempre scontato l’aliquota ordinaria (al 3,9%) di agriturismo, di allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari e delle altre attività connesse.
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Riproduzione riservata
Avv. Gennaro Colangelo Dr.ssa Rosa Colucci
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