DIRITTO VITIVINICOLO: Pratiche enologiche: entra in vigore il nuovo Regolamento 2019/934

Elisa Boreatti
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Il regolamento sostituirà il precedente Regolamento 606/2009 e sarà applicabile a decorrere dal 7 dicembre 2019

In data 7 giugno 2019 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento Delegato (UE) 2019/934 e il Regolamento di Esecuzione 2019/935, entrati in vigore il 27 giugno 2019 e applicabili a decorrere dal 7 dicembre 2019.

Tali Regolamenti hanno ad oggetto rispettivamente “le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonche’ la pubblicazione delle schede dell’OIV” (Reg. Delegato), nonche’ i “metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale” (Reg. di Esecuzione).

I suddetti regolamenti riformano completamente la disciplina dettata dal Regolamento 606/2009, abrogandolo e sostituendolo.

Occorre precisare che tale revisione si colloca nell’ambito dell’allineamento al Trattato di Lisbona di tutti Regolamenti del settore vitivinicolo, concludendone il processo.

Obiettivo della riforma è quello di garantire uniformità nella regolamentazione delle pratiche enologiche.

Il Regolamento 2019/934, diviso in 17 articoli, prevede in particolare:

  • le disposizioni del Regolamento n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolimetrico può essere aumentato fino al totale massimo di 20% vol.
  • Le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli. A tal proposito si rimanda all’allegato I diviso in parti: la parte A tabella 1, stabilisce i trattamenti enologici autorizzati nonché le condizioni e i limiti per il loro uso; la tabella 2 della parte A, stabilisce i composti enologici autorizzati nonché le condizioni e i limiti per il loro uso; la parte B, fissa i limiti riguardanti il tenore di anidride solforosa dei vini; la parte C, fissa i limiti riguardanti il tenore di acidità volatile dei vini; la parte D, fissa le norme relative alla pratica della dolcificazione.
  • Uso di nuove pratiche enologiche in via sperimentale. Ai fini sperimentali ogni Stato membro può autorizzare alcune pratiche o alcuni trattamenti enologici non previsti né dal Regolamento 2019/934, né dal Regolamento 1308/2013 per un periodo massimo di cinque anni, purché:
  • a) le pratiche o trattamenti enologici di cui trattasi soddisfino le condizioni di cui all’articolo 80, paragrafo 1, terzo comma e all’articolo 80, paragrafo 3, lettere da b) a e), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
  • b) i quantitativi oggetto di tali pratiche o trattamenti non superino un volume massimo pari a 50 000 hl all’anno e per esperimento;
  • c) all’inizio dell’esperimento lo Stato membro interessato informi la Commissione e gli altri Stati membri circa le condizioni di ciascuna autorizzazione;
  • d) il trattamento sia indicato nel documento di accompagnamento di cui all’articolo 147, paragrafo 1, e nel registro di cui all’articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
  • Pratiche enologiche applicabili ai vini liquorosi.
  • Definizione di taglio: per «taglio» si intende la miscelazione di vini o di mosti di diverse provenienze, di diverse varietà di vite, diverse vendemmie o appartenenti a categorie diverse di vino o di mosto.
  • Modalità generali relative alla miscelazione e al taglio.
  • Requisiti di purezza e specifiche delle sostanze impiegate nell’ambito delle pratiche enologiche.
  • Condizioni di detenzione, circolazione e utilizzo dei prodotti non conformi alle disposizioni del Regolamento n. 1308/2013 o del Regolamento 2019/934, I’m particolare si prevede che non possono essere commercializzati e che devono essere distrutti.
  • Condizioni generali relative alle operazioni di arricchimento e alle operazioni di acidificazione o di disacidificazione dei prodotti diversi dal vino; in particolare devono essere effettuate in una sola volta. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire che alcune operazioni possano essere realizzate in più volte se questa pratica assicura una migliore vinificazione dei prodotti.
  • Versamento di vino o mosto di uve su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di aszu o vyber pressata.
  • Fissazione di una percentuale minima di alcool per i sottoprodotti.
  • Eliminazione dei sottoprodotti; in particolare si prevede che siano ritirati senza indugio dai produttori.

avv. Gennaro Colangelo                    Dott.ssa Rosa Colucci

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