DIRITTO VITIVINICOLO: proroga di un anno per autorizzazioni e reimpianto

Elisa Boreatti
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La situazione emergenziale venutasi a creare a causa della pandemia da Covid-19 ha avuto un duro impatto sull’economia mondiale in tutti i settori produttivi, compreso quello agricolo.

Per far fronte all’emergenza, l’Unione Europea e il Governo italiano hanno dovuto mettere in campo delle misure di sostegno all’economia. Nell’ambito delle misure a sostegno dell’agricoltura, molto importanti sono quelle riguardanti la proroga dei termini della durata delle autorizzazioni di nuovo impianto e reimpianto in scadenza nel 2020.

Prima di entrare nel merito della questione, ricordiamo che il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha previsto l’avvio, dal 1 gennaio 2016, del nuovo sistema di “autorizzazioni” per gli impianti viticoli che prevede il rilascio, previa richiesta, di autorizzazioni all’impianto di nuovi vigneti nel limite massimo annuo dell’1% della superficie vitata nazionale.

Per approfondire la tematica, Vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento del 2 dicembre 2017.

Ebbene, l’art. 2 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 5779 del 22/05/2020 ha previsto che la durata delle autorizzazioni di nuovo impianto in scadenza nel 2020 è prorogata di un anno.

È inoltre concessa la proroga di un anno per la durata delle autorizzazioni di reimpianto in scadenza nel 2020 e per gli obblighi di estirpo in scadenza nel corso della annualità 2020.

In applicazione del suddetto decreto, AGEA ha emanato la Circolare n. 36399 in data 28/05/2020.

Per la campagna 2020, l’Agea – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura –, con la Circolare PROT.N. 11517 del 13 febbraio 2020, ha definito le modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti, indicando le modalità di approvazione delle nuove disposizioni nazionali di attuazione dei Decreti Ministeriali 12272/2015, 527/2017 e 935/2018 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

La circolare riporta anche le indicazioni sul periodo di apertura del bando nazionale di assegnazione gratuita di autorizzazioni per nuovi impianti inizialmente fissato, anche per quest’anno, dal 15 febbraio al 31 marzo.

In particolare, la circolare prevede che:

–          la domanda di autorizzazione deve essere compilata in modalità telematica attraverso il portale SIAN;

–          ogni richiedente presenta un’unica domanda, nella quale indica una o più regioni su cui intende richiedere le autorizzazioni, le superfici richieste, e la scelta dei criteri di priorità di cui chiede il riconoscimento;

–          dal 2018 è applicato un limite massimo nazionale per domanda di 50 ettari;

–          le richieste di autorizzazioni per nuovi impianti di vigneto sono considerate ammissibili se dal fascicolo aziendale, aggiornato e validato, del richiedente risulta in conduzione una superficie agricola (escluse le superfici con usi del suolo e/o i vincoli specificati in seguito), pari o superiore a quella per la quale è richiesta l’autorizzazione;

–          per la verifica di ammissibilità sono esclusi gli usi del suolo con vigneti per uva da vino, e quelli che, sulla base dei regolamenti nazionali vigenti, non possono essere trasformati in vigneto;

–          inoltre, sono escluse le superfici su cui sono presenti vincoli (ambientali, archeologici, paesaggistici, storici etc.), non evidenziabili dal fascicolo, che ne impedirebbero la trasformazione in vigneti;

–          nel caso di richiesta di autorizzazioni in più regioni, il criterio di ammissibilità deve essere verificato in ognuna delle regioni, ovvero l’azienda deve condurre per ciascuna regione una superficie agricola pari o superiore a quella per la quale fa richiesta nella medesima regione;

–          al fine di contrastare fenomeni elusivi del criterio di distribuzione proporzionale, anche nell’ambito dell’introduzione di criteri di priorità e del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell’ambito delle singole Regioni, dal 2017 sono state introdotte le seguenti prescrizioni:

a) nelle domande di autorizzazione per nuovi impianti dovranno essere specificate la dimensione richiesta e la Regione nella quale si intende localizzare le superfici oggetto di richiesta. Le autorizzazioni per nuovi impianti concesse dalla campagna 2017 e 2018, quindi, non sono più trasferibili da una regione ad un’altra, in quanto ciò contrasta con il criterio di ammissibilità.

b) Il vigneto impiantato a seguito del rilascio dell’autorizzazione è mantenuto per un numero minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o motivi fitosanitari. Per tale motivo, l’estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto.

Inoltre, la circolare prevede che le autorizzazioni per nuovi impianti, una volta assegnate, dovranno essere utilizzate (ovvero le barbatelle dovranno essere piantante nel terreno) nei successivi tre anni.

Al richiedente che non utilizza, in maniera totale o parziale, l’autorizzazione assegnata verrà applicata una sanzione fino a 1.500 € e l’esclusione fino ad anni 3 dalle Misure dell’OCM Vino.

Come detto poc’anzi, il periodo di riferimento per la presentazione delle domande è quello stabilito nel DM n. 12272 del 15 dicembre 2015, cioè dal 15 febbraio al 31 marzo di ogni anno, ed in ogni caso con un periodo di apertura delle domande in modalità telematica nell’ambito del SIAN di almeno un mese.

Ebbene, con la Circolare Agea prot. 25100 del 6 aprile 2020 sono state recepite le proroghe di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 definite con l’emanazione del Decreto Ministeriale del 31 marzo 2020, n. 3318.

Agea fornisce quindi le Istruzioni Operative 24 del 9 aprile 2020 – Applicazione del Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, n. 3318 – Proroghe a seguito dell’emergenza COVID-19 – Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti.

In particolare:

1. per le domande di saldo relative alle domande di sostegno con pagamento in anticipo campagna 2017/2018, la presentazione della richiesta di proroga per emergenza Covid- 19, deve pervenire entro il 17 maggio 2020 all’Ufficio regionale territorialmente competente e comunque deve essere inserita sul portale SIAN entro e non oltre il 30 maggio 2020;

2. per le domande di saldo relative alle domande di sostegno con pagamento in anticipo delle campagne 2018/2019 e 2019/2020, deve essere effettuato il rilascio telematico della domanda di variante, da parte dei soggetti abilitati, entro il 17 maggio 2020 e la conseguente autorizzazione, da parte dell’Ufficio regionale territorialmente competente, entro e non oltre il 30 maggio 2020;

3. per le domande di saldo relative alle domande di sostegno con pagamento a collaudo della campagna 2019/2020 deve essere effettuato:

a. il rilascio telematico della domanda di variante, da parte dei soggetti abilitati, entro il 17 maggio 2020 e la conseguente autorizzazione, da parte dell’Ufficio regionale territorialmente competente, entro e non oltre il 30 maggio 2020;

b. rilascio telematico della richiesta del cambio di erogazione del contributo (da collaudo ad anticipo e viceversa), dai soggetti abilitati, entro il 8 maggio 2020 e la conseguente autorizzazione, da parte dell’Ufficio regionale territorialmente competente, entro e non oltre il 14 maggio 2020.

Riproduzione riservata

avv. Gennaro Colangelo         dott.ssa Rosa Colucci

Si allegano:

Agea Protocollo

Istruzioni operative nr. 24

Istruzioni operative nr. 42

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