In data 15 aprile 2019 è stato pubblicato il tanto atteso “Decreto sull’enoturismo” (D.M. n. 2779 del 12/03/2019 – Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica).
Finalità del decreto
Scopo del decreto è quello di promuovere l’enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e di garantire la valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio.
Attraverso questo Decreto, le aziende vitivinicole regolamenteranno le loro attività di accoglienza, di divulgazione e degustazione, proponendo particolari percorsi esperienziali e turistici, incentivando il mercato dei viaggi, delle vacanze e del turismo.
Cosa prevede.
In primo luogo si segnala che il decreto equipara il turismo in cantina all’attività agrituristica, anche da un punto di vista fiscale, dando, quindi, la possibilità alle aziende agricole di mettere a bilancio e fatturare anche i relativi incassi.
Le Linee guida prevedono requisiti e standard minimi per l’esercizio dell’attività enoturistica, ovverosia:
1) apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di 3 giorni, all’interno dei quali possono
essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
2) strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
3) cartello da affiggere all’ingresso dell’azienda che riporti i dati relativi all’accoglienza enoturistica,
ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
4) sito o pagina web aziendale;
5) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
6) materiale informativo sull’azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno 3 lingue, compreso
l’’italiano;
7) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni
tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l’attività enoturistica;
8) ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l’accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall’operatore enoturistico;
9) personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso tra il titolare dell’azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell’azienda ed i collaboratori esterni.
10) l’attività di degustazione del vino all’interno delle cantine deve essere effettuata con calici in vetro o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto;
11) svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, compreso tra:
- a) titolare dell’azienda o familiari coadiuvanti;
- b) dipendenti dell’azienda;
- c) collaboratori esterni.
A vigilare sulle Linee guida saranno le regioni che potranno anche attivare corsi di formazione per le aziende e gli addetti
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avv. Gennaro Colangelo dott.ssa Rosa Colucci
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