Via libera alla distillazione di crisi dalla conferenza Stato-Regioni. La misura, inserita nell’Organizzazione comune di mercato del vino, è finanziata con fondi comunitari ed ha il duplice obiettivo di ridurre le giacenze di prodotto e contribuire all’approvvigionamento di alcol etilico, da destinare prevalentemente alla produzione di disinfettanti.
È stato firmato il decreto ministeriale n. 6705 del 23 giugno 2020 recante Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) n. 592 del 30 aprile 2020 della Commissione per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi per la Campagna 2019 /2020 e rimodulazione del PNS relativa all’annualità 2020 (c.d. Decreto Distillazione).
Cos’è la distillazione di crisi.
Previsto dal Regolamento UE 1308/2013, la distillazione dei sottoprodotti è una delle misure finalizzate all’eliminazione dei surplus produttivi con lo scopo di incentivare la competitività, la sostenibilità agricola ed ambientale dell’esercizio di impresa e, in generale il rafforzamento e l’ammodernamento del settore.
Per approfondire l’argomento, si consiglia di leggere il nostro articolo del 27 maggio 2020.
L’importo dell’aiuto è fissato per % vol/hl di alcole ottenuto. Non è versato alcun aiuto per il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti da distillare che sia superiore al 10 % del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.
L’aiuto è versato ai distillatori che effettuano la trasformazione dei sottoprodotti della vinificazione consegnati ai fini della distillazione in alcole greggio con un titolo alcolometrico minimo del 92 %.
Inoltre, comprende un importo forfettario destinato a compensare i costi di raccolta dei sottoprodotti della vinificazione. Tale importo è trasferito dal distillatore al produttore, a condizione che quest’ultimo sostenga i relativi costi.
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Nell’attuale situazione di crisi generata dalla pandemia da Coronavirus, il Mipaaf ha elaborato il contenuto del decreto che è stato poi approvato in Conferenza Stato – Regioni che prevede, per la campagna 2019/2020, la distillazione di crisi del vino comune, a cui viene assegnata una dotazione di 50 milioni di euro.
L’aiuto a favore dei produttori di vino è fissato a 2,75 euro per percentuale in volume di alcole per ettolitro, che significa circa 30 euro/ettolitro nel caso di vini tra 11 e 12 gradi.
Si interviene sulle scorte in giacenza alla data del 31 marzo 2020, rapidamente aumentate con la crisi dei consumi.
A essere interessati sono i vini generici, da tavola, con esclusione dei vini Dop e Igp.
L’obiettivo è quello di eliminare dal mercato circa 1,65 milioni di ettolitri di vino comune.
L’aiuto, che verrà elargito ai produttori da Agea, sarà pari a 2,75 euro per % Vol/hl alcool e sarà concesso attraverso la stipula di un massimo di 2 contratti di distillazione per i volumi di vino comune giacenti in cantina per la produzione di alcol per usi industriali, farmaceutici e per la produzione di disinfettanti o energetici, purché abbia una gradazione alcolica minima di 10° vol.
I beneficiari della misura sono i produttori di vino
- che hanno prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti o acquistati;
- che detengono nella piena disponibilità il vino;
- che sono in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole.
Il vino da avviare alla distillazione deve:
- avere una gradazione alcolica minima di 10° vol.;
- essere detenuto dal produttore alla data 31 marzo 2020;
- risultare dai registri ufficiali di cantina come vino non a denominazione di origine e non ad indicazione geografica alla data di emanazione del decreto.
L’alcool derivante dalla distillazione è destinato esclusivamente all’uso industriale, compresi i fini farmaceutici e per la produzione di disinfettanti o energetici.
Per richiedere l’aiuto, il produttore presenta ad AGEA OP, in via telematica, il contratto di distillazione non trasferibile entro il 7 luglio 2020; le operazioni di consegna del vino in distilleria devono essere effettuate entro il 31 luglio 2020; mentre il distillatore deve trasformare il vino in alcool, avente almeno la gradazione di 92°, entro il 15 ottobre 2020.
Nel presentare la domanda di pagamento, il beneficiario dovrà presentare almeno la seguente documentazione:
- prova della denaturazione del vino secondo le modalità previste;
- riepilogo delle consegne di vino effettuate con indicazione:
- della quantità e del titolo alcolometrico volumico;
- del numero del documento di accompagnamento utilizzato per il trasporto in distilleria del vino;
- il certificato di analisi dei vini introdotti in distillazione dal quale risulti il titolo alcolometrico e la presenza del denaturante, rilasciato da un laboratorio autorizzato;
- la dichiarazione vidimata dall’Ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane indicante i volumi di vino presi in carico sui registri dei distillatori.
Ulteriori modalità procedurali saranno definite da un’apposita circolare AGEA in via di emanazione.
Infine, si segnala che qualora le domande d’aiuto dovessero eccedere la dotazione finanziaria assegnata, AGEA procederà alla relativa riduzione dei quantitativi dei contratti presentati, a partire dal giorno in cui si verifica tale superamento. Ciò significa, che le eventuali riduzioni seguiranno un ordine cronologico secondo il principio del primo arrivato primo servito.
avv. Gennaro Colangelo dott.ssa Rosa Colucci
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