Il sistema normativo europeo prevede un’uniformità legislativa tra i diversi paesi in tema di utilizzo di vitigni ibridi, ma vi è comunque incertezza per quanto riguarda la classificazione delle varietà della vite.
Occorre premettere che nella Unione Europea, le uniche uve ammesse per la produzione dei vini a Denominazione di origine derivano dalla Vitis vinifera. Numerose altre specie, però, sono il frutto di “incroci” che possono avvenire spontaneamente in natura oppure indotti dall’uomo, artificiali.
Nell’800, per salvare i vigneti europei da malattie della vite, si cominciò ad innestare ceppi americani più resistenti. Tuttavia, se da un lato ciò garantiva una maggiore resistenza dei vitigni, dall’altra ne risultava penalizzata la qualità delle produzioni che derivavano da vitigni ibridi. Per questo motivo nel 1950 sono state introdotte norme per limitarne l’utilizzo impedendo la designazione a denominazione di origine dei prodotti a partire da varietà ibride.
Oggi, in materia di produzione di vino a partire da ibridi, vige il regolamento Ue 1308/2013 che stabilisce regole comuni a tutti gli Stati membri. Tuttavia, la diversa modalità di iscrizione delle varietà di vite nei registri nazionali apre un vuoto normativo che, di fatto, crea un varco di discrezionalità agli stati membri.
L’art. 93 del suddetto regolamento consente la produzione di vino a partire dagli ibridi, ma solo per produrre vini comuni o a indicazione geografica.
Quanto alla classificazione, invece, l’art. 81 del regolamento stabilisce che gli stati membri possono classificare come varietà di uve da vino soltanto quelle che appartengono alla specie Vitis vinfera o provengono da un incrocio tra le specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis ed esclude a priori le varietà Noah, Othello, Isabelle, Jaquez, Clinton e Herbemont.
Dal combinato disposto dei due articoli si evince che le varietà ibride possono essere classificate come varietà di uve da vino ma unicamente comune o ad indicazione geografica. Resta fermo il divieto di classificare le sei varietà espressamente elencate dall’art. 81.
In tema di classificazione delle varietà di viti vige il regolamento (CEE) n. 2389/89 del Consiglio del 24 luglio 1989 il quale prevede che le varietà di uve da vino possano essere classificate in raccomandate, autorizzate o temporaneamente autorizzate a seconda che, rispettivamente, siano attualmente coltivate nella comunità e appartengono alla specie Vitis vinifera o provengono da incroci interspecifici la cui attitudine alla coltura sia riconosciuta soddisfacente, e che forniscono normalmente vini la cui buona qualità è riconosciuta.
Da qui la diversa modalità di iscrizione delle varietà di vite nei registri nazionali: alcuni paesi, infatti, individuano come Vitis vinifera tutte le tipologie ammesse di uva da vino, compresi gli ibridi, che quindi risultano classificati come Vitis vinifera e utilizzati, in maniera del tutto irregolare, nella produzione di Dop.
Per questo motivo è necessario uniformare a livello europeo la classificazione della varietà di vite, ovverosia la loro iscrizione nel registro delle varietà di vite appartenenti alla specie Vitis vinifera.
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avv. Gennaro Colangelo dott.ssa Rosa Colucci