DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)

Elisa Boreatti
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1.Inquadramento normativo

 

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.

 

Il testo normativo, massima rappresentazione dell’autodeterminazione e del suo corollario più rilevante quale è il consenso informato, è composto da 8 articoli:

art. 1 consenso informato

art. 2 terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita

art. 3 minori e incapaci

art. 4 disposizioni anticipate di trattamento

art. 5 pianificazione condivisa delle cure

art. 6 norma transitoria

art. 7 clausola di invarianza finanziaria

art. 8 relazione alle Camere

2. Il testamento biologico

2.1 La volontà della persona

L’art. 4 regolamenta il cd. biotestamento (o anche detto testamento biologico o dat) stabilendo al comma 1 che “Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere … può attraverso le DAT esprimere le proprie volontà in materia di …”.

Se la letteratura giuridica non è alquanto concorde sulla definizione da attribuire alle “volontà” della persona che si auto-determina, il Consiglio Nazionale del Notariato, invece, è intervenuto in maniera dettagliata sul punto qualificando la volontà del soggetto come: “ dichiarazione che viene resa da una persona in condizioni di piena capacità mentale al fine di disporre in merito ai trattamenti sanitari ai quali intende sottoporsi o rinunziare qualora in futuro fosse colpita da una malattia o lesione celebrale irreversibile o invalidante o altresì da malattia che costringa a trattamenti con macchine o sistemi artificiali tali da impedire una normale vita di relazione nonché la capacità di esprimere la propria volontà”.

Definizione, quest’ultima, sinora più soddisfacente e scevra da ogni dubbio ricomprendente i negozi o le dichiarazioni di scienza.

Certo è che, comunque, le dichiarazioni (o direttive o disposizioni) rappresentano le volontà racchiuse in un atto al fine di disporre, per il futuro, di rinunciare all’accanimento terapeutico nonché all’idratazione e all’alimentazione artificiale.

2.2. Modalità di manifestazione della volontà

La manifestazione è libera: è possibile rivolgersi ad un avvocato o ad un notaio (redazione con scrittura privata  autenticata o con atto pubblico), che dopo aver raccolto le dichiarazioni, provvederà alla registrazione presso il registro del Comune di appartenenza oppure, in mancanza, presso il registro Regionale. E’ possibile, altresì, redigere le DAT personalmente a mezzo scrittura privata, e recarsi presso l’Ufficio dello Stato civile, ove l’ufficiale preposto provvederà personalmente alla registrazione.

Nelle dichiarazioni è d’obbligo nominare un fiduciario (o più di uno), id est una persona di fiducia, che nel tempo in cui cesserà la capacità di poter decidere per la propria persona, quest’ultimo, provvederà a porre in essere la volontà impressa nell’atto.

L’art. 4 prosegue poi stabilendo che con le medesime forme richieste per la predisposizione delle DAT, le stesse possono essere rinnovate, modificate e revocate in ogni momento.

2.3 Utilizzo delle DAT

A prendere visione delle DAT, e ad avere accesso nel caso d’impedimento grave, è solamente il medico: il professionista si accerterà, anzitutto, dell’esistenza o meno delle dichiarazioni attraverso la banca dati nazionale. Qualora fossero registrate, rispetterà la volontà del paziente, salvo disattenderne solo qualora sia possibile salvare la vita per intervenuta evoluzione scientifica, inesistente al momento della redazione delle DAT e in accordo con il fiduciario.

3.Conclusioni

In definitiva, sembra che il Legislatore, nella scelta di tassativizzare le volontà decisive della persona umana nel tempo in cui non avrà più piene capacità, abbia concesso la possibilità di avere ancora un ultimo rapporto dignitoso, e soprattutto autonomo e libero, in quelle situazioni dove cala la solitudine di chi deve scegliere il percorso esistenziale altrui e di chi combatte il silenzio della propria incapacità.

Riproduzione riservata

 

avv. Elisa Boreatti                             dott.ssa Lucia Bettini

Si allega

Legge 219/2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”

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