In questo periodo passeggiando per le vie delle città di Milano non è raro imbattersi in condomini impachettati come fossero regali.
È, ovviamente, l’effetto dell’ecobonus che porta, dapprima, l’assemblea a deliberare i lavori e poi la ditta o le ditte scelte ad eseguirli.
Ora, sono passati un po’ di mesi, ma ricordate se quando vi è arrivata dall’amministratore la convocazione dell’assemblea straordinaria vi erano allegati anche i vari preventivi delle spese che sareste andati a sostenere?
Alcuni potrebbero rispondere di sì, certamente vanno allegati; diversamente come potrebbe il condomino prendere una decisione consapevole?

Su questo non c’è una posizione netta tanto è che un condomino ha chiamato in causa il suo condominio.
Si è giunti sino al secondo grado e qui la Corte d’Appello di Milano ha stabilito che l’ordine del giorno è ritenuto rispondente ai requisiti dell’art. 66 disp. att. cc (ossia offre una analitica e minuziosa indicazione delle materie portate all’attenzione dell’organo collegiale) anche se allo stesso non vengono stati allegati i preventivi di spesa per gli interventi di manutenzione rispetto ai quali l’assemblea è chiamata a deliberare.
Ecco, quindi, che la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza nr 1234/2021, ha confermato la decisione del Tribunale indicando che, per assolvere il suo dovere di informazione nei confronti dei condomini, l’ordine del giorno deve indicare la materia su cui verte la discussione e la votazione. Se il condomino vorrà avere a disposizione dati specifici potrà sempre recarsi presso gli uffici dell’amministratore per visionare la documentazione.