EMERGENZA CORONAVIRUS / DIRITTO DEL LAVORO

Elisa Boreatti
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Infezione da Coronavirus parificata all’infortunio sul lavoro: le tutele approntate dall’Inail

Nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro, le prestazioni Inail sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

Il comma 2 dell’art. 42 del Decreto Cura Italia dispone che, nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato.

Con la circolare n. 13 del 13 aprile 2020 l’Inail ha fornito indicazioni in merito all’applicazione della predetta disposizione normativa.

Ambito della tutela

In primo luogo si precisa come l’Inail tuteli le affezioni morbose, inquadrandole – per l’aspetto assicurativo – nella categoria degli infortuni sul lavoro.

In tale ambito sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall’Inail.

Nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico.

Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus.

A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza.

In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc.

Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.

In tutti gli altri casi, la prova che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni sarà fornita mediante accertamento medico-legale che seguirà l’ordinaria procedura, privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

Denuncia di malattia-infortunio per infezione da nuovo coronavirus e certificazione medica

Rispetto alla ordinaria denuncia di infortunio sul lavoro non cambia niente: il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione all’Inail, che prende in carico e assicura la relativa tutela all’infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio.

Ai fini della certificazione dell’avvenuto contagio si ritiene valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso.

Da quando decorre la tutela.

Il termine iniziale decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l’inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo coronavirus (contagio che può essere accertato anche successivamente all’inizio della quarantena), computando da tali date i giorni di franchigia ai fini del calcolo della prestazione economica per inabilità temporanea assoluta al lavoro.

Casi di dubbia competenza Inail/Inps

Nei casi di dubbia competenza, relativi ai lavoratori per i quali vige la convenzione tra Inail e Inps per l’erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune e per i quali è escluso il contagio da nuovo coronavirus in occasione di lavoro, la tutela Inail non è dovuta ed è necessario procedere alla segnalazione del caso all’Inps, con l’allegazione di tutta la documentazione sanitaria agli atti della pratica al fine di evitare la sovrapposizione di tutela assicurativa.

Riproduzione riservata

Avv. Gennaro Colangelo        Dott.ssa Rosa Colucci

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