Il 30 marzo è stata pubblicata sul sito del Ministero dell’Economia la nuova modulistica per presentare la domanda di sospensione del mutuo tramite l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.
Ma facciamo un passo indietro. Il Governo è intervenuto con due Dl, il 9/2020 e il 18/2020, per far fronte all’emergenza coronavirus, prevedendo:
– con il primo (9/2020) la sospensione dei mutui sulla prima casa per tutti coloro che abbiano subito una riduzione dell’orario di lavoro di almeno trenta giorni;
– con il secondo (Dl 18/2020 – Cura Itala) tale possibilità è stata estesa anche a tutti i lavoratori autonomi.
In data 28 marzo il Ministero dell’Economia ha emesso il decreto attuativo dell’art. 54 del Cura Italia e dal 30 marzo è disponibile la modulistica per presentare la domanda.
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I requisiti per presentare la domanda.
Possono presentare domanda:
– i proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale;
– il valore del mutuo non può essere di importo superiore a 250mila euro.
Oltre a tutti i casi di accesso al fondo (come la morte o il riconoscimento di un handicap grave), ne sono stati previsti altri:
– la sospensione dal lavoro per almeno trenta giorni consecutivi;
– la riduzione dell’orario di lavoro per almeno trenta giorni consecutivi pari al 20% dell’orario complessivo;
A ogni periodo di sospensione dal lavoro corrisponde un periodo di congelamento del mutuo:
sei mesi di stop per sospensioni o riduzioni tra 30 e 150 giorni; dodici mesi di stop tra 151 e 302 giorni; diciotto mesi di stop quando si superano i 303 giorni.
Le sospensioni possono essere anche ripetute finché il fondo ha capienza.
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi e i professionisti:
– un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.
Occorre chiarire che il fondo rimborsa alle banche solo il 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, l’altra metà resta a carico del cittadino, che la dovrà saldare.
La sospensione riguarda tutta la rata del mutuo (capitale e interessi) ma, alla ripresa dei pagamenti al cliente resterà da pagare la metà degli interessi accumulatisi fino a quel momento, che verranno spalmati sul mutuo residuo.
Come presentare la domanda.
Il modello dovrà essere compilato ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca.
Alla domanda andrà allegato:
– un provvedimento che autorizza un trattamento di sostegno al reddito (ad es. l’indennità di disoccupazione o una dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro).
– occorrerà indicare il tempo di sospensione e la percentuale di riduzione dell’orario.
Per i liberi professionisti:
– un’autocertificazione che attesti di avere registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio o nel periodo tra il 21 febbraio e la domanda (se minore di un trimestre), un calo del proprio fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto al fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre del 2019, a causa dell’emergenza coronavirus.
– in deroga alle regole ordinarie, non serve presentare l’Isee.
Durata della sospensione.
Il limite massimo per la sospensione del mutuo è pari a 18 mesi. I mutui per i quali, al momento della presentazione della domanda, sia ripreso da almeno tre mesi l’ammortamento regolare delle rate potranno accedere alla sospensione, senza limitazioni. Per loro non si terrà conto delle sospensioni già concesse.
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Avv. Gennaro Colangelo Dr.ssa Rosa Colucci