EMERGENZA CORONAVIRUS: Sui prestiti garantiti dal D.L. n. 23/2020 e sulle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci e sull’applicabilità del D.Lgs. 231/2001

Elisa Boreatti
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La crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria che il nostro paese si è trovato a dover fronteggiare, ha fatto sì che il governo intervenisse con varie misure a sostegno dell’imprenditoria e della produttività.

Tra gli interventi più significativi, senza dubbio vi è il D.L. n. 23/2020, il così detto decreto liquidità, con il quale il governo ha provveduto ad inserire 400 miliardi di liquidità all’interno del mercato del paese.

La richiamata infusione di liquidità passa per il tramite degli istituti di credito, i quali hanno la possibilità di concedere finanziamenti a tassi agevolati alle imprese, con la garanzia prestata direttamente dallo Stato.

Al fine di rendere tutto l’iter di concessione degli aiuti il più agevole e veloce possibile, la parola d’ordine è de-burocratizzazione, facendo però attenzione al fatto che ciò non voglia dire indebolire i controlli in merito al possesso dei requisiti ed all’interno delle imprese.

I presupposti fissati dal D.L. n. 23/2020 per accedere ai benefici sono: da un lato che, al 31.12.2019, l’impresa richiedente non rientrasse nella categoria delle imprese in difficoltà, oltre che al 29.02.2020 non rientrasse tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario; dall’altro che il finanziamento sia destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi d’impresa localizzate in Italia.

Se pur il decreto-legge non ha previsto una fattispecie incriminatrice volta a punire chi si avvale di tali aiuti non possedendone i requisiti, la liquidità immessa nel mercato, risulta essere presidiata da sanzioni penali come quelle dell’articolo 640-bis c.p., rubricato truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, e dell’articolo 316-ter c.p., ossia l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

I richiamati reati sono entrambi ricompresi all’interno del D.Lgs. 231/2001 che prevede la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Se dunque questi reati sono commessi da un apicale o da un sottoposto, possono attivare la responsabilità da reato della persona giuridica, nel momento in cui sia possibile ravvisare le condizioni oggettive e soggettive del reato.

Le società normalmente adottano dei modelli di organizzazione e gestione (modello ex D.Lgs. 231/2001) volti a prevenire la responsabilità penale degli enti, pertanto tramite l’aggiornamento degli stessi, sulla base dei potenziali rischi introdotti dal D.L. liquidità, sarebbe possibile prevenire la commissione di reati e quindi il dispendio di risorse pubbliche.

Tramite questa strategia, è dunque possibile bloccare alla fonte l’erogazione del credito ai non aventi diritto semplicemente tramite l’aggiornamento dei modelli organizzativi ed il corretto controllo posto in essere dagli Organismi di vigilanza delle società.

Alla luce di questa possibilità, che rimane comunque rimessa al corretto svolgimento delle operazioni di controllo da parte degli organismi di vigilanza, è auspicabile che in sede di conversione del D.L. n. 23/2020 sia inserita una apposita fattispecie incriminatrice che possa fungere da ulteriore deterrente alla commissione di reati che possano andare ad intaccare gli aiuti messi a disposizione delle imprese dallo Stato.

Riproduzione riservata

Avv. Gennaro Colangelo                                                                                Dr. Luigi Faggiano

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