EMERGENZA CORONAVIRUS – UNIONE EUROPEA: Aiuto post Covid alle imprese del settore agroalimentare e vitivinicolo.

Elisa Boreatti

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L’Unione Europea in data 4.05.2020 ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea i seguenti regolamenti:

1. Regolamento delegato (UE) 2020/591 della Commissione, del 30 aprile 2020, che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all’ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l’importo dell’aiuto;

2. Regolamento delegato (UE) 2020/592 della Commissione, del 30 aprile 2020, recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di Covid-19 e dalle misure ad essa legata;

3. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/593 della Commissione, del 30 aprile 2020, che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti le misure di stabilizzazione del mercato nel settore delle patate;

4. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/594 della Commissione, del 30 aprile 2020, che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti le misure di stabilizzazione del mercato nel settore degli alberi vivi e altre piante, bulbi, radici e simili, fiori recisi e fogliame ornamentale;

5. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/595 della Commissione, del 30 aprile 2020, relativo alla concessione di aiuti all’ammasso privato di carni ovine e caprine e alla fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto;

6. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/596 della Commissione, del 30 aprile 2020, relativo alla concessione di aiuti all’ammasso privato di carni fresche e refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi e alla fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto;

7. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/597 della Commissione, del 30 aprile 2020, relativo alla concessione di aiuti all’ammasso privato di burro e alla fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto;

8. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/598 della Commissione, del 30 aprile 2020, relativo alla concessione di aiuti all’ammasso privato di latte scremato in polvere e alla fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto;

9. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/599 della Commissione, del 30 aprile 2020, che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

10. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 della Commissione, del 30 aprile 2020, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, al regolamento di esecuzione (UE) 615/2014, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda talune misure per affrontare la crisi dovuta alla pandemia di Covid-19;

11. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/601 della Commissione, del 30 aprile 2020, recante misure di emergenza in deroga agli articoli 62 e 66 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la validità delle autorizzazioni per gli impianti viticoli e l’estirpazione in caso di reimpianto anticipato.

1. Regolamento delegato (UE) 2020/591 della Commissione, del 30 aprile 2020, che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all’ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l’importo dell’aiuto.
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all’ammasso privato per i formaggi di cui al codice NC 0406, ad eccezione dei formaggi che non si prestano a un ulteriore ammasso oltre il periodo di maturazione di cui all’articolo 2.

2. Il volume massimo per Stato membro del prodotto soggetto al regime di aiuto all’ammasso privato di cui al paragrafo 1 figura nell’allegato del presente regolamento. Gli Stati membri garantiscono la presenza di un sistema basato su criteri oggettivi e non discriminatori che consenta di evitare il superamento dei quantitativi massimi ad essi assegnati.

3.Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 applicabili all’ammasso privato di formaggi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta si applicano mutatis mutandis al regime unico di aiuto all’ammasso privato di cui al paragrafo 1.

Articolo 2 Prodotti ammissibili

Per poter beneficiare dell’aiuto nel quadro del regime di aiuto all’ammasso privato di cui all’articolo 1, paragrafo 1, (in appresso «l’aiuto»), i formaggi devono essere di qualità sana, leale e mercantile e originari dell’Unione. I formaggi devono avere, alla data d’inizio dell’ammasso contrattuale, un’età minima corrispondente al periodo di maturazione previsto dal disciplinare per i formaggi che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 o a un normale periodo di maturazione fissato dagli Stati membri per gli altri formaggi.

Articolo 3 Presentazione e ammissibilità delle domande

1. Le domande di aiuto possono essere presentate a decorrere dal 7 maggio 2020. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 giugno 2020.

2. Le domande devono riguardare prodotti che sono già stati conferiti all’ammasso.

3. Il quantitativo minimo per domanda è di 0,5 tonnellate.

Articolo 4 Importo dell’aiuto e periodo di ammasso

1. L’importo dell’aiuto è fissato come segue: — 15,57 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di magazzinaggio, — 0,40 EUR per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale.

2. L’ammasso contrattuale termina il giorno che precede lo svincolo dall’ammasso.

3. L’aiuto può essere concesso solo se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 60 e 180 giorni.

Articolo 5 Controlli

1. In deroga all’articolo 60, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, quando, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19 (in appresso «le misure»), l’organismo pagatore non è in grado di effettuare a tempo debito i controlli di cui all’articolo 60, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento, lo Stato membro interessato può: a) prorogare il periodo previsto dall’articolo 60, paragrafo 1, primo comma, per effettuare tali controlli fino a 30 giorni dopo la fine delle misure; o b) sostituire tali controlli, nel periodo di applicazione delle misure, con altre prove pertinenti, ad esempio fotografie geolocalizzate o altre prove in formato elettronico.

2. In deroga all’articolo 60, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, i controlli fisici per accertare il quantitativo contrattuale sono eseguiti su un campione statisticamente rappresentativo almeno del 5 % dei lotti, che includa almeno il 5 % dei quantitativi totali conferiti all’ammasso.

3. In deroga all’articolo 60, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, quando, a causa delle misure, l’organismo pagatore non è in grado di effettuare i controlli in loco senza preavviso, tale organismo non è tenuto a svolgere controlli senza preavviso nel periodo di attuazione delle misure.

Articolo 6 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

ALLEGATO Stato membro Quantitativi massimi (t) Belgio 1 130 Bulgaria 889 Cechia 1 265 Danimarca 4 373 Germania 21 726 Estonia 434 Irlanda 2 180 Grecia 2 121 Spagna 4 592 Francia 18 394 Croazia 300 Italia 12 654 Cipro 270 Lettonia 459 Lituania 978 Lussemburgo 27 Ungheria 809 Malta 28 Paesi Bassi 8 726 Austria 1 959 Polonia 8 277 Portogallo 775 Romania 931 Slovenia 157 Slovacchia 413 Finlandia 843 Svezia 792 Regno Unito 4 499

2. Regolamento delegato (UE) 2020/592 della Commissione, del 30 aprile 2020, recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di Covid-19 e dalle misure ad essa legata.
CAPO I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Articolo 1 Deroga temporanea all’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013

In deroga all’articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il limite di un terzo della spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi a titolo del programma operativo di cui alla medesima disposizione non si applica nel 2020.

CAPO II VINO

SEZIONE 1 Misure di sostegno in caso di crisi

Articolo 2 Deroga all’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1308/2013

In deroga all’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1308/2013, le misure di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento possono essere finanziate a titolo dei programmi di sostegno per il settore vitivinicolo nel corso dell’esercizio 2020.

Articolo 3 Distillazione di vino in caso di crisi

1. Può essere concesso un sostegno per la distillazione di vino secondo le condizioni di cui al presente articolo. Il sostegno è proporzionato.

2. L’alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente a fini industriali, in particolare la produzione di disinfettanti e farmaci, o a fini energetici, in modo da evitare distorsioni della concorrenza.

3. I beneficiari del sostegno di cui al paragrafo 1 sono le aziende vitivinicole che producono o commercializzano i prodotti di cui all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le organizzazioni di produttori di vino, le associazioni di due o più produttori, le organizzazioni interprofessionali o i distillatori di prodotti vitivinicoli.

4. Sono ammissibili al sostegno soltanto i costi di fornitura del vino ai distillatori e della relativa distillazione.

5. Gli Stati membri possono stabilire criteri di priorità indicandoli nel programma di sostegno. Siffatti criteri di priorità si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel programma di sostegno e sono oggettivi e non discriminatori.

6. Gli Stati membri adottano le norme in materia di procedure da seguire per la presentazione della domanda di sostegno di cui al paragrafo 1, che prevedano:

a) le persone fisiche o giuridiche che possono presentare domande;

b) la presentazione e la selezione delle domande, compresi almeno i termini per la presentazione delle stesse, per l’esame dell’adeguatezza di ciascuna azione proposta e per la notifica agli operatori dei risultati della procedura di selezione;

c) la verifica del rispetto delle disposizioni relative alle azioni ammissibili e i costi di cui al paragrafo 4 e i criteri di priorità, laddove si applichino tali criteri;

d) la selezione delle domande, compresa almeno la ponderazione attribuita a ciascun criterio di priorità, laddove si applichino tali criteri;

e) le modalità per il versamento di anticipi e la costituzione di cauzioni.

7. Gli Stati membri fissano l’importo del sostegno a favore dei beneficiari sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

8. In deroga all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per le misure di cui al presente articolo gli Stati membri possono erogare pagamenti nazionali nel rispetto delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato.

9. Gli articoli 1, 2, 43, gli articoli da 48 a 54 e l’articolo 56 del regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione(2) e gli articoli 1, 2 e 3, gli articoli da 19 a 23, gli articoli da 25 a 31, l’articolo 32, paragrafo 1, secondo comma, e gli articoli da 33 a 40 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione(3) si applicano mutatis mutandis al sostegno alla distillazione di vino in caso di crisi.

Articolo 4 Aiuti all’ammasso di vino in caso di crisi

1. Gli aiuti all’ammasso di vino in caso di crisi possono essere concessi nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Per evitare che il sostegno sia concesso due volte per lo stesso quantitativo di vino ritirato dal mercato, i beneficiari dell’aiuto all’ammasso in caso di crisi non possono ricevere per lo stesso quantitativo di vino aiuti alla distillazione in caso di crisi ai sensi dell’articolo 3 né pagamenti nazionali per la distillazione di vino in caso di crisi ai sensi dell’articolo 216 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

3. I beneficiari dell’aiuto di cui al paragrafo 1 sono le aziende vitivinicole che producono o commercializzano i prodotti di cui all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le organizzazioni di produttori di vino, le associazioni di due o più produttori, le organizzazioni interprofessionali.

4. Gli Stati membri adottano le norme in materia di procedure da seguire per la presentazione della domanda di aiuto di cui al paragrafo 1, che prevedano:

a) le persone fisiche o giuridiche che possono presentare domande;

b) la presentazione e la selezione delle domande, compresi almeno i termini per la presentazione delle stesse, per l’esame dell’adeguatezza di ciascuna azione proposta e per la notifica agli operatori dei risultati della procedura di selezione;

c) la verifica del rispetto delle condizioni per il sostegno previste dal presente articolo e le disposizioni sui criteri di priorità, laddove si applichino tali criteri;

d) la selezione delle domande, compresa almeno la ponderazione attribuita a ciascun criterio di priorità, laddove si applichino tali criteri;

e) le modalità per il versamento di anticipi e la costituzione di cauzioni.

5. Gli Stati membri possono stabilire criteri di priorità per dare la preferenza a taluni beneficiari, indicandoli nel programma di sostegno. Siffatti criteri di priorità si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel programma di sostegno e sono oggettivi e non discriminatori.

6. Gli Stati membri esaminano le domande presentate dal richiedente con la descrizione dettagliata delle azioni proposte e dei termini di attuazione proposti.

7. In deroga all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per le misure di cui al presente articolo gli Stati membri possono erogare pagamenti nazionali nel rispetto delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato.

8. Gli articoli 1, 2, 43, gli articoli da 48 a 54 e l’articolo 56 del regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione e gli articoli 1, 2 e 3, gli articoli da 19 a 23, gli articoli da 25 a 31, l’articolo 32, paragrafo 1, secondo comma, e gli articoli da 33 a 40 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione si applicano mutatis mutandis all’aiuto all’ammasso in caso di crisi.

SEZIONE 2 Deroghe a misure di sostegno specifiche

Articolo 5 Deroga all’articolo 44, paragrafo 2, e all’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013

1. In deroga all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nell’esercizio 2020 il sostegno per la costituzione di fondi di mutualizzazione di cui all’articolo 48 del medesimo regolamento può essere concesso per la spesa sostenuta prima della presentazione dei progetti di programmi di sostegno in relazione alle operazioni che nel 2019 hanno completato il terzo anno di attuazione.

2. In deroga all’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il sostegno per la costituzione di fondi di mutualizzazione in relazione ad operazioni che nel 2019 hanno completato il terzo anno di attuazione può essere concesso sotto forma di un aiuto non decrescente destinato a coprire le spese amministrative dei fondi ed è pari al finanziamento concesso nel terzo anno di attuazione.

Articolo 6 Deroga all’articolo 46, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013

In deroga all’articolo 46, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il contributo dell’Unione ai costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non supera il 60 %. Nelle regioni meno sviluppate il contributo dell’Unione ai costi di ristrutturazione e di riconversione non supera l’80 %.

Articolo 7 Deroga all’articolo 47, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013

1.In deroga all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel corso del 2020 per «vendemmia verde» si intende la distruzione totale o l’eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione sull’intera azienda o su parte di essa, purché la vendemmia verde sia effettuata su intere particelle.

2.In deroga all’articolo 47, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il sostegno concesso a favore della vendemmia verde non supera il 60 % della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.

Articolo 8 Deroga all’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013

In deroga all’articolo 49, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, il contributo finanziario dell’Unione al sostegno a favore dell’assicurazione del raccolto non supera il 60 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:

a) delle perdite di cui all’articolo 49, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e di altre perdite causate da condizioni climatiche avverse;

b) delle perdite causate da animali, fitopatie o infestazioni parassitarie;

c) delle perdite causate da pandemie umane.

Articolo 9 Deroga all’articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 In deroga all’articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, al contributo dell’Unione si applicano le seguenti intensità massime di aiuto per i costi di investimento ammissibili:

a) 60 % nelle regioni meno sviluppate;

b) 50 % nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;

c) 80 % nelle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del trattato;

d) 75 % nelle isole minori del Mar Egeo quali definite all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(4).

Articolo 10 Applicazione del contributo dell’Unione temporaneamente aumentato

L’articolo 6, l’articolo 7, paragrafo 2, gli articoli 8 e 9 si applicano alle operazioni individuate dalle autorità competenti degli Stati membri a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e non oltre il 15 ottobre 2020.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

3. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/593 della Commissione, del 30 aprile 2020, che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti le misure di stabilizzazione del mercato nel settore delle patate;
Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 152, paragrafo 1 bis, dell’articolo 209, paragrafo 1, e dell’articolo 210, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute sono autorizzati a concludere accordi e ad adottare decisioni comuni per le patate destinate alla trasformazione riguardanti i ritiri dal mercato e la distribuzione gratuita, la trasformazione e il trattamento, l’ammasso, la promozione comune e la pianificazione della produzione temporanea per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli accordi e le decisioni di cui all’articolo 1 non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno e siano intesi esclusivamente a stabilizzare il settore delle patate.

Articolo 3

L’ambito geografico della presente autorizzazione è il territorio dell’Unione.

Articolo 4

1. Non appena sono conclusi gli accordi o adottate le decisioni di cui all’articolo 1, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute interessati comunicano tali accordi o decisioni alle autorità competenti dello Stato membro che ha la più alta percentuale di volume stimato della produzione di patate disciplinata da tali accordi o decisioni, con indicazione dei seguenti elementi:

a) il volume di produzione stimato oggetto dell’accordo o della decisione;

b) il periodo di attuazione previsto.

2. Entro 25 giorni dalla fine del periodo di sei mesi di cui all’articolo 1, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute interessati comunicano il volume della produzione di patate effettivamente contemplato dagli accordi o dalle decisioni alle autorità competenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione gli Stati membri comunicano alla Commissione:

 a) entro cinque giorni dalla fine di ciascun periodo mensile, gli accordi e le decisioni di cui hanno avuto comunicazione ai sensi del paragrafo 1 nel corso di tale periodo;

b) entro 30 giorni dalla fine del periodo di sei mesi di cui all’articolo 1, un riepilogo degli accordi e le decisioni attuati nel corso di tale periodo.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

4. (Questo non c’entra con il food) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/594 della Commissione, del 30 aprile 2020, che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti le misure di stabilizzazione del mercato nel settore degli alberi vivi e altre piante, bulbi, radici e simili, fiori recisi e fogliame ornamentale;
Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 152, paragrafo 1 bis, dell’articolo 209, paragrafo 1, e dell’articolo 210, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore degli alberi vivi e altre piante, bulbi, radici e simili, fiori recisi e fogliame ornamentale («settore florovivaistico») sono autorizzati a concludere accordi e ad adottare decisioni comuni riguardanti i ritiri dal mercato e la distribuzione gratuita, la promozione comune e la pianificazione della produzione temporanea per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli accordi e le decisioni di cui all’articolo 1 non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno e siano intesi esclusivamente a stabilizzare il settore florovivaistico.

Articolo 3

L’ambito geografico della presente autorizzazione è il territorio dell’Unione.

Articolo 4

1. Non appena sono conclusi gli accordi o adottate le decisioni di cui all’articolo 1, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute interessati comunicano tali accordi o decisioni alle autorità competenti dello Stato membro che ha la più alta percentuale di volume stimato della produzione florovivaistica disciplinato da tali accordi o decisioni, con indicazione dei seguenti elementi:

a) il volume di produzione stimato oggetto dell’accordo o della decisione;

b) il periodo di attuazione previsto.

2. Entro 25 giorni dalla fine del periodo di sei mesi di cui all’articolo 1, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute interessati comunicano il volume della produzione florovivaistica effettivamente contemplato dagli accordi o dalle decisioni alle autorità competenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) entro cinque giorni dalla fine di ciascun periodo mensile, gli accordi e le decisioni di cui hanno avuto comunicazione ai sensi del paragrafo 1 nel corso di tale periodo;

b) entro 30 giorni dalla fine del periodo di sei mesi di cui all’articolo 1, un riepilogo degli accordi e delle decisioni attuati nel corso di tale periodo.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

5. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/595 della Commissione, del 30 aprile 2020, relativo alla concessione di aiuti all’ammasso privato di carni ovine e caprine e alla fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto;
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un aiuto all’ammasso privato di carni fresche o refrigerate di animali della specie ovina e caprina di età inferiore a dodici mesi di cui all’articolo 17, primo comma, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2103 (in appresso «l’aiuto»).

2.Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano il regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.

Articolo 2 Prodotti ammissibili

1. L’elenco dei prodotti ammissibili all’aiuto figura nell’allegato.

2. Per poter beneficiare dell’aiuto, le carni devono essere di qualità sana, leale e mercantile e originarie dell’Unione. Il prodotto deve soddisfare i requisiti di cui alla sezione III dell’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2016/1238.

3. L’aiuto è concesso soltanto per quantitativi di carni fresche o refrigerate che non sono stati ancora conferiti all’ammasso.

Articolo 3 Presentazione e ammissibilità delle domande

1. Le domande di aiuto possono essere presentate a decorrere dal 7 maggio 2020.

2. Ogni domanda è riferita a prodotti elencati nell’allegato e indica il codice NC applicabile.

3. Il quantitativo minimo ammissibile per ogni domanda è di cinque tonnellate.

Articolo 4 Importo dell’aiuto e periodo di ammasso

1. Gli importi dell’aiuto per ciascun periodo di ammasso figurano nell’allegato.

2.L’ammasso contrattuale termina il giorno che precede lo svincolo dall’ammasso.

3.L’aiuto può essere concesso per un periodo di ammasso di 90, 120 o 150 giorni.

Articolo 5 Cauzione

Quando viene presentata una domanda di aiuto per i prodotti ammissibili all’aiuto, l’ammontare della cauzione richiesta in conformità dell’articolo 4, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/1238 è pari a 100 EUR/tonnellata.

Articolo 6 Controlli

1.In deroga all’articolo 60, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, quando, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19 (in appresso «le misure»), l’organismo pagatore non è in grado di effettuare a tempo debito i controlli di cui all’articolo 60, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento, lo Stato membro interessato può:

a) prorogare il periodo previsto dall’articolo 60, paragrafo 1, primo comma, per effettuare tali controlli fino a 30 giorni dopo la fine delle misure; o b) sostituire tali controlli, nel periodo di applicazione delle misure, con altre prove pertinenti, ad esempio fotografie geolocalizzate o altre prove in formato elettronico.

2.In deroga all’articolo 60, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, quando, a causa delle misure, l’organismo pagatore non è in grado di effettuare i controlli in loco senza preavviso, tale organismo non è tenuto a svolgere controlli senza preavviso nel periodo di attuazione delle misure.

Articolo 7 Comunicazione dei quantitativi oggetto di domanda

In deroga all’articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi dei prodotti che sono stati oggetto di una domanda ammissibile, con le relative informazioni, come segue:

a) entro le ore 12:00 (ora di Bruxelles) di ogni lunedì, i quantitativi dei prodotti che sono stati oggetto di domande ammissibili il giovedì e il venerdì della settimana precedente;

b) entro le ore 12:00 (ora di Bruxelles) di ogni giovedì, i quantitativi dei prodotti che sono stati oggetto di domande ammissibili il lunedì, il martedì e il mercoledì della stessa settimana.

Articolo 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

6. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/596 della Commissione, del 30 aprile 2020, relativo alla concessione di aiuti all’ammasso privato di carni fresche e refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi e alla fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto;
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un aiuto all’ammasso privato di carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi di cui all’articolo 17, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2103 (in appresso «l’aiuto»).

2.Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano il regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.

Articolo 2 Prodotti ammissibili

1. L’elenco dei prodotti ammissibili all’aiuto figura nell’allegato.

2. Per poter beneficiare dell’aiuto, le carni devono essere di qualità sana, leale e mercantile e originarie dell’Unione. Il prodotto deve soddisfare i requisiti di cui alla sezione III dell’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2016/1238.

3. L’aiuto è concesso soltanto per quantitativi di carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi che non sono stati ancora conferiti all’ammasso.

Articolo 3 Presentazione e ammissibilità delle domande

1. Le domande di aiuto possono essere presentate a decorrere dal 7 maggio 2020.

2. Ogni domanda è riferita a prodotti elencati nell’allegato e indica la relativa classe di conformazione.

3. Il quantitativo minimo ammissibile per ogni domanda è di 10 tonnellate.

Articolo 4 Importo dell’aiuto e periodo di ammasso

1. Gli importi dell’aiuto per ciascun periodo di ammasso figurano nell’allegato.

2. L’ammasso contrattuale termina il giorno che precede lo svincolo dall’ammasso.

3. L’aiuto può essere concesso per un periodo di ammasso di 90, 120 o 150 giorni.

Articolo 5 Cauzione

Quando viene presentata una domanda di aiuto per i prodotti ammissibili all’aiuto, l’ammontare della cauzione richiesta in conformità dell’articolo 4, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/1238 è pari a 100 EUR/tonnellata.

Articolo 6 Controlli

1. In deroga all’articolo 60, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, quando, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19 (in appresso «le misure»), l’organismo pagatore non è in grado di effettuare a tempo debito i controlli di cui all’articolo 60, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento, lo Stato membro interessato può:

(a) prorogare il periodo previsto dall’articolo 60, paragrafo 1, primo comma, per effettuare tali controlli fino a 30 giorni dopo la fine delle misure; o (b) sostituire tali controlli, nel periodo di applicazione delle misure, con altre prove pertinenti, ad esempio fotografie geolocalizzate o altre prove in formato elettronico.

2. In deroga all’articolo 60, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, quando, a causa delle misure, l’organismo pagatore non è in grado di effettuare i controlli in loco senza preavviso, tale organismo non è tenuto a svolgere controlli senza preavviso nel periodo di attuazione delle misure.

Articolo 7 Comunicazione dei quantitativi oggetto di domanda

In deroga all’articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi dei prodotti che sono stati oggetto di una domanda ammissibile, con le relative informazioni, come segue:

(a) entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) di ogni lunedì, i quantitativi dei prodotti che sono stati oggetto di domande ammissibili il giovedì e il venerdì della settimana precedente;

(b) entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) di ogni giovedì, i quantitativi dei prodotti che sono stati oggetto di domande ammissibili il lunedì, il martedì e il mercoledì della stessa settimana.

Articolo 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

7. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/597 della Commissione, del 30 aprile 2020, relativo alla concessione di aiuti all’ammasso privato di burro e alla fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto;
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un aiuto all’ammasso privato di burro, di cui all’articolo 17, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013 (in appresso «l’aiuto»).

2. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano il regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.

Articolo 2 Prodotti ammissibili

Per poter beneficiare dell’aiuto, il burro deve essere di qualità sana, leale e mercantile e di origine dell’Unione. Il prodotto deve soddisfare i requisiti di cui alla sezione IV dell’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2016/1238.

Articolo 3 Presentazione e ammissibilità delle domande

1. Le domande di aiuto possono essere presentate a decorrere dal 7 maggio 2020. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 giugno 2020.

2. Le domande devono riguardare prodotti che sono già stati conferiti all’ammasso.

3. Il quantitativo minimo per domanda è di 10 tonnellate.

Articolo 4 Importo dell’aiuto e periodo di ammasso

1. L’importo dell’aiuto è fissato come segue: a) 9,83 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di magazzinaggio, b) 0,43 EUR per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale.

2. L’ammasso contrattuale termina il giorno che precede lo svincolo dall’ammasso.

3. L’aiuto può essere concesso solo se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 90 e 180 giorni.

Articolo 5 Controlli

1. In deroga all’articolo 60, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, quando, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19 (in appresso «le misure»), l’organismo pagatore non è in grado di effettuare a tempo debito i controlli di cui all’articolo 60, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento, lo Stato membro interessato può: a) prorogare il periodo previsto dall’articolo 60, paragrafo 1, primo comma, per effettuare tali controlli fino a 30 giorni dopo la fine delle misure; o b) sostituire tali controlli, durante il periodo di applicazione delle misure, con altre prove pertinenti, ad esempio fotografie geolocalizzate o altre prove in formato elettronico.

2. In deroga all’articolo 60, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, quando, a causa delle misure, l’organismo pagatore non è in grado di effettuare i controlli in loco senza preavviso, tale organismo non è tenuto a svolgere controlli senza preavviso nel periodo di attuazione delle misure.

Articolo 6 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

8. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/598 della Commissione, del 30 aprile 2020, relativo alla concessione di aiuti all’ammasso privato di latte scremato in polvere e alla fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto;
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un aiuto all’ammasso privato di latte scremato in polvere, di cui all’articolo 17, primo comma, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013 (in appresso «l’aiuto»).

2. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano il regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.

Articolo 2 Prodotti ammissibili

Per poter beneficiare dell’aiuto, il latte scremato in polvere deve essere di qualità sana, leale e mercantile e di origine dell’Unione. Il prodotto deve soddisfare i requisiti di cui alla sezione VI dell’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2016/1238.

Articolo 3 Presentazione e ammissibilità delle domande

1. Le domande di aiuto possono essere presentate a decorrere dal 7 maggio 2020. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 giugno 2020.

2. Le domande devono riguardare prodotti che sono già stati conferiti all’ammasso. 3.Il quantitativo minimo per domanda è di 10 tonnellate.

Articolo 4 Importo dell’aiuto e periodo di ammasso

1. L’importo dell’aiuto è fissato come segue a) 5,11 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di magazzinaggio, b) 0,13 EUR per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale.

2. L’ammasso contrattuale termina il giorno che precede lo svincolo dall’ammasso.

3. L’aiuto può essere concesso solo se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 90 e 180 giorni. Articolo 5 Controlli

1. In deroga all’articolo 60, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, quando, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19 (in appresso «le misure»), l’organismo pagatore non è in grado di effettuare a tempo debito i controlli di cui all’articolo 60, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento, lo Stato membro interessato può: a) prorogare il periodo previsto dall’articolo 60, paragrafo 1, primo comma, per effettuare tali controlli fino a 30 giorni dopo la fine delle misure; o b) sostituire tali controlli, durante il periodo di applicazione delle misure, con altre prove pertinenti, ad esempio fotografie geolocalizzate o altre prove in formato elettronico.

2. In deroga all’articolo 60, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, quando, a causa delle misure, l’organismo pagatore non è in grado di effettuare i controlli in loco senza preavviso, tale organismo non è tenuto a svolgere controlli senza preavviso nel periodo di attuazione delle misure.

Articolo 6 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

9. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/599 della Commissione, del 30 aprile 2020, che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 152, paragrafo 1 bis, dell’articolo 209, paragrafo 1, e dell’articolo 210, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono autorizzati, per un periodo di sei mesi a decorrere dal 1o aprile 2020, a concludere accordi e ad adottare decisioni comuni sulla pianificazione del volume di latte crudo da produrre.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli accordi e le decisioni di cui all’articolo 1 non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno e siano intesi esclusivamente a stabilizzare il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Articolo 3

L’ambito geografico della presente autorizzazione è il territorio dell’Unione.

Articolo 4

1. Non appena sono conclusi gli accordi o adottate le decisioni di cui all’articolo 1, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute interessate comunicano tali accordi o decisioni alle autorità competenti dello Stato membro che ha la più alta percentuale di volume stimato della produzione lattiera disciplinata da tali accordi o decisioni, con indicazione dei seguenti elementi:

a) il volume di produzione stimato oggetto dell’accordo o della decisione;

b) il periodo di applicazione previsto.

2. Entro 25 giorni dalla fine del periodo di sei mesi di cui all’articolo 1, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute interessati comunicano il volume di produzione effettivamente contemplato dagli accordi o dalle decisioni alle autorità competenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) entro cinque giorni dalla fine di ciascun periodo mensile, gli accordi e le decisioni di cui hanno avuto comunicazione ai sensi del paragrafo 1 nel corso di tale periodo;

b) entro 30 giorni dalla fine del periodo di sei mesi di cui all’articolo 1, gli accordi e le decisioni attuati nel corso di tale periodo.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

10. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 della Commissione, del 30 aprile 2020, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, al regolamento di esecuzione (UE) 615/2014, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda talune misure per affrontare la crisi dovuta alla pandemia di Covid-19;
TITOLO I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Articolo 1 Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892

1. In deroga all’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), le domande di aiuto presentate entro il 15 febbraio 2020 possono coprire le spese per operazioni programmate per l’anno 2019 ma non effettuate entro il 31 dicembre 2019 se tali operazioni possono essere effettuate entro il 15 agosto 2020. 2.In deroga all’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), le domande di aiuto presentate entro il 15 febbraio 2021 possono coprire le spese per operazioni programmate per l’anno 2020 ma non effettuate entro il 31 dicembre 2020 se tali operazioni possono essere effettuate entro il 15 agosto 2021.

TITOLO II VINO

Articolo 2 Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150

1. In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, gli Stati membri possono introdurre, in relazione alle misure di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli da 46 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013, ogniqualvolta necessario nel corso dell’esercizio 2020 ma non oltre il 15 ottobre 2020, modifiche ai rispettivi programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. In deroga all’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, nel corso dell’esercizio 2020 gli Stati membri possono:

(a) fissare il termine per la presentazione delle domande di sostegno alla vendemmia verde di cui alla lettera b) di tale articolo, nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 30 giugno;

(b) scegliere di non stabilire una situazione di mercato prevedibile che giustifichi la domanda di vendemmia verde di cui alla lettera c) di detto articolo;

(c) fissare entro il 30 giugno un termine, successivo alla data di presentazione delle domande di sostegno alla vendemmia verde di cui alla lettera a) del presente articolo per lo svolgimento delle operazioni di vendemmia verde in conformità alle disposizioni dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale termine deve essere fissato prima del periodo normale di raccolta (Baggiolini stage N, BBCH stage 89) in qualsiasi zona.

TITOLO III OLIO DI OLIVA E OLIVE DA TAVOLA

Articolo 3 Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014

1. In deroga all’articolo 2, paragrafi 2 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014, l’autorità competente può accettare modifiche di un programma di lavoro, alle seguenti condizioni: a) le modifiche proposte sono intese a modificare e a riprogrammare dopo il 31 marzo 2020 le attività del secondo anno di attuazione del programma di lavoro triennale iniziato il 1o aprile 2018; b) le attività in questione non sono state svolte a tempo debito a causa delle difficoltà create dalla pandemia di Covid-19;

c) entro il [30 giugno 2020] l’organizzazione beneficiaria presenta domanda di pagamento parziale, di cui all’articolo 5 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014, dell’aiuto corrispondente alle attività del secondo anno di attuazione che hanno avuto luogo prima del 1o aprile 2020; d) il finanziamento concesso dall’Unione alle attività in questione avviene nell’ambito del secondo anno di attuazione, conformemente all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014. L’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 non si applica ai programmi di lavoro modificati a norma della lettera d), primo comma, di tale articolo.

2. In deroga all’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014, il termine di due mesi non si applica alla notifica di modifiche di un programma di attività, alle seguenti condizioni:

a) le modifiche proposte riguardano le attività del terzo anno di attuazione del programma di lavoro triennale iniziato il 1o aprile 2018;

b) l’attività inizialmente prevista non ha potuto o non può avere luogo, in tutto o in parte, a causa delle difficoltà sorte a seguito della pandemia di Covid-19;

c) l’attività modificata si svolge dopo l’accettazione da parte dell’autorità competente.

TITOLO IV PROGRAMMI APICOLI NAZIONALI

Articolo 4 Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368

In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368, gli Stati membri possono modificare i rispettivi programmi apicoli in modo che le misure previste per l’anno apicolo 2020 possano essere realizzate dopo il 31 luglio 2020, ma non oltre il 15 settembre 2020. Tali misure si considerano effettuate per l’anno apicolo 2020.

Tali modifiche sono notificate alla Commissione dallo Stato membro e approvate dalla Commissione prima della loro attuazione. Le domande e l’approvazione di tali modifiche sono effettuate secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento.

TITOLO V PROGRAMMA DESTINATO ALLE SCUOLE

Articolo 5 Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39

1. In deroga all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, la durata dell’anno scolastico 2019/2020 è prorogata fino al 30 settembre 2020.

2. In deroga all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, le domande di aiuto relative alle attività dell’anno scolastico 2019/2020 che hanno luogo dopo il 31 luglio 2020 possono riguardare periodi di durata inferiore a due settimane.

3. In deroga all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, le domande di aiuto relative alle attività dell’anno scolastico 2019/2020 che si svolgono dopo il 31 luglio 2020 sono presentate entro il 30 settembre 2020. In caso di superamento di questo termine l’aiuto non è versato.

4. In deroga all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, gli aiuti per le attività dell’anno scolastico 2019/2020 che si svolgono dopo il 31 luglio 2020 sono pagati dalle autorità competenti entro il 15 ottobre 2020.

5. In deroga all’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, il calcolo descritto in tale comma non si applica ai fini del calcolo della ripartizione definitiva degli aiuti dell’Unione per l’anno scolastico 2021/2022.

Articolo 6 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

11. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/601 della Commissione, del 30 aprile 2020, recante misure di emergenza in deroga agli articoli 62 e 66 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la validità delle autorizzazioni per gli impianti viticoli e l’estirpazione in caso di reimpianto anticipato.
Articolo 1 Proroga della validità delle autorizzazioni per l’impianto e il reimpianto in scadenza nel 2020

1. In deroga all’articolo 62, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la validità delle autorizzazioni per nuovi impianti concesse a norma degli articoli 62 e 64 di tale regolamento, che sono scadute o scadranno nel 2020, scadono soltanto 12 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

2. In deroga all’articolo 62, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013, i viticoltori in possesso di autorizzazioni per l’impianto che sono scadute o scadranno nel 2020 non sono passibili delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, a condizione che comunichino alle autorità competenti entro il 31 dicembre 2020 che non intendono avvalersi della propria autorizzazione e che non desiderano beneficiare della proroga della sua validità di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. In deroga all’articolo 62, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la validità delle autorizzazioni per il reimpianto concesse a norma dell’articolo 62 e dell’articolo 66, paragrafo 1, di detto regolamento, che sono scadute o scadranno nel 2020, scadono soltanto 12 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

4. In deroga all’articolo 62, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013, i viticoltori in possesso di autorizzazioni per il reimpianto che sono scadute o scadranno nel 2020 non sono passibili delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, a condizione che comunichino alle autorità competenti entro il 31 dicembre 2020 che non intendono avvalersi della propria autorizzazione e che non desiderano beneficiare della proroga della sua validità di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 2 Proroga del termine stabilito per l’estirpazione in caso di reimpianto anticipato dei vigneti

1. In deroga all’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, se gli Stati membri hanno concesso ai viticoltori autorizzazioni per il reimpianto anticipato e l’estirpazione deve essere effettuata, al più tardi, nel corso del 2020, gli Stati membri possono prorogare il termine stabilito per l’estirpazione fino a 12 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento nei casi in cui sia stato impossibile procedere all’estirpazione a causa della pandemia di Covid-19 e su richiesta debitamente motivata del viticoltore.

2. Gli Stati membri informano il richiedente della decisione presa entro un termine di 2 mesi a decorrere dalla presentazione della domanda di proroga del termine stabilito per l’estirpazione di cui al paragrafo 1 e, qualora le domande siano state respinte, i richiedenti sono informati dei motivi del rifiuto.

3. Se l’estirpazione non è effettuata dal viticoltore entro la fine del periodo di proroga concesso a norma dei paragrafi 1 e 2, si applica l’articolo 5, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2018/273.

4.I viticoltori che beneficiano della proroga di cui al paragrafo 1 non possono beneficiare del sostegno a favore della vendemmia verde di cui all’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 né per la superficie di nuovo impianto né per la superficie da estirpare.

Articolo 3 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Riproduzione riservata

Avv. Gennaro Colangelo                                                 Dr.ssa Bruna Moretti

Si allega

Regolamento Ue

Unione Europea e aiuti

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