EMERGENZA CORONAVIRUS: Decreto-legge “CURA ITALIA” e le principali norme a sostegno dei genitori lavoratori.

Elisa Boreatti
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I provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 hanno messo in grossa difficoltà le famiglie, soprattutto i genitori lavoratori che da un giorno all’altro si sono visti costretti a “sacrificare” la loro vita lavorativa e di conseguenza economica.

Ed ecco che il Decreto-legge “CURA ITALIA” è intervenuto sul punto fornendo loro degli strumenti ad hoc che ritroviamo nel capo II (Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori) articoli 23, 24 e 25 del medesimo Decreto-legge.

Art. 23 Decreto-legge “CURA ITALIA”.

L’Art. 23 disciplina il congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed i lavoratori autonomi o in alternativa un bonus di euro 600.

È opportuno specificare che i mezzi di sostegno di cui al presente articolo possono essere utilizzati dai genitori lavoratori per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo.

Il congedo e/o indennità per:

– Genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età non superiore a 12 anni: per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni hanno diritto a fruire di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

– Genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 con figli di età non superiore a 12 anni, hanno diritto a fruire di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

– Genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS con figli di età non superiore a 12 anni è riconosciuta la medesima indennità la quale è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

– Genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

– Genitori lavoratori dipendenti, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 o autonomi con figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale il predetto limite di età di 12 anni non si applica.

Tali disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

Si evidenzia che la fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Bonus baby-sitting:

In alternativa alle predette prestazione e per i medesimi lavoratori beneficiari è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.

Tale bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Le modalità per accedere a tali benefici:

Per quanto concerne le modalità operative per accedere al congedo ovvero al bonus sono stabilite dall’INPS la quale sulla base delle domande pervenute provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Attenzione però, perché qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa fissato (1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020) l’ente procede al rigetto delle domande presentate.

Art. 24 Decreto-legge “CURA ITALIA”.

L’art. 24 prevede l’estensione della durata dei permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Il predetto beneficio è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

Art. 25 Decreto-legge “CURA ITALIA”.

L’art. 25 disciplina il congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato.

Questo articolo prevede che a decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 23. Il congedo e l’indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

Chi gestisce e chi eroga l’indennità.

L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Inoltre prevede che per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall’articolo 23 è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per accedere al bonus.

Il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa (30 milioni di euro per l’anno 2020), l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.

Riproduzione riservata

avv. Elisa Boreatti     dott.ssa Bruna Moretti

Si allega:

Decreto Cura Italia

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