EMERGENZA COVID-19: Produzione e sequestri mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale

Elisa Boreatti
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Produzione di mascherine e dispositivi di protezione individuale in deroga: Decreto Legge 18/2020

A seguito della diffusione dell’epidemia di Covid-19 si è registrato un incremento della domanda sia delle di mascherine facciali ad uso medico (c.d. mascherine chirurgiche) sia dei dispositivi di Protezione individuali (c.d. DPI).

Vista l’ingente richiesta dei predetti dispositivi è stata approntata una normativa in deroga (D.L. 18/2020) per rendere agevole la produzione, l’importazione e l’immissione in commercio delle mascherine chirurgiche e dei DPI.

L’Art. 15 del D.L. 18/2020 indica la procedura per la produzione, importazione o immissione nel commercio di:

 

  1. Mascherine chirurgiche

I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, devono inviare all’Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa.

L’Istituto superiore di sanità ha poi tempo 3 giorni per pronunciarsi circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.

 

  1. Dispositivi di Protezione Individuale

I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale e coloro che li immettono in commercio, inviano all’INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.

Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa.

L’INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti.

Qualora all’esito dell’accertamento da parte dell’istituto superiore della sanità e l’INAIL i dispositivi non risultassero conformi alla normativa vigente?

In tal caso il produttore deve cessare immediatamente la produzione e all’importatore è fatto divieto di immissione in commercio.

Cosa succede se i predetti dispositivi vengono comunque immessi in commercio?

La normativa di riferimento è la Legge 689/1981 (Modifiche al sistema penale) la quale disciplina, per quanto ci può interessare in questa sede, le sanzioni amministrative e l’iter procedimentale in caso di violazioni di legge che comportano le predette sanzioni.

Esaminiamo con ordine la Legge 689/1981.

Ai sensi dell’art. 13 della Legge 689/1981, le autorità competenti (organi addetti al controllo sull’osservanza di disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro) compiono accertamenti assumendo informazioni e procedendo ad ispezionare cose o luoghi ecc.

I predetti organi possono procedere al sequestro cautelare che va a formare oggetto di successiva confisca amministrativa (in seguito vedremo i casi di confisca obbligatoria), nei modi e con i limiti con cui il Codice di Procedura Penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

Il sequestro amministrativo è un provvedimento sanzionatorio di carattere cautelare, che ha come scopo quello di custodire e conservare i beni che siano stati strumento o il risultato di un illecito amministrativo o che siano comunque pertinenti all’illecito stesso e come tali utili ai fini dell’accertamento della infrazione, in vista di un eventuale provvedimento definitivo di carattere ablativo (confisca).

Entro quale termine la violazione deve essere contestata?

Ai sensi dell’art. 14 della Legge 689/1981 la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Viceversa gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di 360 giorni dall’accertamento.

Nel caso in cui la notifica non viene effettuata nei predetti termini l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue.

Cosa succede in seguito alla contestazione o notificazione della violazione?

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 689/81 gli interessati, entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, possono far pervenire all’autorità competente gli scritti difensivi, documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

In seguito l’autorità competente:

  • Se ritiene fondato l’accertamento decide con ordinanza motivata con la quale determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
  • Se non ritiene fondato l’accertamento emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto.

Cosa si può fare in caso di sequestro cautelare amministrativo?

Ai sensi dell’art. 19 della Legge 689/81 quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione entro il termine di 30 giorni, con atto esente da bollo. Sull’opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il termine di 10 giorni dalla sua proposizione.

ATTENZIONE: Se l’opposizione non è rigettata entro 10 giorni si intende accolta.

Il sequestro quando cessa di avere efficacia?

Sempre l’art. 19 della Legge 689/81 prevede che l’autorità competente, anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Quando l’opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

La restituzione di quanto sequestrato è disposta con:

  • l’ordinanza-ingiunzione (se con lo stesso provvedimento non è stata disposta anche la confisca) previo pagamento delle spese di custodia;
  • l’ordinanza di archiviazione, quando la confisca non è obbligatoria.

Il pagamento è effettuato all’Ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nell’ordinanza-ingiunzione, entro il termine di 30 giorni (60 giorni se l’interessato risiede all’estero) dalla notificazione di detto provvedimento.

L’ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Tuttavia l’ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso, in cui l’opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l’opposizione, o quando l’ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l’opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Quando la confisca è facoltativa e quando obbligatoria?  

Ai sensi dell’art. 20 comma 4-6 L. 689/81 la confisca è:

  • facoltativa se le cose servirono o furono destinate a commettere la violazione;
  • obbligatoria se le cose sono il prodotto della violazione;
  • obbligatoria rinforzata: le cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l’ordinanza-ingiunzione di pagamento.

Caso pratico di errore di etichettatura e sequestro delle mascherine o dispositivi di protezione individuale.

In questo periodo di emergenza accade che le mascherine o i dispositivi di protezione individuale di cui fa menzione il D.L. 18/2020 vengano prodotte in deroga da una società e poi distribuite da un’altra, la quale segue pedissequamente le indicazioni della società produttrice per l’immissione in commercio.

Spesso le predette mascherine o dispositivi di protezione individuale vengono imbustate da chi le immette in commercio e sull’etichetta viene indicata la dicitura contenente nella scheda tecnica fornita dal produttore.

In caso di errore di etichettature (contenenti informazioni non corrette) ed in caso di accertamento da parte delle autorità competenti le predette mascherine possono essere oggetto di sequestro e poi successiva confisca e seguono l’iter procedimentale di cui alla Legge 689/1981.

In conclusione.

Alla luce delle normative soprariportate, coloro che producono o immettono in commercio le mascherine o i dispositivi di protezione individuale in violazione della Legge in deroga (D.L. 18/2020) possono incorrere in sanzioni amministrative e possono vedersi sequestrare (con successiva confisca) le mascherine chirurgiche o i dispositivi di protezione individuale ai sensi della Legge 689/1981 quindi consigliamo all’imprenditore interessato alla produzione di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale in caso di dubbi e sulla procedura burocratica/amministrativa  e sulla etichettatura del prodotto di rivolgersi preventivamente ad uno studio legale per avere il corretto supportato per evitare che l’affare inseguito si trasformi in una causa amministrativa e penale senza fine.

Riproduzione riservata

Avv. Gennaro Colangelo                                                                       Dr.ssa Bruna Moretti

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