Spese ordinarie effettuate prima della vendita, ma approvate successivamente: il venditore deve pagarle?
Quando si parla di vendita di un bene immobile sito all’interno di un condominio possiamo dare due elementi per certi:
- l’ex proprietario diventa soggetto estraneo alla compagine;
- egli deve provvedere al pagamento delle spese di gestione delle parti comuni fatte nel periodo in cui, invece, era proprietario. Questo come si sa è diretta conseguenza del matura di obbligatzione propter rem che quindi rende il pagamento esigibile da parte del condominio proprio perché la manutenzione è stata eseguita.
Ma se l’alienante non ritenesse di dover pagare dette spese in quanto non dovute come può contestarle visto che non può partecipare più all’assemblea condominiale?
Ebbene, può opporsi al decreto ingiuntivo che gli viene notificato dal condominio.
Attenzione però che non può limitarsi a contestare il documento nella sua globalità, deducendo la mera non vincolatività della delibera nei suoi confronti, ma è tenuto a contestare, in relazione al rendiconto approvato, le singole voci di spesa per cui ritiene non dovuti i contributi.
Di contro, resta poi a carico del Condominio l’onere di provare, in relazione ad esse, il fondamento della propria pretesa.
È questa da ultimo la posizione assunta dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza nr. 24069/22 del 3 agosto us.