DIRITTO DI FAMIGLIA: Diritto del genitore di far visita ai figli presso l’abitazione della madre “quando vuole”: è necessario individuare quando l’ex coniuge approfitti della genericità del provvedimento del Giudice che dispone in punto di diritto di visita e quando, invece, il genitore affidatario commetta il reato di cui all’art 388, comma 2, cp – Corte di Cassazione, Sezione VI penale, sentenza 16 gennaio 2018 nr. 1746

Elisa Boreatti
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“Eludere” significa frustrare, rendere vane e legittime pretese altrui e ciò anche attraverso una mera omissione; il genitore affidatario è tenuto a favorire il rapporto del figlio con l’altro genitore.

In più occasioni la Corte di Cassazione ha affermato che integra una condotta elusiva dell’esecuzione del provvedimento del giudice civile anche il mero rifiuto di ottemperarvi da parte del genitore affidatario quando l’attuazione del provvedimento richieda la sua necessaria collaborazione.

In caso di affidamento condiviso e di provvedimento di affidamento estremamente generico si deve accertare nel caso concreto e chiarendo in maniera non sbrigativa, quando la condotta del genitore affidatario integri una condotta elusiva penalmente rilevante ai fini dell’art. 388, 2 comma, cp e quando, invece, approfittando della genericità del provvedimento, l’ex coniuge eserciti il suo diritto in modo improprio imponendo, di fatto, al genitore affidatario, per evitare di commettere il reato di cui sopra, di non allontanarsi dalla propria abitazione.

Allegato pdf della sentenza:

Corte di Cassazione, Sezione VI penale, sentenza 16 gennaio 2018 nr. 1746

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