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Se il cliente non paga la fattura, il sistema tributario non prevede alcun rimedio a favore del fornitore che deve recuperare l’Iva addebitata in rivalsa e versata all’erario.
La variazione può esservi in un solo caso, ossia se il fornitore avvia una procedura esecutiva per il recupero del credito e questa ha avuto esito negativo.
Di seguito uno stralcio della risposra fornita dall’Agenzia delle Entrate (risposta nr. 500) a seguito dell’interpello presentato da un contribuente.
“Nondimeno, considerate l’autonomia dei rapporti che insorgono nel meccanismo di applicazione dell’Iva e la natura privatistica del rapporto di rivalsa tra fornitore e cliente, «la possibilità di recuperare l’Iva, correttamente versata all’erario dall’istante in seguito ad emissione delle nuove fatture ed addebitata a titolo di rivalsa, ma non versata dal committente, non trova soluzione nel sistema fiscale, salvo che non si proceda con una procedura esecutiva individuale rimasta infruttuosa» ai sensi del comma 2 dell’art. 26 del dpr n. 633/72. Insomma, al contribuente non resta che adire le vie legali”.
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Si allega:
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