FIGLI MAGGIORENNI MA NON ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTI: HANNO DIRITTO AL MANTENIMENTO?

Elisa Boreatti
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Commento ad Ordinanza n. 4219/2021 Corte di Cassazione Civile

Brevi premesse sul diritto di mantenimento dei figli.

L’art. 147 c.c. stabilisce che grava in capo ad entrambi i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.

A tal proposito si richiama anche l’art. 337-ter c.c. il quale indica il giudice come soggetto che fissa “la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli”, sulla base del principio di proporzionalità, considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Il fatto e la decisione del giudice di prima cure e della Corte d’Appello di Roma

Il Tribunale, in sede di procedimento di divorzio, chiamato a decidere circa l’affidamento di due gemelli, affidava ad entrambi i genitori i figli con collocamento presso la madre nella casa familiare ad essa assegnata dopo la seprazione dal padre. Il Giudice disponeva altresì la libera permanenza dei figli presso il padre, salva la regolamentazione degli incontri in caso di disaccordo. Veniva poi previsto un contributo mensile a carico del padre per il mantenimento dei figli di Euro 900,00, oltre l’85% delle spese straordinarie.

La Corte d’Appello di Roma confermava il giudizio di primo grado.

Il padre, dunque, impugnava la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione chiedendo: l’affido paritario dei figli, la revoca del contributo di mantenimento ed infine l’accertamento della sopravvenuta cessazione della materia del contendere per sopravvenuta maggiore età degli stessi.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto dal padre e ha colto l’occasione per ribadire nuovamente che l’obbligo dei genitori di mantenere i figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età potendo perdurare anche oltre, secondo le circostanze da valutarsi caso per caso, finché essi non abbiano raggiunto una condizione di indipendenza economica.

Nel caso di specie, il coniuge è dunque legittimato ad ottenere iure proprio dall’altro coniuge, separato o divorziato, un contributo al mantenimento del figlio maggiorenne convivente fino a che questi non sia in grado di procurarsi autonomi ed adeguati mezzi di sostentamento, circostanza che deve essere dimostrata dal soggetto obbligato che voglia ottenere la cessazione dell’obbligo di mantenimento.

Quanto alla determinazione del quantum del mantenimento, la Corte sottolinea che i Giudici di merito hanno correttamente valutato le complessive risultanze reddituali dei due genitori, escludendo la sussistenza di un vizio di motivazione, come invece sostenuto dal ricorrente.

 

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