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Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza numero 30826/18, pubblicata il 28 novembre 2018
La Corte di Cassazione con la sentenza sopra emarginata, confermando la statuizione sul punto della Corte d’Appello di Milano, ha dedotto che il principio della cosiddetta bio genitorialità – inteso come presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e come cooperazione delle stesse nell’adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione – può venire meno unicamente se nel caso concreto lo stesso risulti pregiudizievole all’interesse del minore stesso. Questo pertanto diventa il faro guida che deve essere seguito per derogare alla regola generale dell’affidamento condiviso.
Ne consegue, quindi, che per fondare l’affidamento esclusivo non è sufficiente la considerazione della oggettiva distanza tra i luoghi di residenza dei due genitori, ma occorre una specifica motivazione che tenga conto in senso positivo della capacità educativa del genitore affidatario e in senso negativo della non idoneità o delle carenze dell’altro genitore
Nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto congruamente motivato il provvedimento della Corte d’appello meneghina che, nel respingere il reclamo del genitore non affidatario, il padre, si rifaceva alla relazione dei servizi sociali da cui si evinceva che la minore necessita di “ … ulteriore spazio di rielaborazione dei vissuti interni rispetto alla figura paterna…” confermando quindi l’affidamento esclusivo della minore in capo alla madre.
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Si allega testo:
Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza numero 30826/18, pubblicata il 28 novembre 2018
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