Coppie di fatto e coppie sposate per il fisco rimangono due “entità” distinte” che vanno regolamentate in modo diverso.
Ce lo ha ricordato la Corte di Cassazione – sezione Tributaria con la sentenza nr. 1.7.2022 nr. 20956/22 ritenendo che debbano essere revocate le agevolazioni prima casa e debba essere sanzionata la persona che, non più convivente, abbia venduto il 50% della sua quota di proprietà di immobile al suo ex compagno prima dei cinque anni (dal quale non ha ricevuto alcun corrispettivo in quanto si è accollato la sua parte di mutuo) e non ne abbia acquistato uno nuovo entro l’anno.
Ma vi è di più! La Corte, pur trattandosi di atti traslativi in occasione di crisi, ha ritenuto di non poter avvalersi dell’art. 19 L 58/1987 che recita “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonchè ai procedimenti […] sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
Le ragioni sono da rinvenirsi nel fatto che la norma fa espressamente riferimento alla separazione e al divorzio, nulla dice in merito alle convivenze di fatto alle quali quindi la Corte ha ritenuto non si possa applicare.

QUALI SONO I BENEFICI PRIMA CASA?
Sono delle agevolazioni fiscali previste per incentivare l’acquisto di immobili non di lusso da destinare ad abitazione principale.
Questo vuol dire che l’aliquota che viene applicata all’atto di compravendita non è quella del 9% ma del 2% (dpr 131/86). Inoltre, non sono dovuti l’imposta di bollo, i tributi speciali catastali, le tasse ipotecarie sugli atti assoggettati all’imposta di registro, gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari.
È altrettanto vero però che per beneficiare di quanto poz’anzi scritto si devono verificare precise circostanze, quali ad esempio nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiararedi non essere titolare esclusivo o, in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare.
Nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare (neppure per quote, anche in regime di comunione legale) su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata (dallo stesso soggetto o dal coniuge) con le agevolazioni Prima Casa.
I benefici, però, una volta ottenuti, non sono “per sempre”: infatti possono essere revocati e questo accade quando sono rilasciati sulla base di presupposti non esistenti. Ad esempio, quando la persona non trasferisce entro 18 mesi la residenza nel Comune in cui è situato l’immobile. Oppure può accadere se vende o dona la casa prima del trascorrere dei 5 anni dalla data del suo acquisto.
In tal caso, l’acquirente viene altresì sanzionato: deve quindi versare l’importo “a prezzo intero”, gli interessi moratori nonhè una sovratassa pari al 30%.
L’importante quindi, è che prima di formulare qualche richiesta vi informiate sui requisiti che servono per ottenere il beneficio e siate certi di possederli tutti!