Si possono compensare le spese di gestione con i crediti che uno ha nei confronti del condominio?

Elisa Boreatti
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È importante ricordare che se si è condomini e si ha un credito nei confronti del Condominio che deriva da una precedente sentenza divenuta esecutiva, si ha diritto di portare detti crediti in compensazione con quanto dovuto per le quote ordinarie o straordinarie.

E se questo non dovesse accadere? Beh allora si potrebbe pensare di fare come due condòmini di Messina che si sono rivolti sino alla Corte d’Appello per far valutare valide le loro ragioni di aver impugnato la delibera assembleare che la suddetta compensazione non aveva operato.

La Corte d’Appello di Messina ha infatti accolto l’impugnazione di due condòmini precisando che «qualora il rendiconto approvato dall’assemblea non riporti un debito del Condominio verso un condomino derivante da sentenza esecutiva, si verifica un’obiettiva mancanza di intellegibilità della situazione patrimoniale del condominio stesso e deve perciò riconoscersi l’interesse del condominio ad agire per la declaratoria di invalidità della relativa deliberazione, in quanto il sindacato dell’autorità giudiziaria non si estende in tal modo alla valutazione del merito – ovvero della opportunità o convenienza – della soluzione gestoria adottata, ma consiste nel riscontro della legittimità della delibera con riguardo, in particolare, all’art. 1130-bis c.c.».

cosa è il rendiconto e quali caratteristiche deve avere per essere redatto correttamente?

Ebbene, ricordiamo che esso è l’atto e/o l’attività dell’amministratore di condominio finalizzati a di rendere conto della  gestione amministrativa e contabile relativamente al periodo del suo  incarico: ecco quindi che si possono comprendere due specifiche operazioni: l’informazione dell’amministratore che chiarisce e giustifica ai condomini le attività di amministrazione e di gestione dei beni e servizi comuni con i relativi impegni di spesa in relazione a quanto deliberato dall’assemblea (art. 1130 c.c.) sia il documento contabile in cui l’attività eseguita si concreta. 

Ricordiamoci anche che è obbligo specifico dell’amministratore compilarlo e nel farlo deve rispettare i seguenti criteri: completezza, specificità e descrittività.

La ragione di tutto questo? Diciamo che il legislatore non richiede tanto rigore “a caso”: basti pensare infatti che quanto contenuto nel rendiconto generare la quota a cui il singolo condomino è tenuto secondo il sistema di ripartizione delle spese previsto dal codice o dal regolamento di condominio.

Ecco quindi che è quindi sempre importante leggere la documentazione che viene allegata al verbale dall’amministratore prima della assemblea. È necessario che il condominio arrivi alla riunione preparato a deliberare su ogni punto della stessa.

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