La normativa domestica non fornisce una definizione di condominio, sennonché il suo funzionamento è regolato nel libro terzo del codice civile. Se dovessimo trarre una definizione in base alla sistematicità del nostro codice, ossia, in base alla posizione delle norme dedicate al condominio all’interno del Codice, possiamo capire che questo è una particolare forma di comunione su un bene immobile, cioè un edificio le cui parti sono destinate ad uso abitativo.
Per comunione si intende la proprietà (o altro diritto reale) di più soggetti sullo stesso bene.
I singoli proprietari degli appartamenti prendono il nome di condomini e hanno la proprietà esclusiva su di essi.
Tutti i condomini (proprietari degli appartamenti), poi, hanno, in aggiunta alla proprietà esclusiva, la comunione (quindi comproprietà) su alcune specifiche aree dell’edificio.
Comunemente si definiscono parti comuni e sono elencate nell’art. 1117 cc.