Costruzione

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Con l’espressione “costruzione” che il codice civile ha richiamato nell’art. 873 cc, la Corte di Cassazione ritiene di dover far rientare anche i manufatti non completamente interrati avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo e questo anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente. Il Supremo organo ha quindi ritenuto che, nella nozione di costruzione, dovesse rientare anche il posizionamento di travi in materiale cementizio dell’altezza di due metri e della lunghezza di 80 metri, suscettibili di rimozione solo tramite il ricorso ad un’autogru, che vengono a costituire la struttura di un vero e proprio muro (Cass., civ. sez. II, del 3 maggio 2018, n. 10511).