Decoro architettonico

Con l’espressione “decoro architettonico” si intende l’aspetto estetico di uno stabile, ossia le linee e le strutture che caratterizzano il condominio. Proprio per questo motivo costituiscono il limite in ordine sia alle innovazioni apportabili ai beni comuni art. 1117 ter comma 5 e 1120 comma 4 cc) sia alle mere modificazioni di tali beni (art. 1102 comma 1, 1122 bis commi 1 e 3 cc) nonché alle stesse opere interne alle unità immobiliari in proprietà esclusiva.
Esso è considerato dalla giurisprudenza bene comune facendolo rientrare tra le facciate (art. 1117 nr. 1).
Nel contempo, il decoro architettonico limita le modifiche e le innovazioni che possono essere apportate ai beni comuni (art. 1117 ter comma 5 e 1120 comma 4, 1102 comma 1 e 3 cc) nonché alle stesse opere interne alle unità immobiliari in proprietà esclusiva (art. 1122 cc).