La normativa attuale non prevede una definizione specifica di fondo immobiliare, e quindi è possibile ricavarla unicamente dal combinato disposto di più norme e nello specifico dall’art. 12-bis del D.M. 228/1999 che definisce il fondo immobiliare come fondo comune di investimento, ed allo stesso tempo prevede che sia “chiuso”, dall’art. 4, comma 2, lett. d, del D.M. 228/1999 che prevede che possano fare parte del fondo immobiliare beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari.
A questo punto abbiamo elelementi sufficienti per dare una definizione di «fondo immobiliare»: esso è «un fondo comune d’investimento, istituito in forma chiusa, il cui patrimonio è investito per almeno due terzi del proprio valore complessivo in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari».