L’innovazione relativa ai beni comuni in condominio è disciplinata dall’art. 1120 c.c. il quale prevede che i condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136 c.c. (maggioranza degli intervenuti e 2/3 del valore dell’edificio), possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.
L’innovazione può riguardare sia qualcosa di nuovo che prima non c’era, sia la modifica o la trasformazione di una cosa o di un servizio comune già esistente. Tuttavia, non tutti gli interventi sulle parti comuni possono essere considerati innovativi, infatti, affinché possa parlarsi di innovazioni gli interventi devono essere diretti “al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni”.