Sono aperture che consentono il passaggio di luce e aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino. L’art. 900 c.c. la distingue dalla veduta individuando l’elemento qualificante di quest’ultima nella facoltà dell’inspicere e prospicere, caratteristiche che – aldilà delle dimensioni e delle caratteristiche – valgono a qualificare la natura del varco (Cass. civ., sez. II, 7 aprile 2015, n. 6927). Quindi sono state ritenute vedute tutte quelle aperture che consentono, per destinazione naturale e usuale, di affacciarsi e guardare sul fondo del vicino, mentre tale caratteristica non può essere ravvisata per quei varchi che – pur potendo consentire occasionalmente l’affaccio – sono tuttavia destinati ad altra funzione, quale la botola di accesso a un lastrico (Cass. civ., sez. II, 5 giugno 2012, n. 9047).