Muri maestri

La locuzione “muri maestri”, utilizzata dall’art. 1117, n. 1), c.c., va intesa come sinonimo di «muro portante», e si individua, pertanto, nella struttura architettonica avente la funzione di sorreggere l’edificio, allo stesso modo delle «fondazioni», nonché dei «pilastri» e delle «travi portanti» che seguono nell’elencazione del n. 1) di tale norma, manufatti, questi ultimi, inseriti appositamente ad opera della l. n. 220/2012.
Più nel dettaglio, al n. 1), sono menzionate tutte «le parti dell’edificio necessarie all’uso comune», ossia alla stessa costruzione, di solito trattandosi di parti costitutive essenziali del fabbricato, indispensabili e non suscettibili di separazione materiale o funzionale: nello specifico, si riportano il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti ed i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici e i cortili, inserendo, altresì, oltre che le facciate, «i pilastri e le travi portanti».