Il catasto è l’inventario di tutti i beni immobili, siano essi terreni o fabbricati, esistenti sul territorio dello Stato, appartenenti a soggetti privati e pubblici. Tra i beni registrati, sono comprese anche le superficie occupate da strade ed acque.
Il catasto si compone dunque di due sub-sistemi: il primo, denominato Catasto Terreni, comprendente l’elenco di tutti i terreni di natura agricola ovvero comunque inedificati, il secondo, denominato Catasto Edilizio Urbano, costituito dalle costruzioni di natura civile, industriale e commerciale.
Cenni storici
La formazione del Catasto Terreni fu disposta con la legge 1° marzo 1886, n. 3682 e poi completata nel 1956. Il regolamento per la “conservazione” del Catasto Terreni è stato approvato successivamente con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.
Il Catasto Terreni è di tipo geometrico-particellare, poiché recante informazioni sia sulla natura geometrica (topografia – forma e consistenza) che sulle caratteristiche tecnico-economiche (caratteristiche tecnico-fisiche e redditi) dell’elemento minimo inventariato e rappresentato in mappa, costituito dalla “particella catastale”.
La formazione del Catasto Edilizio Urbano, successiva a quella del Catasto Terreni, fu disposta con la legge n. 1249 del 1939, di conversione del regio decreto-legge n. 652 del 1939, modificata poi dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514. Il relativo regolamento di attuazione è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1949, n. 1142. Il Catasto Edilizio Urbano è entrato in “conservazione”, con regole unitarie in tutto il territorio dello Stato, dal 1° gennaio 1962.
Il Catasto dei Fabbricati, istituito con l’emanazione del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è l’evoluzione del Catasto Edilizio Urbano; si occupa di tutte le costruzioni, sia urbane che rurali. Il Catasto dei Fabbricati non sostituisce a oggi il Catasto Edilizio Urbano, ma lo integra e ne estende la competenza.
Censire le proprietà immobiliari, tenerne evidenti le mutazioni e realizzare i presupposti per un’equa imposizione fiscale rappresentano le finalità istitutive del catasto.
La gestione delle banche dati catastali e lo svolgimento dei relativi servizi sono stati affidati all’Agenzia del Territorio, istituita con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, incorporata poi nell’Agenzia delle Entrate, a norma dell’art. 23-quater, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario».
Contenuti del sistema informativo catastale
Il sistema informativo catastale è costituito da quattro archivi, differenti per natura (alfanumerica ovvero grafica), ma correlati tra loro:
– l’archivio cartograficoà definisce la forma, la superficie e la posizione sul territorio delle particelle catastali.;
– l’archivio censuario del Catasto Terreni (alfanumerico)à riporta dati di natura tecnico-fisica, giuridica ed economica, associati a ogni particella catastale;
– l’archivio censuario del Catasto Edilizio Urbano (alfanumerico)à al suo interno vi sono registrati dati di natura tecnico-fisica, giuridica ed economica, associati a ogni unità immobiliare urbana.;
– l’archivio delle planimetrie degli immobili urbaniàcontiene informazioni di tipo grafico; nello specifico, ogni unità immobiliare urbana è corredata di una rappresentazione planimetrica eseguita, di norma, in scala 1:200.
Sono inoltre presenti:
– l’archivio dei fabbricati;
– l’archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU).
Il modulo inventariale di base del Catasto Terreni è rappresentato dalla particella catastale, definita come la porzione di terreno continua, ubicata nello stesso Comune, posseduta da uno o più soggetti fisici o giuridici, omogenea per qualità di coltura e grado di produttività (classe).
Il modulo inventariale di base del Catasto Edilizio Urbano è rappresentato dall’unità immobiliare urbana, definita dalla norma come porzione di fabbricato (ad esempio un’abitazione, un negozio, un ufficio, ecc.), intero fabbricato (ad esempio un ospedale, un albergo, ecc.) o un insieme di fabbricati (ad esempio un’industria), ovvero area urbana, suscettibile di autonomia funzionale e reddituale.
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Avv. Gennaro Colangelo Dott. Luigi Faggiano