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CONDOMINIO Corte di Cassazione – sezione VI civile sottosezione 2 – ordinanza del 29.11.2017 nr. 28616 Presidente Petitti – Relatore Falaschi |
L’impianto centralizzato (in questo caso di distribuzione dell’acqua potabile) costituisce un “accessorio di proprietà comune”, circostanza che obbliga i condomini a pagare le spese di manutenzione e conservazione dell’impianto condominiale, salvo che il contrario risulti da regolamento condominiale. Ne consegue che qualora un condomino si distacchi dall’impianto centralizzato, sempre che questo non comporti effetti pregiudizievoli sul funzionamento di quest’ultimo, egli è esonerato dal pagamento delle spese per il consumo ordinario, ma non dal pagamento delle spese relative ai costi di manutenzione.
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Allegato pdf della sentenza: Corte di Cassazione – sezione VI civile sottosezione 2– ordinanza del 29.11.2017 nr. 28616
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