La risposta è affermativa qualora l’esenzione sia deliberata dall’assemblea all’unanimità o sia prevista in una delle clausole contrattuali del regolamento. Ma attenzione, in quanto in tale ultima ipotesi è necessario fare delle precisazioni.
Tale clausola è da ritenersi ammissibile solo qualora sia legata ad elementi di carattere oggettivo, ovvero, individui ed espliciti le specifiche ragioni sottese al sacrificio economico che si richiede ai singoli condomini. Se così non fosse, infatti, l’esenzione dal pagamento delle spese condominiali si tradurrebbe in una situazione di vantaggio per il venditore che resta correlata alla semplice condizione soggettiva e fortuita di essere stato l’originario proprietario dell’intero fabbricato.
In assenza degli anzidetti presupposti la clausola è nulla.

In forza di questo, il Tribunale di Catania il 1.6.2022 ha ritenuto nulla la seguente clausola contenuta in un regolamento contrattuale condominiale: “La società XXX viene esentata da tutte le spese di gestione del condominio degli immobili invenduti, salvo che gli stessi siano occupati o affittati. Tali spese saranno suddivise in millesimi di proprietà tra tutti gli altri condomini”.