Siete imprenditori? Beh, se esercitate una “attività economica finalizzata alla realizzazione di prodotti o servizi detenendo la proprietà di tutti o alcuni degli strumenti che vi permettono lo svolgimento dell’attività stessa” la risposta è certamente sì. Lo dice il nostro Legislatore nell’art. 2082 del codice civile.
TIPOLOGIE DI IMPRENDITORI
Attenzione, però, che il codice civile introduce poi specifiche figure di imprenditore.
C’è quella dell’imprenditore commerciale o agricolo a seconda del tipo di attività che svolge. C’è quella del piccolo imprenditore se guardiamo alle dimensioni della attività. Ecco, quindi, che siete definiti tali se siete un coltivatore diretto, un artigiano, un piccolo commerciante e se svolgete l’attività professionale prevalentemente con il vostro lavoro o quello della vostra famiglia (art. 2083 cc).
SIETE IMPRENDITORI E IN UNA SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO?
Ipotizziamo che siate in una situazione di sovraindebitamento, ossia in una situazione in cui non riuscite più a far fronte agli impegni che avete preso con i fornitori, con lo Stato e con le banche. Quali strumenti potreste usare per uscirne? Qui dobbiamo prendere atto di una cosa: il codice civile non fornisce alcuna indicazione al riguardo.
Questo significa, dunque, che la domanda deve rimanere priva di risposta? Assolutamente no.
Per avere una risposta un tempo si sarebbe dovuto leggere la legge fallimentare che fornisce il cd “criterio soglia”; oggi invece dobbiamo guardare alle norme che compongono il Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza.
AD OGNI “TIPO DI IMPRENDITORE” IL SUO MODO PER USCIRE DAL SOVRAINDEBITAMENTO
La considerazione che possiamo a questo punto fare è che gli imprenditori commerciali per uscire dalla situazione di sovraindebitamento devono avvalersi delle cd “procedure maggiori”: concordato, composizione negoziata e liquidazione giudiziale.
Se non le superano allora si parla di impresa “sottosoglia” e in tal caso per uscire dalla situazione di squilibrio economico, patrimoniale e finanziario gli strumenti che deve usare sono il concordato minore e la liquidazione controllata.
L’IMPRENDITORE AGRICOLO PUÒ FALLIRE?
Vediamo il caso particolare dell’imprenditore agricolo sovraindebitato e chiediamoci se può fallire. La risposta diciamo che non è più così chiara come un po’ di tempo fa. Infatti, sino a quando il Legislatore non ha ampliato la nozione di imprenditore agricolo era chiaro che non poteva superare il criterio di fallibilità e quindi l’imprenditore non era fallibile.
Oggi che l’imprenditore agricolo svolge non solo le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, ma anche le attività connesse, è possibile che egli superi il criterio della soglia di fallibilità. E questo lo rende un imprenditore fallibile al pari di quello commerciale.
Cosa impariamo da tutto questo? Che non possiamo dare le cose per scontate, ma è necessario verificare sempre e in ogni caso i presupposti per non avere sorprese spiacevoli qualora non si riescano a pagare i debiti.
Per ogni consulenza utile a fare chiarezza e affiancarvi nel successivo percorso, lo Studio Boreatti & Colangelo è a vostra disposizione, basta contattarci per un primo consulto.
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