Avete mai riflettuto che prima di concludere un contratto sarebbe opportuno compiere delle verifiche preliminari? 

Elisa Boreatti
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Quando si conclude un contratto, un qualsiasi contratto, è necessario conoscere alcuni aspetti particolari perché poi si possa star tranquilli.

Uno di questi, spesso sottovalutato,  è quello di capire e conoscere esattamente chi sono le persone con le quali ci andiamo a “vincolare”. Infatti una omessa corretta analisi di questo profilo non implica tanto che le parti non sottoscrivano il documento (nel caso in cui il contratto si debba formalizzare) ma che, sebbene sottoscritto, i suoi effetti possano venir meno. Questo accade per esempio quando si conclude una qualsiasi operazione economica con chi non è legittimato. Come fare, dunque? 

Si deve procedere, innanzitutto, con l’accertamento della identità della persona fisica (che avviene con l’esibizione di un documento di identità in corso di validità). Attenzione però, che questo non è sufficiente perché  è necessario procedere anche con la verifica della sua capacità legale e naturale

Nella nostra esperienza professionale notiamo che il primo controllo è “per cd” automatico, mentre non si può dire lo stesso per il secondo. Ed è un errore, un grave errore se considerate che l’accordo può venir dichiarato improduttivo di effetti.  

Soffermiamoci sull’espressione “capacità legale e naturale“.

A cosa vuol fare riferimento il legislatore quando la utilizza?

Ebbene, qui entra in aiuto il Codice Civile. Quest’ultimo stabilisce che l’incapacità dei soggetti può essere di due tipi: legale (art. 1442 cc), naturale (art. 428 cc) ed entrambe, rendono l’accordo concluso annullabile. Di quest’ultimo profilo, ne parleremo nei prossimi articoli ora, seppur per sommi capi, vediamo i profili che contraddistinguono le due incapacità.

Incapacità legale 

Questa espressione fa riferimento a quella situazione in cui un soggetto non può validamente disporre della propria sfera giuridico-patrimoniale e questo a prescindere dalla realtà effettiva esistente e perché così prevede il legislatore. Le ipotesi previste dal codice sono quella della minore età, dell’interdetto sottoposto a tutela, del condannato interdetto legalmente (art. 32 cp che viene prevista allo scopo di punire il condannato), degli inabilitati e di coloro ai quali è stato nominato un amministratore di sostegno.

Se un soggetto rientra in una di queste categorie, non può concludere contratti in modo autonomo (e più in generale compiere atti). Questo perché la legge, a sua tutela, stabilisce una “sua presunzione assoluta di incapacità” con la conseguenza che la capacità degli stessi non può venir provata con alcun elemento (nell’esempio di prima, la particolare intelligenza del minorenne). 

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Incapacità naturale  

Con questa espressione il legislatore intende “la capacità che un soggetto ha di comprendere il significato del proprio comportamento”.  La mancanza di detta capacità durante la conclusione di un atto, a differenza di quella legale, deve essere provata dalla persona fisica che invoca la sua esistenza per far dichiarare improduttivo gli effetti il contratto concluso. 

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Consigli pratici

Di seguito alcuni dei nostri consigli:

  • per accertare la minore età  è necessario chiedere l’esibizione di un documento di identità valido;
  • per verificare lo stato di interdizione o inabilitazione è necessario rivolgersi all’ufficio dello stato civile o, ancora, in Tribunale (artt. 423 e 430 cc).

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Questo impone una riflessione, ossia che è sempre importante svolgere delle verifiche preliminari prima di concludere un contratto per evitare, magari, di vedersi notificare un atto giudiziario con il quale viene chiesto l’annullamento del contratto concluso.

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