La legge 119 – 2017 una nuova veste all’obbligo vaccinale

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LA LEGGE 119/2017 : UNA NUOVA VESTE ALL’OBBLIGO VACCINALE

  

Sommario: 1. Introduzione – 2. Fonti Normative e Circolari – 3. Considerazioni preliminari – 4. Oggetto dell’obbligo – 5. Legittimati passivi e destinatari dell’obbligo – 6. Documentazione da presentare all’atto dell’iscrizione – 7. Termini di adempimento – 8. Fase di verifica – 9. Conseguenze a seguito del mancato deposito della documentazione – 10. Conseguenze a seguito del mancato adempimento dell’obbligo vaccinale
  1. INTRODUZIONE

La “questione vaccini” alla luce delle novità da ultimo introdotte con la legge di conversione nr. 119/2017 hanno destato non poco scalpore.

Senza entrare in questa sede nel merito della assenza dei presupposti richiesti per ricorrere allo strumento del decreto legge e della indicazione di quali principi costituzionali la normativa viola si vuole qui proporre una breve sintesi di quello che viene previsto dalla legge 119/2017 (rispetto alla quale la Regione Veneto ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale perché venga dichiarata incostituzionale), di quello che viene specificato dalle circolari ministeriali del Ministero della Salute e dell’Istruzione, della Università e della Ricerca e dalla circolare regionale del Friuli Venezia Giulia e dal documento contenente indicazioni operative predisposto dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

  1. FONTI NORMATIVE E CIRCOLARI

Le disposizioni che affrontano il tema hanno una duplice natura, una normativa e una non normativa. In particolare nella prima categoria rinveniamo:

  • il testo unico decreto legislativo 297/1994. In particolare l’art. 100 intitolato – Requisiti per l’ammissione) così dispone: “ L’ammissione alla scuola materna è subordinata al possesso del requisito dell’età di cui all’articolo 99 e alla presentazione della certificazione delle vaccinazioni di cui all’articolo 117” e l’art. 117 intitolato- Certificazioni sanitarie per l’ammissione alla scuola dell’obbligo – prevede che “1. All’atto della prima iscrizione alla frequenza o, in mancanza, della prima ammissione ad esami di idoneità o di licenza della scuola dell’obbligo, è presentata certificazione delle vaccinazioni antidifterica ed antitetanica ai sensi delle leggi 6 giugno 1939 n. 891 e 20 marzo 1968, n. 419 ; della vaccinazione antipoliomielitica ai sensi della legge 4 febbraio 1966 n. 51 ; della vaccinazione contro l’epatite virale B, ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 165”.
  • legge 119/2017 di conversione del decreto legge 73/2017

Si specifica che solo i precetti contenuti nella legge di conversione hanno contenuto vincolante per tutti i cittadini. La legge infatti si colloca al secondo livello della gerarchia delle fonti di diritto e questo implica, da un lato, che deve rispettare la Costituzione e i trattati internazionali (fonte di primo livello), e dall’altro, che costituisce il parametro per i decreti del Governo e i regolamenti ministeriali nonché per le leggi regionali che, a loro volta, sono le fonti secondarie (fonti di terzo livello).

Nella categoria delle disposizioni non normative annoveriamo:

–        Il Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV), approvato in Conferenza Stato-Regioni il 19 gennaio 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 febbraio 2017, costituisce il documento di riferimento in cui si riconosce, come priorità di sanità pubblica, la riduzione o l’eliminazione del carico delle malattie infettive prevenibili da vaccino, attraverso l’individuazione di strategie efficaci e omogenee da implementare sull’intero territorio nazionale.

–        Circolare Ministero della Salute 25233 del 16.8.2017

–        Circolare del Ministero dell’Istruzioni dell’Università e della Ricerca nr 1622 del 16.8.2017;

–        Circolare congiunta del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca nr. 26382-01 del 1.9.2017 ad integrazione delle circolari precedenti.

–        Circolare Regionale Friuli Venezia Giulia 20.9.2017

Si specifica che le circolari sono emanate dalla Amministrazione centrale o gerarchicamente superiore indirizzate agli enti od organi periferici o subordinati  attraverso in quali vengono fornite indicazioni “operative” al fine di precisare i criteri applicativi per la corretta applicazione del dettato legislativo e di uniformare l’attività degli uffici degli organi inferiori. Le circolari quindi sono atti amministrativi autonomi rientranti nella categoria degli atti interni destinati all’autoregolamentazione di organi ed uffici che spiegano la loro efficacia nell’ambito della pubblica amministrazione (vedasi sul punto Consiglio di Stato nr. 2916/2013). Le circolari quindi non trovando collocazione all’interno della struttura gerarchica delle fonti normative, non hanno carattere normativo e non può spiegare effetto giuridico al di fuori della pubblica amministrazione tanto è vero che proprio perché non si rivolge al cittadino, questi non può impugnarla davanti al giudice, ma oggetto di contestazione sarà il provvedimento di diniego della pubblica amministrazione che ha negato il diritto concesso invece dalla norma.

–        Indicazioni operative formulate dalla Regione Friuli Venezia Giulia

  1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Leggendo le fonti normative richiamate in precedenza si osserva che la legge di conversione non ha introdotto l’obbligo vaccinale né ha cambiato la normativa vigente in merito all’accesso al servizio dell’istruzione dal momento che  l’art 100 del TU di cui al decreto legislativo 297/94 già subordinava l’ammissione alla scuola dell’infanzia alla presentazione della certificazione di talune vaccinazioni e l’art.117 disponeva che all’atto della prima iscrizione fosse presentata la certificazione delle vaccinazioni allora obbligatorie.

La legge di conversione nr. 119/2017, per il tramite dello strumento della decretazione d’urgenza, ha aumentato il numero delle vaccinazioni che devono essere somministrate ed ha introdotto delle sanzioni nel caso in cui questo obbligo non venga rispettato.

Tale presa di posizione, è stata giustificata con la necessità di assicurare a tutta la popolazione in maniera omogenea sul territorio nazionale, la prevenzione, il contenimento e la riduzione dei rischi per la salute personale e pubblica nonché per garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017/2019.

La legge 119/2017 all’art 5 dispone che sino all’anno scolastico 2018/2019 sono in vigore disposizioni transitorie: le scuole, quindi, in vigenza di regime transitorio dovranno acquisire per tutte le iscritte e per tutti gli iscritti dei vari gradi di istruzione le certificazioni delle vaccinazioni effettuate.

Quanto sopra fermo il fatto che eventuali semplificazioni potranno essere previste, tanto per le famiglie quanto per le istituzioni scolastiche, eventualmente già dall’anno 2017/2018 a seguito di accordi tra gli Uffici Scolastici Regionali, le Regioni e, per loro tramite, le aziende sanitarie locali, nel rispetto della normativa sulla privacy, previo parere del garante per la protezione dei dati personali,  e delle disposizioni della legge di conversione del decreto legge. Sul punto il Friuli Venezia Giulia comunica di anticipare già a partire dall’anno scolastico 2017/2018 la procedura prevista dalla circolare del Ministero della Salute per il 2019/2020.

A far tempo dall’anno scolastico 2019/2020 l’art.3 bis della legge 119/2017 dispone una disciplina “definitiva” semplificata.

Sul punto la circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca specifica che per le istituzioni scolastiche la procedura di acquisizione della documentazione vaccinale sarà semplificata attraverso gli invii degli elenchi degli iscritti dalla scuola alla asl; una volta ricevuti gli elenchi le asl restituiranno l’indicazione di coloro che eventualmente non risultino in regola con gli adempimenti vaccinali.

Non è, pertanto, posto più alcun onere in capo ai genitori/tutori/affidatari.

Si passa ora ad affrontare in cosa consiste l’obbligo e quali siano le conseguenze previste in caso di violazione dello stesso.

  1. OGGETTO DELL’OBBLIGO

La legge 119/2017 all’art. 1 intitolato “vaccinazioni obbligatorie” e all’art. 1 bis prevede 10 vaccinazioni obbligatorie e gratuite (anti-poliomelitica, anti difterica, anti tetanica, anti epatite b, anti pertosse, anti haemophilus infulenzae tipo b, anti morbillo, antirosolia, anti parotite, anti varicella).

All’articolo 1 ter la legge specifica altresì che trascorsi tre anni dall’applicazione dei richiamati obblighi vaccinali a seguito di appositi monitoraggi potrà essere disposta la cessazione dell’obbligatorietà per una o più vaccinazione di cui al comma 1 bis (anti morbillo, anti parotite anti rosolia, anti varicella). Un tanto è ribadito anche nella circolare del ministero della salute nr. 25233/17.

Si evidenzia che il comma 1 quater della legge 119/17 dispone l’obbligo per le regioni e per le province autonome di Trento e Bolzano di assicurare l’offerta attiva e gratuita, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, anche di altre 4 vaccinazioni (anti meningococcica b, antimeningococcica c, antipneumococcica, anti rotavirus). Un tanto è richiamato anche nella circolare del ministero dell’istruzione, università e ricerca nr 1622/2017.

La circolare del ministero della salute 25233/17 indica inoltre che “nel PNPV sono altresì indicate in offerta attiva e gratuita anche le vaccinazioni anti papilloma virus (HPV) negli undicenni e anti meningococcica tetravalente ACWY nell’adolescenza.

All’obbligo si adempie secondo le indicazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna corte di nascita. La circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca specifica che “il calendario vaccinale è reperibile sul sito istituzionale del ministero della salute: www.salute.gov.it/vaccini”.

La legge all’art. 1 comma 2 e 3 prevede casi (ndr tassativi) ove l’obbligo della vaccinazione non sussiste, ossia per immunizzazione naturale / per omissione o per differimento per accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate (art 1 comma 2 e 3).

  1. LEGITTIMATI PASSIVI E DESTINATARI DELL’OBBLIGO

Legittimati passivi dell’obbligo sono i minori di età compresa tra zero e sedici anni (ossia 16 anni e 364 gg) e i minori stranieri non accompagnati. Sul punto la circolare del Ministero della Salute nr. 25233/17 specifica che si fa riferimento “ai minorenni non aventi cittadinanza italiana o dell’Unione Europea che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privi di assistenza e rappresentanza da parte di genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili; per essi è infatti prevista l’iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale anche nelle more del rilascio di permesso di soggiorno”.

Destinatari dell’obbligo sono, invece, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori, i soggetti affidatari.

Destinatari indiretti dell’obbligo sono: i servizi educativi per l’infanzia, le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i centri di formazione professionale regionale e scuola private non paritarie. La circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca così indica “Per completezza di informazione si precisa che tali obblighi sono a carico oltre che dei dirigenti scolastici, anche dei responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale”.

 

  1. Documentazione da presentare all’atto dell’iscrizione

Così come previsto dall’art. 3 della legge di conversione, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale ed i responsabili di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale/ai tutori/ai soggetti affidatari, all’atto dell’iscrizione, (ndr salvo i termini di cui al regime transitorio per l’a.s 2017/2018) la presentazione di dichiarazioni o documenti atti a comprovare l’adempimento agli obblighi vaccinali in base all’età ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento o la formale richiesta di vaccinazione  alla azienda sanitaria territorialmente competente.

Per quanto riguarda la tipologia della documentazione questa differisce a seconda che il minore sia o non sia già vaccinato.

Se il minore è già vaccinato la legge parla genericamente di “documentazione idonea a comprovare l’adempimento dell’obbligo”: ma quali sono i documenti ritenuti tali?

Sul punto sono intervenute le circolari del Ministero della Salute nr. 25233/17, dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nr. 1622/17, la circolare congiunta di detti Ministeri nr. 26382/17 e la circolare FVG del 20.9.2017 che individuano detta documentazione nella copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della azienda sanitaria o nel certificato vaccinale o nella attestazione datata rilasciata dal competente servizio della azienda sanitaria che indichi se il soggetto sia in regola con le vaccinazioni previste per l’età.

In alternativa per agevolare i genitori/tutori/affidatari e dare loro il tempo di recuperare copia del libretto vaccinale, il certificato vaccinale o l’attestazione della azienda sanitaria, l’art. 3 della legge 119/2017  (nonché le circolari) indica che tale documentazione può essere sostituita dalla cd auto dichiarazione in merito alle vaccinazioni eseguite resa  ex dpr 445/2000 (In tal caso la documentazione comprovante l’effettuazione deve essere presentata  entro il 10.7 di ogni anno. Tuttavia l’art. 5 intitolato “disposizioni transitorie” specifica che per l’anno scolastico 2017/2018 ove vige un regime transitorio che deve essere presentata entro il 10.3.2018). La possibilità di autocertificazione viene ribadita anche nella circolare del ministero della salute nr.25233/17).

Casi di esonero dall’obbligo vaccinale

L’esonero dall’obbligo di vaccinazione è previsto a seguito di immunizzazione naturale, omissione o differimento e la legge 119/2017 richiede l’esibizione di idonea documentazione comprovante un tanto.

Per quanto riguarda i casi di immunizzazione a seguito di malattia naturale quanto segue.

La circolare del Ministero della Salute nr.25233 del 16.8.2017 – richiamando l’art 1 comma 2- specifica che “può essere comprovata la immunizzazione in due diversi modi tra loro alternativi: 1) presentando copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla asl dal medico curante, come previsto dal dm 15.12.1990. Tale notifica è disponibile presso il servizi di igiene pubblica della asl presso la quale è stata effettuata; 2) presentando attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN, anche a seguito dell’effettuazione di una analisi sierologica che dimostri la presenza di anticorpi protettivi o la pregressa malattia; per tale test non è prevista la gratuità e il costo rimane a carico del genitore/tutore/affidatario”.

La circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  nr 1622/17 sul punto così dispone “in caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti: a) (dispone nel caso di differimento o di omissione, vedi infra (ndr) b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica (art 1 co 2)”.

Per l’omissione o il differimento la documentazione da presentare è come segue.

La circolare del Ministero della Salute nr.25233 del 16.8.2017 – richiamando l’art. 1 comma 3 – specifica che “le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o differite ove sussista un accertato pericolo per la salute dell’individuo in relazioni specifiche condizioni cliniche documentate che contrindichino in maniera permanente o temporanea, l’effettuazione di una specifica vaccinazione o di più vaccinazioni. Tali specifiche condizioni cliniche devono essere attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera e coerenti con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall’istituto superiore di sanità nella Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni disponibile al link http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1947_allegato.pdf. Aggiornamenti di tale guida vengono fatti periodicamente in relazione elle nuove evidenze e saranno disponibili alla medesima pagina web. La guida alle controindicazione dettaglia anche le modalità con cui si prevede la rilevazione delle precauzioni e delle controindicazioni alle vaccinazioni. Questa può essere effettuata con una serie completa di precise e semplici domande, utilizzando la scheda anamnestica standardizzata inclusa nella Guida. Si ribadisce che non sono richiesti esami di laboratorio o altri accertamenti diagnostici da eseguire di routine prima della vaccinazione”.

La circolare del Ministero della Salute specifica altresì che: “I servizi vaccinali, nell’esercizio dei loro compiti di recupero degli inadempimenti, acquisiranno l’attestazione di esonero o differibilità della/e vaccinazione/i rilasciata dal Medico di medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta”. Ed ancora: “una malattia acuta grave o moderata con o senza febbre può richiedere un posticipo della vaccinazione fino alla risoluzione della malattia (controindicazione temporanea). Una controindicazione temporanea non esonera in modo definitivo dall’obbligo vaccinale”. Ed ancora: “Le attestazioni relative alla pregressa malattia e alla controindicazione alle vaccinazioni non essendo certificazioni dovranno essere rilasciate dai medici gratuitamente senza oneri a carico dei richiedenti”.

La circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nr 1622/17 sul punto così dispone “in caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti: a) attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del ssn (art 1 comma 3).

La circolare del FVG in merito alla documentazione attestante l’esonero, omissione o differimento indica che deve essere firmata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

Casi di mancato adempimento dell’obbligo vaccinale e assenza dei presupposti che giustifichino l’esonero       Qualora il minore non si sia sottoposto alle vaccinazioni e non rientri nei casi di esonero per immunizzazione, omissione o differimento di cui sopra, deve essere presentata alla scuola la formale richiesta di vaccinazione presentata all’azienda sanitaria locale territorialmente competente con riferimento alle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate. La circolare del Ministero della Salute nr. 25233 del 16.8.2017 fornisce un fac simile. La circolare anzidetta nonché quella congiunta indicano che “la presentazione di formale richiesta di vaccinazione alla asl territorialmente competente secondo le modalità consentite dalla stessa asl per la prenotazione”.

La circolare congiunta specifica che per l’a.s. la richiesta di vaccinazione contenente le generalità del minore nonché l’indicazione delle vaccinazioni di cui si chiede la somministrazione potrà essere effettuata anche telefonicamente (purchè la telefonata sia riscontrata positivamente) ovvero inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata di una delle aziende sanitarie delle Regioni di appartenenza ovvero inoltrando una raccomandata con avviso di ricevimento. In tutti questi casi e limitatamente all’anno scolastico e al calendario annuale 2017/18 al fine di agevolare le famiglie nell’adempimento dei nuovi obblighi vaccinali n alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta il genitore/tutore/affidatario potrà dichiarare, ai sensi del dpr 445/2000 di aver richiesto alla asl di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate.

La circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca specifica che “ancora con riferimento all’art 3 commi 1 e 1 bis potrà essere prodotta copia della formale richiesta di vaccinazione alla asl territorialmente competente; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell’anno scolastico di cui trattasi”.

La circolare del FVG specifica che con detto documento “il genitore deve dimostrare di aver richiesto l’appuntamento (non è possibile accettare dichiarazioni di aver chiesto un colloquio per discutere dell’obbligo vaccinale oppure la mancata presentazione della copia della raccomandata in quanto i talloncini non sono validi. Alcuni genitori hanno presentato dichiarazioni di aver presentato formale richiesta di appuntamento per l’eventuale esecuzione delle vaccinazioni…a parere dello scrivente (ndr direttore di area dott. Pischiutti-direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia) il decreto e le circolari sono abbastanza chiare e giustamente scuole e aziende sanitarie sono perplesse di fronte a tali autodichiarazioni temendo una volontà di aggirare il problema. Molti avrebbero voluto una linea dura anche per questi genitori e le loro autodichiarazioni escludendo i loro figli dalla frequenza scolastica di nidi e materne. Tuttavia volendo tenere aperta la porta delle possibilità si ritiene opportuno credere nella volontà di vaccinare i propri figli … e quindi sarà possibile ammetterli a scuola sapendo che la loro posizione sarà verificata quanto prima”.

Si segnala che la circolare del Ministero della Salute nr. 25233/17 al paragrafo 9 pag. 13 prevede la “prenotazione gratuita delle vaccinazioni presso le farmacie” disponendo che “il decreto legge, come modificato dalla legge di conversione, al fine di agevolare gli adempimenti vaccinali in capo alle famiglie, ha previsto la possibilità di prenotare gratuitamente le vaccinazioni presso le farmacie convenzionate aperte al pubblico e attraverso il cup, centro unificato di prenotazione”.

La circolare del FVG sempre in punto di adempimento dell’obbligo mediante lettera di presentazione specifica che “le aziende sanitarie invieranno gli appuntamenti per l’esecuzione delle vaccinazioni e il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avverrà nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all’età”. La circolare specifica altresì che “i dubbi, le domande, le perplessità possono essere chiarite con il proprio medico o pediatra; inoltre durante la seduta vaccinale la raccolta anamnestica serve a capire se in quel momento può essere effettuata la vaccinazione o no”.

  1. TERMINI DI ADEMPIMENTO
  • per l’anno scolastico 2017/2018

Il regime transitorio prevede che la documentazione comprovante l’adempimento dell’obbligo vaccinale:

per le scuole della infanzia e sezioni primavera avrebbe dovuto avvenire entro il 10.9.2017

per gli altri gradi di istruzione deve avvenire entro il 31.10.2017.

Sia per le scuole dell’infanzia, sia per l’asilo sia per gli altri gradi di istituzione à  Entro detto termine deve essere presentata la documentazione anche dai minori già frequentanti l’istituzione scolastica

à in caso di presentazione di dichiarazione sostitutiva dovrà essere consegnata la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni all’istituzione scolastica entro il 10.3.2018.

La circolare congiunta specifica altresì che, nell’ipotesi di iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia nonché di raggiungimento di posizione utile per effetto dello scorrimento nelle liste di attesa, dopo la data dell’11.9.2017 il minore avrà accesso ai servizi solo a far data dalla presentazione della documentazione.

  • per l’anno scolastico 2018/2019

La circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca indica che “la documentazione dovrà essere prodotta dai genitori, dai tutori o dai soggetti affidatari, all’atto dell’iscrizione del minore; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva il termine per la consegna della documentazione comprovante l’adempimento agli obblighi vaccinali è fissato al 10 luglio 2018”. La circolare specifica altresì che “per le iscrizioni alle classi prime dell’a.s. 2018/2019 in occasione dell’emanazione della relativa circolare, verranno fornite specifiche indicazioni operative, anche riguardo alla possibilità di rendere la dichiarazione sostitutiva contestualmente all’iscrizione on line”.

  • per l’anno scolastico 2019/2020

La circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca indica che “a decorrere dall’anno scolastico 2019-2010, per le istituzioni scolastiche la procedura di acquisizione della documentazione vaccinale sarà semplificata attraverso l’invio degli elenchi degli iscritti a scuola alla Asl territorialmente competente come da art 3 bis del citato decreto (ndr 73/2017)”.

  1. FASE DI VERIFICA

La circolare congiunta specifica che la scuola, ricevuta la documentazione, senza alcuna preventiva valutazione di merito, trasmetterà alla asl territorialmente competente la documentazione presentata dai genitori ai fini della verifica della regolarità e della idoneità della stessa, nel rispetto della normativa sulla privacy. La circolare precisa che non si farà luogo a tale trasmissione nell’ipotesi in cui i genitori/tutori /affidatari abbiano presentato alla scuola la documentazione attestante lo stato di adempienza vaccinale ricevuta dalla asl.

La circolare regionale FVG con riferimento all’anno scolastico 2017/2018 chiarisce quanto segue “successivamente alla scadenza dell’11.9 e del 31.10 verranno avviate le procedure di verifica previste dalla legge che dovranno essere effettuate entro il 10.3.2018.  In particolare tenuto conto che la Regione Friuli Venezia Giulia anticipa il regime semplificato a far data dall’anno scolastico 2017/2018 sono previste due ipotesi:

1) chi ha presentato l’autocertificazione ed ha contemporaneamente autorizzato il trattamento dei dati sensibili non dovrà presentare più alcun documento: ci sarà lo scambio dei dati da scuola a servizio sanitario. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, trasmetteranno alla azienda sanitaria territorialmente competente entro il 20.10.17 per i nidi e le scuole dell’infanzia e il 20.11.2017 per la scuola dell’obbligo, l’elenco degli iscritti che hanno autocertificato e autorizzato il trattamento dei dati. Le aziende sanitarie provvederanno a restituire gli elenchi entro il 10.3.2018 indicando i soggetti non in regola con gli obblighi vaccinali che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni. il file predisposto da compilare è inviato in allegato e formato excel … che va restituito via pec agli indirizzi delle aziende sanitarie competenti per territorio…

2) chi ha effettuato autocertificazione e non ha autorizzato il trattamento dei dati dovrà presentare entro il 10.3.2018 certificazione dell’azienda sanitaria che attesti i requisiti previsti dalla normativa. L’invio dei nominativi degli iscritti che non hanno autorizzato il trattamento dei dati va inviato, per la verifica dei requisiti e l’eventuale recupero dell’inadempimento da parte della azienda sanitaria utilizzando il medesimo file di cui al punto 1. La mancata presentazione della documentazione nel termine di scadenza è segnalata dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, entro il 20.10.2017 per nidi e scuole infanzia e il 20.11.2017 per la scuola dell’obbligo alla azienda sanitaria territorialmente competente che avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento”.

L’art. 3 bis della legge 119/2017 dispone che, a far data dall’a.s. 2019/2020, per la fase successiva alla presentazione all’atto della iscrizione della documentazione da parte di genitori/tutori/affidatari viene prevista una disciplina definitiva semplificata scandita dalla di seguito indicate scadenze temporali:

*entro il 10 marzo i dirigenti e i responsabili dei servizi educativi e dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti l’elenco degli iscritti per l’anno scolastico    ex art 3 bis

*entro il 10 giugno le aziende sanitarie restituiscono gli elenchi completandoli con l’indicazione dei soggetti che non risultano in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione alla azienda sanitaria locale competente.

*Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi di cui al punto precedente i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la patria potestà, i tutori o i soggetti affidatari dei minori che indicati nei predetti elenchi a depositare (la circolare del Ministero della Salute specifica “presso la scuola”) entro il 10 luglio la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente.

*entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono la documentazione pervenuta ovvero ne comunicano l’eventuale mancato deposito alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenze e, ricorrendone i presupposti, a quello dell’art 1 comma 4 (ndr comminatoria della sanzione amministrativa). La legge 119/17 parla di “trasmissione della documentazione ovvero (ndr i dirigenti…) ne comunicano l’eventuale mancato deposito”. La circolare del ministero della salute nr 25233/2017 indica che i dirigenti scolastici trasmetteranno alla asl competente l’elenco dei minori non ancora in regola per attivare le azioni previste a partire da quelle per il recupero della inadempienza.

 

  1. CONSEGUENZE A SEGUITO DEL MANCATO DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

Le conseguenze di tale fatto differiscono a seconda:

– dell’anno scolastico (si ricordi che per gli a.s 2017/2018 e 2018/2019 è in vigore un regime transitorio)

– della fascia di età del minore: 0-6/ 6-16

– che l’inadempimento intervenga all’atto di iscrizione ovvero in un momento successivo

Per l’anno scolastico 2017/2018

con riferimento alle scuole dell’infanzia e per i servizi educativi per l’infanzia (ivi incluse quelle private non paritarie) (fascia d’età 0-6): la presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso ai servizi; pertanto qualora al 10 settembre non sia stata presentata la documentazione è previsto il mancato accesso dei minori ai servizi educativi. Parimenti i minori verranno allontanati dalla struttura qualora a seguito di presentazione di autodichiarazione non sia seguita la consegna della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni entro il successivo 10.3.2018.

Sul punto la circolare congiunta nr 26382/17 altresì specifica quanto segue “nell’ipotesi di mancata presentazione della documentazione (10.9.2017 /10.3.2018) il diniego di accesso ai servizi sarà reso noto ai genitori, tutori, affidatari del minore mediante comunicazione formale adeguatamente motivata”. La circolare anzidetta specifica  altresì che “il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall’accesso ai servizi rimarrà iscritto ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia. Il minore sarà nuovamente ammesso ai servizi successivamente alla presentazione della documentazione richiesta”.

per gli altri gradi di istruzione la mancata presentazione della documentazione non determina la decadenza dell’iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.

– con riferimento sia alle scuole dell’infanzia, sia agli asili nido sia per gli altri gradi di istruzione la mancata presentazione della documentazione nei richiamati termini sarà segnalata dai dirigenti scolastici e dai responsabili dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole private non paritarie entro i successivi 10 giorni dai termini indicati (10.9.2017-10.3.2018) alla azienda sanitaria territorialmente competente che, ove la medesima (la circolare del ministero della salute specifica accertato l’inadempimento dell’obbligo anche attraverso un controllo della anagrafe sanitaria) o altra azienda sanitaria non si siano già attivate per la medesima violazione, accertata la violazione all’obbligo, avvierà la procedura prevista (la circolare del ministero della salute specifica: “procedura stabilita a livello locale”) per il recupero dell’inadempimento di cui all’art 1 comma 4 . Sul punto tutte e tre le circolari.

Per l’anno scolastico 2017/2018

Le conseguenze sono quelle indicate in precedenza con la differenza che verranno applicate in caso di omesso adempimento all’atto di iscrizione o alla data del 10.7.2018.

A decorrere dal 2019/2020

– per gli asili nido e la scuola dell’infanzia l’art 3 comma 5 prevede che a decorrere dall’a.s 2019/2010 detta mancanza (ndr non solo ha quale conseguenza il mancato accesso a scuola) ha anche la conseguenza della decadenza dall’iscrizione;

– per gli altri gradi di istruzione la mancata presentazione della documentazione non determina la decadenza dell’iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.

– per gli asili nodo, la scuola dell’infanzia e gli altri gradi di istruzione la mancata presentazione della documentazione è segnalata dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole privata non paritarie all’azienda sanitaria territorialmente competente, che provvede agli adempimenti di competenza.

  1. CONSEGUNZE A SEGUITO DEL MANCATO ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO VACCINALE

La azienda sanitaria  territorialmente competente, su segnalazione della scuola, o “d’ufficio”, a seguito di consultazione dell’anagrafe vaccinale (ove la medesima azienda sanitaria o altra non si siano già attivate per la medesima violazione) ove, esaminata la documentazione pervenuta/reperita, constati il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale di cui al calendario vaccinale relativo alla propria coorte di nascita, avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento di cui all’art 1 comma 4 e in caso di esito negativo procederà alla constatazione dell’inadempimento (sul punto anche circolare del ministero della salute 25233/17) e, ricorrendone i presupposti, potrà applicare anche una sanzione amministrativa.

In particolare la procedura di recupero dei soggetti non vaccinati si sostanzia come di seguito.

La azienda sanitaria, qualora la medesima (anche a seguito di consultazione dell’anagrafe vaccinale) o altra non si sia già attivata per la medesima violazione, una volta accertato che il minore di età compresa tra i 0 e i 16 anni non sia stato sottoposto alle vaccinazioni secondo il calendario relativo alla propria coorte di nascita, convoca i genitori/tutori/affidatari rivolgendo loro un invito scritto per un appuntamento e un colloquio informativo (è quello di cui al comma 1)  eventualmente corredato da materiale informativo indicando tempi e modalità nei quali effettuare la vaccinazione prescritta.  L’art 1 comma 4 così dispone “in caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale di cui al presente articolo … sono convocati dalla azienda sanitaria territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l’effettuazione”.

La circolare del Ministero della Salute nr 25233-16 del 16.8.2017 al paragrafo 2.3 intitolato “il recupero dei soggetti non vaccinati” indica che “il recupero dei non vaccinati o dei vaccinati parzialmente a cura delle asl competenti necessita di una valutazione da parte del sanitario che dovrà in particolare tenere in considerazione diversi elementi quali: vaccini e numero di dosi somministrati, età del minore, numero di dosi necessarie a completare ciascun ciclo a seconda della età e della presenza di eventuali condizioni cliniche, intervallo tra le dosi raccomandato in scheda tecnica e tra vaccini diversi, esistenza di prodotti combinati, possibilità di associare nella stessa seduta più vaccini”.

A seguito dell’invio della convocazione si possono verificare tre ipotesi per :

I

I genitori/tutori/affidatari si presentano e fanno vaccinoLa irregolarità viene sanata à quindi i minori possono accedere agli asili nido e alla scuola infanzia / non viene applicata la sanzione ai genitori dei minori degli altri gradi di istruzione

II

I genitori/tutori/affidatari non si presentano al colloquioLa asl convoca nuovamente i genitori a mezzo raccomandata per un colloquio al fine di comprendere le motivazioni della mancata vaccinazione e di fornire una corretta informazione sull’obiettivo individuale e collettivo della pratica vaccinale e i rischi derivanti dalla mancata prevenzione informazione a senso unico che presuppone a priori la non corretta posizione dei genitoriI genitori non si presentano al colloquio ovvero all’esito non facciano somministrare il vaccino

III

I genitori/tutori/affidatari si presentano al colloquio ma non provvedono a far somministrare il vaccino

Nell’ipotesi II e III la asl contesta formalmente l’inadempimento all’obbligo vaccinale e indica un termine entro il quale far somministrare al minore il vaccino o iniziare /completare il ciclo; inoltre avverte che in caso di mancata somministrazione entro il termine fissato dalla azienda sanitaria medesima verrà comminata una sanzione amministrativa. Infine il minore che abbia iniziato a frequentare il servizio educativo dell’infanzia in attesa di vaccinazione rappresenta motivo di esclusione dal servizio educativo.

In merito alla sanzione quanto segue.

Presupposto perché venga applicata la sanzione è l’accertamento da parte della Asl della violazione dell’obbligo vaccinale.

Essa verrà irrogata non solo nelle ipotesi in cui le violazioni riguardino un minore di età compresa tra zero e sedici anni, inclusi i minori stranieri non accompagnati ma anche quando il minore avrà più di sedici anni purché la violazione sia stata commessa quando aveva sedici anni o meno. la sanzione per la medesima violazione non sarà comminata nuovamente all’inizio di ogni anno scolastico e verrà applicata una nuova sanzione solo se la azienda sanitaria accerterà la violazione di un nuovo e diverso obbligo vaccinale.

La sanzione sarà applicata una sola sanzione, a prescindere dal numero di vaccinazioni omesse in quanto l’art. art 8 L 689/81 così dispone che a chi commette più violazioni della medesima disposizione viene comminata una sanzione maggiorata (e non un numero di sanzioni pari alle violazioni commesse) e il numero dei vaccini omessi inciderà in punto di determinazione della entità della sanzione.

Per l’accertamento, la contestazione e l’irrogazione della sanzione amministrativa si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nel capo I sezioni I e II della l 689/81.

Quali sono le conseguenze del pagamento della sanzione?

La sanzione estingue l’obbligo della vaccinazione ma non permette comunque la frequenza da parte del minore ai servizi educativi dell’infanzia sia pubblici che privati non solo per l’anno di accertamento dell’inadempimento ma anche per quelli successivi salvo che il genitore/tutore/affidatario non provveda all’adempimento dell’obbligo vaccinale.

Milano, 22 ottobre 2017

Avv. Elisa Boreatti

Riproduzione riservata

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