Corte di Cassazione, Sezione Unite, Penale Sentenza n. 13178/2020
–
Introduzione. Breve premessa sulla fattispecie di reato di cui all’art. 513- bis c.p. e sulla questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Penale
Occorre preliminarmente analizzare la fattispecie di reato di cui all’art. 513-bis ossia il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza: “Chiunque nell’esercizio di un’attività commerciali, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza o con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.
La disposizione in questione è stata introdotta a tutela del normale esercizio dell’attività industriale e commerciale dei privati.
Il delitto di cui all’art. 513 bis c.p. rientra tra i reati di pericolo poiché si perfeziona nel momento in cui vengono posti in essere atti di violenza o minaccia diretti ad impedire o a rendere più gravoso il libero esercizio dell’attività economica altrui, la cui commissione è considerata dal legislatore come atto di concorrenza sleale.
Proprio su questo aspetto sono state interrogate le Sezioni Unite con ordinanza n. 26870 del 2019, ossia:Inizio modulo
« … se, ai fini della configurabilità del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza, sia necessario il compimento di condotte illecite tipicamente concorrenziali o, invece, sia sufficiente il compimento di atti di violenza o minaccia in relazione ai quali la limitazione della concorrenza sia solo la mira teleologica dell’agente …».Fine modulo
Inizio modulo
Diversi orientamenti giurisprudenziali sul tema
In giurisprudenza si registrano tre diversi orientamenti sull’interpretazione della nozione “atti di concorrenza”, che costituisce l’asse attorno al quale ruota l’intera fattispecie incriminatrice.
Secondo un primo orientamento il dato testuale della fattispecie prevista dall’art. 513 bis c.p. ricomprende solo comportamenti competitivi tipici che si prestino ad essere realizzati con mezzi vessatori, ossia con violenza o minaccia nei confronti di altri soggetti economici tendenzialmente operanti nello stesso settore (a tal proposito Cass. Pen. n. 46756/2005; n.35611/2007 n. 16195/2013). Ancora. La norma incriminatrice, pur non limitata alle condotte poste in essere da appartenenti ad associazioni criminali, viene ritenuta inapplicabile agli atti di violenza o minaccia non sostanziati in condotte illecite tipicamente concorrenziali, quand’anche la finalità perseguita dell’agente si identifichi con la limitazione della libertà di concorrenza (in tal senso Cass. Pen. n. 35611/2007, n. 3541/2012m 49635/2016). Secondo tale ricostruzione il reato di cui all’art. 513bis c.p. mira a reprimere la concorrenza illecita che si concretizza in forme di intimidazione tipiche della criminalità organizzata, a sua volta orientata a controllare, con metodi violenti o mafiosi, le attività commerciali, industriali e più genericamente produttive (in tal senso Cass. Pen. n. 46756/2005). Coerente con tale ricostruzione è l’affermazione secondo cui le condotte commesse con tali atti di violenza o minaccia in relazione ai quali la limitazione della concorrenza costituisce solo la mira teleologica dell’agente devono propriamente ricondursi ad altre fattispecie.
Un diverso orientamento giurisprudenziale interpreta la norma descritta dall’art. 513 bis c.p. in senso più ampio, evidenziando come l’ambito di applicazione non possa ritenersi limitato al campo della criminalità organizzata, poiché ciò che rileva non è tanto la commissione di tipici atti di concorrenza, quanto la realizzazione di una serie di attività violente e minacciose, che proprio per le loro caratteristiche di fatto configurano una concorrenza illecita e tendono a controllare le attività commerciali, o comunque condizionarne il libero esercizio (in tal senso Cass. Pen. n. 450/1995, n. 13691/2005, n. 24741/2015). Dunque secondo tale orientamento si ritiene necessario accedere ad un significato ampio della nozione “atto di concorrenza”, in modo da includervi sia quelle condotte dirette a distruggere l’attività del concorrente, sia quelle finalizzate ad evitare che possa essere esercitato un atto di concorrenza lecita (come, ad esempio il ribasso dei prezzi), così da sanzionare tutti quegli atti volti a rimuovere le condizioni che rendono possibile la stessa capacità di autodeterminazione dei soggetti economici.
In seguito al profilarsi del secondo orientamento, ha preso le mosse un terzo indirizzo interpretativo, essenzialmente finalizzato a valorizzare le prospettive di una meno restrittiva e più completa definizione del concetto di “atti di concorrenza” attraverso il riferimento non solo alla ratio della norma incriminatrice, ma anche alla necessità di integrarne il precetto alla luce della normativa italiana (art. 2598 c.c.) ed europea (artt. 101, 102, 120 TFUEM 16 CDFUE) in tema di tutela della concorrenza.
Secondo questo terzo orientamento assumono rilievo sia quei comportamenti che, commessi da un imprenditore con violenza o minaccia, risultano “idonei a falsare il mercato” e a consentire l’acquisizione, in danno dell’imprenditore minacciato, di illegittime posizioni di vantaggio senza alcun merito derivante dalla propria capacità operativa, sia le condotte contrarie al principio della correttezza professionale, intese come “qualunque comportamento violento o minatorio” posto in essere nell’esercizio dell’attività imprenditoriale al fine di acquisire una posizione dominante sul mercato non correlata alla capacità operativa dell’impresa (in tal senso Cass. Pen. n. 38551/2018, Cass. Pen. n. 30406/2018) o comunque diretto ad alterare l’ordinario e libero rapportarsi degli operanti in una economia di mercato (in tal senso Cass. Pen. n. 50094/2018, n. 50084/2018). Pertanto, a sostegno di quest’ultima ricostruzione, il fatto che, sebbene il legislatore abbia svincolato la costruzione di tale fattispecie dalla necessità di una diretta connessione con il contesto specifico della criminalità organizzata, lo scopo della disposizione è quello di arginare la pericolosità di quelle condotte anticoncorrenziali comunque realizzate con comportamenti violenti o minatori.
Principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13278/2020
Alla luce di quanto sopra esposto e dell’evoluzione giurisprudenziale sul tema, le Sezioni Unite, aderendo di fatto al terzo orientamento, con sentenza n. 13178/2020 hanno affermato che « … ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 513-bis c.p. è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e siano idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell’impresa concorrente …».
Avv. Gennaro Colangelo Dr.ssa Bruna Moretti
–
Si allega il testo della sentenza:
Corte di Cassazione, Sezione Unite, Penale Sentenza n. 13178/2020