LA SENTENZA: Come deve essere concluso il patto fiduciario?

Elisa Boreatti
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Tornando a parlare di patto fiduciario in ambito immobiliare, la Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento secondo cui per il patto fiduciario con oggetto che s’innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam.
Gli ermellini hanno dunque stabilito che il patto fiduciario, una volta provato in giudizio risulta essere idoneo a giustificare l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di trasferimento gravante sul fiduciario.
Sulla forma da attribuire al patto di fiducia, concepito come negozio traslativo atipico, atteso che la sua causa è da individuare in un patto che unisce due negozi giuridici, uno che trasferisce un diritto o attribuisce una situazione giuridica ad un soggetto e l’altro che fa nascere in capo a questo soggetto l’obbligazione di restituire il diritto a chi glielo ha trasferito o ad un terzo, si era già interrogata più volte la Corte di Cassazione.
In un primo momento pareva essere necessario per la rilevanza del patto fiduciario, che lo stesso assumesse la forma scritta, dal momento che formalmente equivale ad un contratto preliminare, ed attesa la richiesta per quest’ultimo di avere la stessa forma del definitivo (ex art. 1351 c.c.), quindi anche per il contratto fiduciario avente ad oggetto immobiliare si richiedeva la forma scritta (Cass., Sez. I, 17 settembre 2019, n. 23093).
Un secondo orientamento ha invece previsto che l’accordo fiduciario non necessita della forma scritta ai fini della propria validità. Questo indirizzo si basa sul fatto che nella prassi è sempre più frequente che l’accordo fiduciario non sia scritto e che il fiduciario si impegni a modificare unilateralmente, in un secondo momento, la situazione formatasi, basandosi sugli accordi presi con il fiduciante, e che dunque la fiducia risulti essere l’unica causa dell’operazione.
Alla luce del contrasto giurisprudenziale la materia è stata rimessa alle Sezioni Unite, le quali, aderendo all’orientamento più liberale, con sentenza n. 6459 del 6 marzo 2020 hanno previsto che “Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che s’innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di ri-trasferimento gravante sul fiduciario”.
Nel caso di specie, l’ attore, premesso che i propri congiunti avevano acquistato con i suoi soldi un compendio immobiliare e che i convenuti non avevano onorato il patto fiduciario di trasferimento in favore del loro congiunto, o di persona da lui nominata, chiedeva che il Giudice dichiarasse l’interposizione reale e di conseguenza, gli trasferisse i beni immobili in questione.
In corso di causa l’attore e due dei convenuti transigevano la lite disponendo il trasferimento degli immobili in capo al fiduciario tenuto, a sua volta, a rimborsare agli stessi una certa somma di denaro.
Il Tribunale adito, relativamente alla posizione tra l’attore e la terza convenuta, accoglieva integralmente la domanda e pertanto, la convenuta proponeva gravame obiettando che la scrittura con la quale i convenuti, secondo l’assunto attoreo, avevano riconosciuto il patto fiduciario e l’interposizione, costituendo mero atto confessorio, non integrava la forma prescritta per il patto in discorso, riguardante beni immobili. Inoltre, l’appellante proseguiva affermando che, alla data della scrittura di chi si è detto, il diritto dell’appellato si era prescritto e l’appellante non aveva in alcun modo rinunziato a far valere la prescrizione.
La Corte di Appello adita confermava integralmente la statuizione resa in primo grado.
L’appellante proponeva quindi, ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte territoriale.
Gli ermellini, in linea con il dettato della sentenza n. 6459 del 6 marzo 2020 delle Sezioni Unite, hanno ritenuto non richiesta la forma scritta ad substantiam e quindi l’idoneità a a giustificare l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di trasferimento gravante sul fiduciario.

Studio Legale Boreatti Colangelo & Partners

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