LA SENTENZA: Come pignorare un bene in comproprietà ma il debito è di uno solo?

Elisa Boreatti
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Cass. civ., sez. VI, 2 ottobre 2020, n. 21218 – Pres. Cosentino – Rel. Criscuolo

 

Poiché la divisione endoesecutiva, sebbene strumentale alla liquidazione del compendio immobiliare pignorato per la quota indivisa, resta una parentesi cognitiva autonoma, oggettivamente e soggettivamente distinta dalla procedura espropriativa che ne ha cagionato l’introduzione e di cui non costituisce una fase, quanto ivi disposto non viene immediatamente travolto per effetto delle vicende del processo esecutivo e, in caso di sentenza che abbia dichiarato l’estinzione di quest’ultimo, il giudice è legittimato a disporre la sospensione del giudizio di divisione ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c., in attesa della definitività di tale sentenza.

 

Si è visto che l’azione esecutiva su un bene pignorato in comproprietà di due soggetti avviata per un debito che solo uno dei contitolari ha contratto deve:

 

>essere sospesa

 

>per dar corso al giudizio di divisione.

 

Il giudizio di divisione se accerta la non comoda divisibilità del bene ne dispone la vendita, cui segue l’aggiudicazione e l’emissione dei decreti di trasferimento.

Cosa succede però se a quello stato del processo di divisione, il giudice dell’esecuzione veniva investito della richiesta di declaratoria di estinzione del processo esecutivo?

Detto diversamente: che rapporto c’è tra il giudizio di esecuzione e quello di divisione?

L’inquadramento sistematico della divisione che venga disposta nel corso del processo di esecuzione forzata è stato operato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 20817 del 20 agosto 2018 ove è stato affermato che pur ponendosi la prima come una parentesi di cognizione nell’ambito dell’esecuzione forzata e pur ponendosi in rapporto di funzionalità rispetto a essa, assume i connotati di un procedimento incidentale integrante un vero e proprio giudizio di cognizione, autonomo e distinto dal processo di esecuzione.

Il giudizio di divisione non costituisce quindi né una continuazione, né una fase di quello della esecuzione sebbene si svolga dinanzi al medesimo giudice dell’esecuzione, nella veste e in funzione di giudice istruttore civile.

Nel caso di specie, era stata disposta la sospensione del processo esecutivo per effetto di quanto previsto dall’art. 601 c.p.c. Venuta meno la causa della sospensione, il processo esecutivo deve riprendere secondo i termini e le procedure indicati nell’art. 627 cpc.

 

Si allega testo della sentenza

Cass. civ., sez. VI, 2 ottobre 2020, n. 21218 – Pres. Cosentino – Rel. Criscuolo

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