Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 9357/20; depositata il 9 marzo 2020
Integra il reato previsto dall’art. 517 c.p., in relazione alla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 49, la messa in circolazione di una bevanda, da comporre ad opera del consumatore, evocativa del gusto di un vino “doc” italiano, nel caso in cui il mosto, fornito dal venditore, non provenga, diversamente da quanto desumibile dalla confezione (recante l’indicazione di vini italiani, le effigi della bandiera italiana e del Colosseo), da vitigni italiani.
La vicenda giudiziaria trae origine da una denuncia presentata nei confronti del presidente di una società canadese il quale aveva messo in commercio un prodotto denominato “Wine Kit” contenente mosto, tappi ed etichette.
Il prodotto recava sulla propria confezione le indicazioni di vini italiani a denominazione di origine protetta, la dicitura “vino italiano”, le effigi del tricolore italiano e del Colosseo, così da ingenerare negli acquirenti la falsa convinzione che si trattava di bevanda composta da mosti di origine italiana.
Di cosa si tratta.
I “wine kit” sono confezioni di prodotti che consentono a chiunque di preparare a casa il proprio vino preferito: il kit fornisce la materia prima necessaria a produrre una certa quantità di vino e mette a disposizione delle precise indicazioni per portare a termine con successo il procedimento.
–
Svolgimento del giudizio di primo e secondo grado.
In primo grado l’imputato veniva assolto dal reato di cui all’art. 517 cp – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.
In accoglimento dell’appello proposto dal p.m., la Corte di appello dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato relativamente alle condotte poste in essere fino al 31/07/2011, perché estinto per intervenuta prescrizione, e condannava il predetto imputato alla pena di otto mesi di reclusione e ottomila Euro di multa per le residue condotte commesse sino all’agosto 2004.
La sentenza veniva quindi impugnata in Cassazione.
–
Il principio espresso dalla Cassazione.
Preliminarmente si segnala che per chi vende prodotti, privi della certificazione sulla provenienza degli ingredienti, ma confezionati in modo tale da farne presumere l’origine italiana scatta il reato di “vendita di prodotti industriali con segni mendaci” – previsto dall’articolo 517 del Codice penale – se non fornisce la prova del reale luogo di acquisto delle materie prime o dei preparati utilizzati.
Ebbene, la Corte d’Appello aveva desunto la prova che i mosti utilizzati per creare il “Wine Kit” non provenissero da vitigni italiani sulla base della valutazione congiunta da una pluralità di elementi, quali:
– il fatto che l’analisi del fatturato delle società riconducibili all’imputato non ha riscontrato l’acquisto di mosti di vini DOP;
– le etichette recanti le indicazioni dei nomi di vini DOP risultavano commissionate dalle suddette società a imprese non solo italiane, ma anche cinesi;
– l’importazione in Canada di mosti di vino può essere effettuata solo tramite monopoli provinciali.
La difesa del ricorrente invece rilevava come la Camera di commercio italiana in Quebec preveda un dossier ad hoc per la commercializzazione di vini e alcolici il quale nulla dice in ordine alla commercializzazione del mosto.
Da cui pretendeva di invertire l’onere della prova: sarebbe stata cioè l’accusa a dover provare la reale origine del mosto.
La Cassazione ha invece sottolineato come, nel prodotto “Wine Kit” vi siano elementi che non possono che trarre in inganno il consumatore circa la provenienza del mosto, utilizzato per produrre il “vino” ovverosia:
– l’indicazione nelle confezioni di vini italiani a denominazione di origine protetta,
– la dicitura “vino italiano”,
– le effigi del tricolore italiano e del Colosseo.
A parere della Corte tali elementi sono idonei a ingenerare nel consumatore la falsa convinzione dell’origine italiana – non ovviamente del “vino” ma – del mosto medesimo, utilizzato per la preparazione della bevanda.
Dovrebbe essere quindi l’imputato a fornire la prova della provenienza dei mosti, non potendosi operare un’inversione dell’onere della prova.
Rileva tra l’altro la Corte come tale prova sia di agevole dimostrazione, ove realmente esistente.
La Corte ha concluso quindi che integra il reato previsto dall’art. 517 c.p., in relazione alla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 49, la messa in circolazione di una bevanda, da comporre ad opera del consumatore, evocativa del gusto di un vino “doc” italiano, nel caso in cui il mosto, fornito dal venditore, non provenga, diversamente da quanto desumibile dalla confezione (recante l’indicazione di vini italiani, le effigi della bandiera italiana e del Colosseo), da vitigni italiani.
Avv. Gennaro Colangelo Dott.ssa Rosa Colucci